Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356), come introdotto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994 n. 399 (conv. in l. 8 agosto 1994 n. 501), costituisce misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni - dei quali non sia stata giustificata la provenienza - di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati al reato presupposto e quindi a prescindere dall'epoca del loro acquisto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/1998, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Francesco SIMEONE Presidente del 23/9/98
Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 5358
Dott. Franco CARLETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele BESSON Consigliere N. 20659/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze, in data 4 maggio 1998, nei confronti di MO NO, nato a [...], il [...], ET AN, nata a [...], il 1^ gennaio 1947, e MO GI, nato a [...] il [...].
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dr. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Vincenzo Galgano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con ordinanza dell'11 aprile 1998, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze dispose il sequestro preventivo di alcuni beni intestati a MO NO, ET AN e MO GU, indagati per il delitto di usura. Avverso tale provvedimento le suddette persone proposero istanza di riesame, ed il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 4 maggio 1998, in parziale accoglimento dell'impugnazione annullò il provvedimento di sequestro relativamente ad alcuni beni immobili la cui acquisizione al patrimonio degli indagati si era verificata in epoca anteriore a quello della commissione dei reati per i quali è processo.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze deducendo la violazione dell'articolo 12 sexies del D.L. 306 del 1992; il ricorrente assume infatti che la confisca prevista dalla suddetta norma di legge, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale, si applicherebbe anche a quei beni acquisiti dal reo prima della commissione del reato.
La censura è fondata.
Stabilisce, infatti, l'articolo 12 sexies, comma 1, del D.L. n. 306 del 1992, citato, che "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416 bis, 629,
630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter del codice penale, nonché dell'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".
Ora, il principio affermato dal Tribunale di Firenze nell'ordinanza impugnata, con riferimento alla disposizione di legge su riferita, è che "l'onere di giustificare la provenienza dei beni (secondo l'espressione utilizzata dalla norma) può essere validamente assolto dimostrando che i beni stessi sono stati acquisiti in epoca precedente ai reati (non solo per successione mortis causa o per donazione, ma anche per atti tra vivi onerosi, rispetto ai quali, proprio per la loro datazione, deve escludersi in radice l'utilizzo di valori derivanti dai reati)"; e perciò, sempre secondo i giudici del merito, "il limite della corrispondenza temporale tra le date di acquisizione dei singoli beni patrimoniali e quelle alle quali si riferiscono le condotte contestate è implicito nella logica della norma".
Sennonché, osserva questa Corte che il suddetto principio, concepibile in una prospettiva diversa riguardo al contemperamento delle esigenze di tutela dei diritti patrimoniali privati e quelle - talora con esse in conflitto - di garantire la sicurezza della collettività nell'ambito della lotta alla criminalità, potrebbe essere valido solo de iure condendo, ma è estraneo alla volontà del legislatore del 1992 - 1994, il quale si è determinato ad introdurre la norma in questione per la dichiarata necessità di aggredire i patrimoni originati nell'ambito delle attività tipiche della criminalità organizzata e per l'esigenza di dotare l'autorità giudiziaria di una strumentazione sufficientemente duttile allo scopo.
Non è il caso di ripercorrere, in questa sede, la genesi della disposizione di legge in questione, sembrando sufficiente al Collegio rilevare che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - uno degli aspetti peculiari della disciplina da essa stabilita concerne proprio l'assenza di una diretta, derivazione causale dei beni oggetto di confisca obbligatoria dal reato per cui sia stata pronunciata sentenza di condanna.
In altri termini, il provvedimento ablativo - che ha natura di misura di sicurezza patrimoniale - deve colpire tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e per i quali non sia stata giustificata la provenienza, senza distinguere se essi siano o meno collegati al reato presupposto, prescindendo quindi dall'epoca del loro acquisto.
Ovviamente (ove così non fosse la norma in questione si porrebbe sicuramente in contrasto con l'articolo 42 della Costituzione) è data alla parte la più ampia facoltà di "giustificare la provenienza" dei beni di cui risulta titolare, dimostrando la proporzione tra detti beni rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica.
A questi principi dovranno uniformarsi i giudici del Tribunale di Firenze, ai quali il procedimento deve essere rinviato, previo annullamento dell'ordinanza da essi emessa.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza relativamente ai beni per i quali è stato annullato il provvedimento di sequestro, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998