Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria previsto dall'art.374 bis cod.pen. si configura quando l'attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero è destinata all'autorità giudiziaria - senza che sia necessaria la effettiva presentazione e il conseguimento dello scopo - e sempre che si tratti di scritti i quali, ancorché non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di determinati fatti rilevanti nell'ambito del procedimento penale, e si riferiscano a "condizioni" o "qualità personali", tra le quali rientra anche la qualità di imputato in altro procedimento. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la penale responsabilità per il reato in questione di un soggetto il quale, allo scopo di ottenere il rinvio della trattazione di un procedimento penale a suo carico, aveva fatto trasmettere al giudice procedente, da altro complice, una comunicazione via fax, facendola apparire proveniente da uno studio legale, con la quale si informava che il suindicato soggetto avrebbe dovuto presentarsi nello stesso giorno, contrariamente al vero, davanti ad altra autorità giudiziaria in qualità di imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2001, n. 32962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32962 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 13/07/2001
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 990
3. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 2979/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LE LO,
avverso la sentenza 20 ottobre 2000 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Udito, per il LE, l'avv. Giovanni Iacovoni.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 9 dicembre 1996 il Tribunale di Torino affermava la penale responsabilità di AS EO e di LE LO in ordine al reato di cui all'art. 374-bis c.p. per avere, in concorso tra loro, il LE quale istigatore e diretto beneficiario della falsa attestazione, per far rinviare il dibattimento fissato il 31 gennaio 1995 a carico dello stesso LE, attestato falsamente in un fax, a firma di un sedicente Astolfi, mittente un altrettanto sedicente studio legale Astolfi, inviato da AR GI in nome e per conto dell'AS alla Cancelleria della Seconda Sezione Penale della Corte di appello di Torino ed in partenza dal "Rest Hotel" di Piacenza, che notifica pur risiedendo da il LE non aveva ricevuto alcuna oltre dieci anni in Sondrio, via Maffei 6, "come da certificato speditovi oggi" e che lo stesso imputato è convocato da tempo e deve essere presente davanti al Giudice per le indagini preliminari di Brescia per le ore 9 "di oggi, come da documento speditovi oggi".
A seguito di gravame proposto da entrambi gli imputati, la Corte di appello di Torino, con sentenza 20 ottobre 2000, dichiarava non doversi procedere nel confronti dell'AS per essere il reato estinto per morte dell'imputato e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Rilevava la Corte territoriale come non potesse ritenersi credibile l'affermazione del LE secondo cui egli sarebbe stato all'oscuro del modo scelto dall'AS di rappresentare al giudice al quale era stato richiesto il rinvio del processo l'impedimento a comparire dell'appellante il quale era stato citato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia per il 30 e non per il 31 gennaio 1995. Un dato sarebbe stato decisivo al fine di comprovare la malafede del LE;
vale a dire, le modalità riferite dall'uno e l'altro degli imputati circa il contatto tra loro intercorso in merito alla richiesta di rinvio, contatto avvenuto a mezzo del telefono cellulare dell'AS; un dato smentito dall'esame delle telefonate in arrivo presso tale utenza, non risultando alcuna chiamata riferibile al LE;
di qui la conseguenza che il contatto tra gli imputati non può che essere avvenuto in via diretta e che quest'ultimo era a conoscenza delle modalità fraudolente ordite dall'AS per rappresentare il falso impedimento;
il tutto in un quadro che fa ritenere la concertazione tra i due.
2. Ricorre per cassazione il LE, lamentando "difetto di motivazione" circa il previo accordo criminoso tra gli imputati, col contestare i due elementi addebitati al ricorrente dalla Corte territoriale. Più in particolare, era stato trascurato che il LE si era effettivamente recato al Tribunale di Brescia, come confermato da un appartenente alla Cancelleria il quale aveva dichiarato che il 31 gennaio 1995 si era presentato presso l'ufficio una persona convinta che quel giorno avrebbe dovuto essere celebrata l'udienza a suo carico. Inoltre, la circostanza che non risultino telefonate tra l'AS ed il ricorrente si giustificherebbe con il fatto che il primo utilizzò il "cellulare" di un suo collega di lavoro. Senza contare che il LE non aveva alcun interesse a far rinviare l'udienza presso il Tribunale di Torino, l'unico risultato raggiungibile con la pretesa falsa dichiarazione.
