Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2010, n. 45567
CASS
Sentenza 24 novembre 2010

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Il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. e), legge 22 aprile 1941, n. 633 (trasmissione o diffusione, senza autorizzazione, di programmi criptati) richiede, sotto il profilo dell'elemento psicologico, il fine di lucro, ossia di un guadagno economicamente apprezzabile o di un incremento patrimoniale, non essendo sufficiente un qualsiasi vantaggio di altro genere. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il gestore di un bar aveva proiettato in pubblico una partita di calcio senza accordo con la Sky Italia utilizzando una "smart card" abilitata alla visione domestica intestata ad altra persona, ha escluso che il fine di lucro fosse ravvisabile nel maggiore apprezzamento del locale da parte degli avventori, conseguente alla fruizione gratuita del servizio).

Commentario1

  • 1Uso abbonamento pay-tv senza fine lucro
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2010, n. 45567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45567
Data del deposito : 24 novembre 2010

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