Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
Allorché, in presenza di un provvedimento amministrativo discrezionale costituente esercizio di potestà pubblica, sia proposta azione di annullamento a tutela della situazione di interesse legittimo del privato, la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché esclusiva, resta giurisdizione di legittimità e non si estende al merito, atteso il carattere eccezionale (oltre che tassativo) di quest'ultima. (Principio espresso in fattispecie di controversia afferente al servizio farmaceutico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2002, n. 14751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14751 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato RI LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ER, ENRICO BO, giusta delega a margine del ricorso per il primo, per il secondo, giusta procura speciale del Notaio Dott. Luigi LOVERRE, depositata in data 27 giugno 2002, in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 "VENETO ORIENTALE" DELLA REGIIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE OS, rappresentata difesa dall'avvocato LUIGI GAROFALO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
SS RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VANIA NO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO FORZA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 5487/00 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 16/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli avvocati FA ER, EN BO, CH OS, IA NO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo.
Svolgimento del processo
Il Dott. IO NI è titolare di una farmacia permanente situata nel Comune di Jesolo (via Bafile n. 97), nonché di una farmacia succursale estiva posta al n. 282 della medesima via. Il Dott. Giampaolo PI, a sua volta, è titolare di una farmacia permanente in Jesolo e di una succursale stagionale in località Jesolo Lido, originariamente ubicata in via Dante n. 66, cioè a circa un chilometro di distanza dall'esercizio estivo del NI. Nel 1987 il Dott. Ugo PI, genitore e dante causa dell'attuale ricorrente, chiese l'autorizzazione a trasferire la sede della farmacia succursale di Jesolo Lido in altri locali posti in piazza Marconi n. 24, più vicini all'esercizio del NI. Con nota del 1^ marzo 1988 il presidente dell'allora U.L.S.S. n. 15 respinse l'istanza e da tale provvedimento prese le mosse una vertenza giudiziaria tra lo PI, il NI e la U.L.S.S. Quest'ultima, a seguito di una pronunzia del Consiglio di Stato (n. 288 del 12 marzo 1992), rilasciò allo PI l'autorizzazione al trasferimento della farmacia succursale nei locali di piazza Marconi 24, ma l'atto fu impugnato dal NI con ricorso che, respinto dal T.A.R. per il Veneto, fu accolto dal Consiglio di Stato con decisione n. 201 del 27 febbraio 1996, che annullò la detta autorizzazione.
Il Dott. PI, con atto del 27 marzo 1996, invitò l'Amministrazione a riattivare il procedimento di valutazione della propria originaria istanza di trasferimento.
La U.L.S.S. n. 10 (subentrata alla precedente), con delibera n. 599 del 29 maggio 1996, autorizzò il trasferimento della farmacia succursale PI per il solo periodo stagionale del 1996, con l'espressa statuizione che alla fine di settembre di quell'anno la succursale si sarebbe dovuta trasferire di nuovo nella sede di via Dante n. 66.
Il NI impugnò anche tale provvedimento e, con sentenza n. 914 del 28 maggio 1997, il T.A.R. per il Veneto accolse sia il suo ricorso, sia la concomitante impugnativa proposta dallo PI limitatamente all'anzidetta statuizione che imponeva il trasferimento dell'esercizio nella sede in precedenza occupata.
Nel frattempo, con delibera n. 625 del 9 maggio 1997, la U.L.S.S. n. 10 aveva autorizzato in via interinale il trasferimento. Successivamente, con delibere n. 821 e 822 del 10 giugno 1997, nel prendere atto della sentenza n. 914 del 1997, l'Amministrazione stabilì di riaprire il procedimento necessario per la definizione della domanda di trasferimento dello PI e di autorizzare quest'ultimo a mantenere la sede di piazza Marconi n. 24 fino alla definizione del procedimento stesso, conclusosi con deliberazione n. 1570 del 29 ottobre 1997 che rigettò l'istanza di autorizzazione al trasferimento.
Il NI (ricorso n. 2102/97) chiese l'annullamento della deliberazione n. 625 del 1997, adducendo violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, violazione delle regole del giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili.