Lamenta, ancora, non essere ipotizzabile, nel caso di specie, l'ipotesi di reato prevista dall'art. 374-bis c.p. che sanziona il falso ideologico contenuto in atti destinati ad essere prodotti all'Autorità Giudiziaria. Il fax non può essere, infatti, qualificato atto processuale in quanto proveniente da un soggetto, il sedicente avvocato Astolfi, che non rivestiva la qualità di difensore e che, come tale, non era abilitato a domandare il rinvio del processo.
In ogni caso, farebbe difetto una delle condizioni richieste dalla norma incriminatrice;
quella, cioè che la falsa dichiarazione riguardi uno status dell'imputato, tale non potendo certo ritenersi il dover comparire un determinato giorno davanti all'autorità giudiziaria, oltre tutto quello inviato era un documento del tutto inidoneo ad ingannare, provenendo da soggetto assolutamente non legittimato ad esercitare alcun potere processuale. Un elemento confermato dagli accertamenti disposti dal Tribunale di Torino.
3. Il primo motivo di ricorso, censurando la valutazione dei fatti e delle prove compiuta, con assoluto rigore logico dal giudice a quo, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. La Corte territoriale, riproducendo ed arricchendo i tracciati argomentativi seguiti dal Tribunale ha, infatti, ritenuto non credibile che il ricorrente fosse ignaro delle modalità a mezzo delle quali il defunto AS si era indotto a comunicare alla Corte di appello di Torino il falso impedimento a comparire del LE, richiamando fatti oggettivi rigorosamente accertati nel giudizio di primo grado, inconfutabilmente dimostrativi della malafede del ricorrente, secondo un giudizio di fatto incensurabile davanti al questa Corte.
4. Un più approfondito esame meritano le ulteriori doglianze del LE con le quali vengono proposte due questioni di diritto in parte complementari e che impongono una breve ricostruzione della fattispecie descritta dall'art. 374-bis.
Va, anzi tutto ricordato che la norma in esame venne introdotta dall'art. 11 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge della legge 7 agosto 1992, n. 356, così da far fronte, da un lato, alle ipotesi di inoperatività dell'art. 371-bis c.p., come nel caso della falsità ideologica in scrittura privata e, dall'altro lato, da rafforzare la tutela penale di altre falsità penalmente rilevanti.
Il paradigma normativo al quale occorre attestare l'analisi ermeneutica nasce, dunque, dal raffronto tra l'art. 374-bis, lo comma ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a provvedimenti di prevenzione") e l'art. 495 dello stesso codice ("Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni"). Le previsioni aggravanti di entrambi i reati divengono estremamente significative allo scopo di comprendere la ratio alla base delle due disposizioni. Per un verso, l'art. 374-bis, 2^ comma, commina la reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da una esercente la professione sanitaria. L'art. 495, 2^ comma, commina la reclusione non inferiore a un anno nei casi di dichiarazioni in atti dello stato civile, di falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali rese da un imputato all'Autorità giudiziaria ovvero di falsa dichiarazione che provochi l'iscrizione sul casellario giudiziale di una decisione giudiziale. Tenuto conto della regola di consunzione fissata dall'art. 374-bis, e della previsione di particolari qualità soggettive quali condizioni per l'operatività della circostanza aggravante, la linea interpretativa che si rivela più rigorosa da percorrere. tenuto conto che l'espressione "qualità personali" e "qualità della persona" sono omologhe risulta quella dell'art. 495. Ed alla stregua proprio di tale linea interpretativa non sembra dubbio che fra le condizioni personali debba essere inclusa la condizione di imputato, anche verificando le esigenze teleologiche che indirizzano l'art. 374-bis c.p. Non va trascurato, infatti, come il contesto in cui si iscrive la norma in esame rivela e la sua sistemazione topografica appare quanto mai designante un'esigenza di tutela che trascende la mera falsità per la predominante finalità protettiva per l'amministrazione della giustizia (v., al riguardo, il rafforzamento della protezione dal falso in certificazione qualora il certificato sia destinato ad essere prodotto all'Autorità giudiziaria), se e sempreché l'atto tenda a raggiungere effetti nell'ambito del processo (come in caso di attestazione che l'interessato si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione;
