CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34764 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LE ( CUI 05F1YEF) nato il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34764 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 novembre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale EA LE era stata condannata per rapina aggravata e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo la violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen.: in sede di denuncia, la persona offesa DI aveva descritto un fatto riconducibile allo schema della rapina impropria, peraltro in forma tentata, ed era emerso che DI si era difeso, colpendo il coimputato RI con una sbarra di ferro, mettendo in fuga i due imputati;
inoltre, non erano state rinvenute sugli imputati, arrestati a poca distanza da dove erano accaduti i fatti, le bottiglie di birra che sarebbero state oggetto della rapina;
la reazione della persona offesa costituiva elemento rilevante per stabilire se i coimputati fossero o meno riusciti nel loro intento predatorio;
vi era stata quindi una erronea applicazione della legge penale, visto che la condotta delittuosa si era arrestata allo stadio del tentativo: l'impossessamento non era avvenuto perché il costante monitoraggio dell'azione delittuosa e la reazione difensiva della persona offesa avevano presumibilmente impedito la piena consumazione del delitto;
neppure poteva ritenersi che la configurazione del delitto di rapina propria potesse fondarsi sul fatto che la ricorrente, dopo l'aggressione subita dalla persona offesa, gli avesse sfilato un portamonete dalla tasca dei pantaloni, visto che il fatto non era stato contestato. 1.2 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen. e la motivazione contraddittoria sul punto, nonché sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: quanto al primo aspetto, alla ricorrente era stata erroneamente applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen., visto che il certificato penale della EA riportava un solo precedente penale;
quanto al secondo, non erano stati valutati correttamente gli aspetti evidenziati con l'atto di appello. 1.3 Il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui impedisce al giudice di ritenere prevalente l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulla contestata recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse la ricorrente propone, 2 peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato la contemporaneità tra la richiesta delle birre, il rifiuto di DI e l'aggressione dallo stesso subita, per cui la violenza era stata esercitata allo scopo di neutralizzare la reazione della persona offesa ed impossessarsi delle birre, con conseguente sussistenza di tutti i requisiti della rapina propria;
la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante sia il mancato rinvenimento delle birre che la reazione della persona offesa, posto che gli imputati si erano comunque impossessati delle birre con violenza (pag.5 sentenza impugnata) 1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202): il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.3 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale, ha affrontato diffusamente la questione di illegittimità costituzionale sollevata nuovamente nel ricorso, ritenendola manifestamente infondata e precisando che, "ove anche il divieto" ex art. 69 co. 4 c.p. "non ci fosse, e un giudizio di prevalenza fosse astrattamente possibile, non pare al Collegio che l'imputata potrebbe in concreto beneficiarne" (p. 5 ss.). Tanto alla luce delle modalità del fatto ("brutalità" dell'aggressione) e della "spiccata capacità a delinquere" espressa dallo stesso, in conformità alla doverosa considerazione dei danni sia alla persona sia al 3 patrimonio conseguiti al delitto plurioffensivo in esame, in conformità all'interpretazione consolidata dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; vi è pertanto, ampia motivazione anche sulla sussistenza della recidiva. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34764 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 novembre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale EA LE era stata condannata per rapina aggravata e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo la violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen.: in sede di denuncia, la persona offesa DI aveva descritto un fatto riconducibile allo schema della rapina impropria, peraltro in forma tentata, ed era emerso che DI si era difeso, colpendo il coimputato RI con una sbarra di ferro, mettendo in fuga i due imputati;
inoltre, non erano state rinvenute sugli imputati, arrestati a poca distanza da dove erano accaduti i fatti, le bottiglie di birra che sarebbero state oggetto della rapina;
la reazione della persona offesa costituiva elemento rilevante per stabilire se i coimputati fossero o meno riusciti nel loro intento predatorio;
vi era stata quindi una erronea applicazione della legge penale, visto che la condotta delittuosa si era arrestata allo stadio del tentativo: l'impossessamento non era avvenuto perché il costante monitoraggio dell'azione delittuosa e la reazione difensiva della persona offesa avevano presumibilmente impedito la piena consumazione del delitto;
neppure poteva ritenersi che la configurazione del delitto di rapina propria potesse fondarsi sul fatto che la ricorrente, dopo l'aggressione subita dalla persona offesa, gli avesse sfilato un portamonete dalla tasca dei pantaloni, visto che il fatto non era stato contestato. 1.2 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen. e la motivazione contraddittoria sul punto, nonché sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: quanto al primo aspetto, alla ricorrente era stata erroneamente applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen., visto che il certificato penale della EA riportava un solo precedente penale;
quanto al secondo, non erano stati valutati correttamente gli aspetti evidenziati con l'atto di appello. 1.3 Il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui impedisce al giudice di ritenere prevalente l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulla contestata recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse la ricorrente propone, 2 peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato la contemporaneità tra la richiesta delle birre, il rifiuto di DI e l'aggressione dallo stesso subita, per cui la violenza era stata esercitata allo scopo di neutralizzare la reazione della persona offesa ed impossessarsi delle birre, con conseguente sussistenza di tutti i requisiti della rapina propria;
la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante sia il mancato rinvenimento delle birre che la reazione della persona offesa, posto che gli imputati si erano comunque impossessati delle birre con violenza (pag.5 sentenza impugnata) 1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202): il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.3 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale, ha affrontato diffusamente la questione di illegittimità costituzionale sollevata nuovamente nel ricorso, ritenendola manifestamente infondata e precisando che, "ove anche il divieto" ex art. 69 co. 4 c.p. "non ci fosse, e un giudizio di prevalenza fosse astrattamente possibile, non pare al Collegio che l'imputata potrebbe in concreto beneficiarne" (p. 5 ss.). Tanto alla luce delle modalità del fatto ("brutalità" dell'aggressione) e della "spiccata capacità a delinquere" espressa dallo stesso, in conformità alla doverosa considerazione dei danni sia alla persona sia al 3 patrimonio conseguiti al delitto plurioffensivo in esame, in conformità all'interpretazione consolidata dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; vi è pertanto, ampia motivazione anche sulla sussistenza della recidiva. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023