Lo stesso NI (ricorso n. 2103/97) impugnò poi le deliberazioni nn. 821 e 822 del 1997, adducendo censure per larga parte riproduttive di quelle formulate in precedenza. A sua volta il dott. Giampaolo PI (ricorso n. 121/98) impugnò la deliberazione n. 1570 del 1997, unitamente a tutti gli atti presupposti (ivi compresa la relazione in data 27 settembre 1997 del responsabile del servizio farmaceutico della U.L.S.S., condivisa nelle sue conclusioni dal direttore generale di tale Azienda e, pertanto, posta a base della determinazione di non autorizzare il richiesto trasferimento di sede), adducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 116 del R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, del R.D. L. 24 novembre 1938, n. 1926, dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28, eccesso di potere sotto diversi profili. L'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati con quest'ultimo ricorso fu respinta dal T.A.R. per il Veneto, ma fu accolta in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 760 dell'8 maggio 1998, fino al deposito della decisione di merito dello stesso ricorso.
I tre ricorsi furono decisi dal T.A.R. per il Veneto che, con sentenza n. 1492 del 10 settembre 1998, dichiarò improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse i due ricorsi proposti dal NI e respinse quello proposto dallo PI, ritenendo la valutazione effettuata dalla U.L.S.S. immune dai vizi denunziati. La pronunzia fu impugnata dal medesimo PI e nel giudizio di appello si costituirono per resistere al gravame l'intimata U.L.S.S. n. 10 nonché il Dott. NI, il quale propose anche appello incidentale sostenendo che il carattere interinale dei provvedimenti da lui impugnati non gli impediva di conservare interesse alla statuizione d'illegittimità dei medesimi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione depositata il 16 ottobre 2000, respinse il ricorso dello PI e compensò tra le parti le spese del giudizio, considerando:
che il regime autorizzatorio delle farmacie ordinarie era diverso da quello delle farmacie succursali;
che, nel secondo caso, l'ambito territoriale di pertinenza non era definito dalla pianta organica, bensì dal provvedimento che ne autorizzava l'istituzione, suscettibile di modifica attraverso un atto di analoga forma e contenuto;
che la protezione giuridica delle aspettative del farmacista titolare di succursale era diversamente graduata a seconda che il chiesto trasferimento avvenisse all'interno o meno della "sede" (pur impropria) determinata nell'atto istitutivo;
che qualora il trasferimento fosse previsto al di fuori di detto ambito territoriale - come nella specie - il farmacista era titolare di una posizione soggettiva giuridicamente meno tutelata, rispetto a quella dell'aspirante ad una diversa localizzazione all'interno della zona assegnata, in cui vigeva il principio della libertà imprenditoriale di localizzazione del proprio esercizio, stante il carattere discrezionale delle scelte dell'Amministrazione al riguardo;
che da tale attenuata tutela della posizione soggettiva del titolare di farmacia succursale derivava anche che la valutazione originaria era modificabile soltanto sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze locali, e comunque nell'esercizio di una lata discrezionalità, analoga a quella espressa, relativamente alle farmacie ordinarie, all'atto della revisione della pianta organica;
che ciò presupponeva, ovviamente, l'espletamento di un'approfondita istruttoria e l'esternazione di una puntuale motivazione, idonea a dar conto di preminenti ragioni d'interesse pubblico, attinenti all'organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica complessivamente considerata, tali da giustificare la nuova scelta localizzativa, dovendo l'Amministrazione verificare la funzionalità del trasferimento rispetto al miglioramento dell'assetto territoriale del servizio farmaceutico;
che, alla luce di tali principi, la determinazione della U.L.S.S., di respingere l'istanza diretta ad ottenere il trasferimento della farmacia succursale di cui il Dott. PI era titolare, poteva essere sindacata soltanto sotto il profilo di una omessa o carente istruttoria, ovvero di macroscopici vizi logici o travisamenti nella motivazione;
che, nella specie, l'istruttoria era stata completa e la motivazione rendeva esaurientemente conto dell'iter logico seguito dall'Amministrazione;
che, invero, sindacare il sistema di computo delle "presenze giornaliere" o la nozione di "acquisizione globale" e "acquisizione sanitaria" significava impingere nel merito di valutazioni, anche tecniche, del tutto discrezionali che le argomentazioni con le quali il T.A.R. aveva respinto le censure dedotte dallo PI apparivano corrette e condivisibili, sicché ogni doglianza in proposito andava disattesa. Contro la suddetta sentenza il Dott. Giampaolo PI ha proposto ricorso alle Sezioni unite di questa Corte, affidato a due motivi illustrati con memoria. L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" della Regione Veneto ha resistito con controricorso ed a sua volta ha depositato memoria. Anche il Dott. NI ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "eccesso di potere per rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale". Sostiene che la sentenza impugnata - nel punto in cui ha stabilito che "...sindacare il sistema di computo delle "presenze giornaliere" ovvero la nozione di "acquisizione globale" e "acquisizione sanitaria" significa impingere nel merito di valutazioni, anche tecniche, del tutto discrezionali" - avrebbe denegato una giurisdizione di legittimità, autolimitando il proprio sindacato di legittimità sull'erroneo presupposto che si trattasse di sindacato di merito.