le attestazioni concernenti "un programma terapeutico di recupero", in forza delle quali un imputato tossicodipendente o alcooldipendente può sfuggire alla sottoposizione alla custodia cautelare, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
la documentazione di un rapporto di lavoro allo scopo di consentire all'imputato si allontanarsi dagli arresti domiciliari ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 384, comma 3, c.p.p.; le documentazioni finalizzate all'applicazione di misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n.354). L'art. 374-bis c.p. configura una tipica ipotesi di falsità ideologica realizzata al fine specifico - donde la collocazione prima rammentata ed il modello assiologico in cui si iscrive la falsità - che l'attività di documentazione, risultante da certificati o da atti, di circostanze non rispondenti al vero sia destinata all'Autorità giudiziaria, così da iscriversi in un regime, lato sensu, di tutela delle prove nel procedimento, in funzione della realizzazione delle finalità perseguite dall'interessato. Correttamente, dunque, si è ritenuto in dottrina che per la consumazione del reato non è richiesto che la documentazione risulti effettivamente presentata all'autorità giudiziaria, occorrendo esclusivamente la sua sicura destinazione a tale autorità. La natura di reato di pericolo e, dunque, la sua consumazione anticipata non richiede, a fortiori, che una volta presentata, la falsa documentazione raggiunga il risultato perseguito. Una linea interpretativa che pare emergere anche da alcune prese di posizione della giurisprudenza nelle quali si osserva che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è del tutto irrilevante che i documenti prodotti all'Autorità giudiziaria siano costituiti da atti pubblici, certificati, scritture private o altro, dovendosi solo aver riguardo alla loro idoneità ad adempiere alla funzione probatoria da essi concretamente svolta (Sez. 6^, 11 luglio 1997, Sarodi). Un, idoneità, si ritiene di aggiungere ora, da valutare ex ante, anche alla stregua del precetto di cui all'art. 49, 2^ comma, c.p. Poiché, dunque, in ragione dello scopo perseguito dalla norma, l'art. 374-bis c.p. tutela la funzione probatoria svolta in concreto dall'atto, la dimensione dimostrativa di quest'ultimo va valutata nel suo divenire, nel suo farsi scopo;
senza che - come si è osservato - ci si debba necessariamente trovare di fronte a documenti di verità o di scienza di fatti, qualità, situazioni provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, nel senso richiamato dall'art. 477 c.p., potendo venire in considerazione anche semplici scritture private che hanno efficacia dichiarativa di determinati fatti (vale a dire le "condizioni", intese nel senso generico di situazioni comunque riferibili al procedimento nel quale assumono comunque rilevanza e le "qualità personali", intese come quei contrassegni connotativi rilevanti per il diritto;
oltre i trattamenti terapeutici e le condizioni di lavoro.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono entrambe le censure proposte dal ricorrente si rivelano non pertinenti. Quanto alla dedotta inipotizzabilità del fatto di reato previsto dall'art. 374-bis c.p. per non poter essere il fax qualificato atto processuale in quanto proveniente da un soggetto, il sedicente avvocato Astolfi, che non rivestiva la qualità di difensore e che, come tale, non era abilitato a domandare il rinvio del processo, va, ancora una volta, rimarcata l'esigenza teleologica perseguita dalla norma in questione e la tutela anticipata apprestata dall'ordinamento ai "mezzi probatori", versati nel procedimento. Senza che, ovviamente, l'azione possa, nella specie, qualificarsi ex ante inidonea a realizzare il manifesto risultato avuto di mira;
vale a dire il rinvio del processo davanti alla Corte di appello di Torino. Circa, poi, l'assenza della condizione richiesta dalla norma incriminatrice, quella, cioè, che la falsa dichiarazione riguardi uno status dell'imputato, tale non potendo ritenersi, secondo il ricorrente, il dover comparire un determinato giorno davanti all'autorità giudiziaria, risulta evidente, in base alle considerazioni sopra svolte, come nel concetto di "condizione" rientri a pieno titolo anche quella di imputato e pure in funzione di vicende concernenti il processo.
7. Il ricorso deve, quindi essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2001