Richiamati gli elementi concettuali sopra indicati, come descritti nella relazione del servizio farmaceutico della U.L.S.S. n. 10 del 27 settembre 1997, fatta propria nella delibera n. 1570 del 29 ottobre 1997, il ricorrente sostiene che il maggior peso dato dalla relazione medesima alla "acquisizione sanitaria" ed al "turismo residenziale" avrebbe determinato il direttore generale della U.L.S.S. n. 10 a ritenere preferibile per le esigenze dell'assistenza farmaceutica l'ubicazione della farmacia succursale PI in via Dante, e quindi a respingere l'istanza di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in piazza Marconi.
Il criterio utilizzato dal provvedimento è impugnato dal ricorrente, con riferimento ai motivi di legittimità riportati nelle premesse del ricorso e addotti nel corso del giudizio davanti ai giudici amministrativi. Tali motivi vengono riassunti nelle considerazioni che l'art. 116 del T.U.L.S. del 1934 non autorizzerebbe alcuna distinzione, riferendosi unicamente "ai bisogni della assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura"; che il R.D.L. n. 1926 del 1938 e l'art. 6 della legge n. 362 del 1991 si limiterebbero ad ampliare la nozione di stazione di cura;
che l'art. 4 della legge regionale Veneto 6 luglio 1993, n. 28, si riferirebbe "alla presenza turistica gionaliera" ed alla sua entità quale scriminante per l'istituzione del dispensario farmaceutico e della farmacia succursale. I detti riferimenti terminologici consentirebbero di escludere la legittimità di distinzioni tra diversi tipi di presenza turistica da valutare in ordine gerarchico.
Il giudice di primo grado, pur giungendo a conclusioni non condivise dal ricorrente e perciò appellate, avrebbe esaminato le doglianze del Dott. PI con riguardo alle indicate distinzioni (è riportato in ricorso - pag. 26/27 - il passo della sentenza del T.A.R.), ma sarebbe incorso in violazione del principio del contrarius actus di cui al giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 288 del 1992, che avrebbe considerato applicabile alla procedura di trasferimento della farmacia succursale gli stessi principi vigenti per la loro istituzione.
Il giudice di 2^ grado sarebbe stato chiamato ad esprimersi su tali questioni, ma con la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che sindacare il sistema di computo delle presenze giornaliere o la nozione di acquisizione globale e acquisizione sanitaria significasse "impingere nel merito".
L'assunto sarebbe infondato, perché il ricorrente non avrebbe inteso sindacare la convenienza, l'opportunità e l'adeguatezza del provvedimento rispetto alle esigenze dell'interesse collettivo, bensì denunziare la violazione di norme di legge e vizi di eccesso di potere. La sentenza impugnata, quindi, ritenendo erroneamente di dover esercitare un sindacato di merito mentre si trattava di un sindacato di legittimità, avrebbe denegato al ricorrente la giurisdizione spettante per legge.
D'altronde, come affermato da questa Corte, in sede di legittimità sarebbero doverosi sia l'interpretazione di norme contenenti concetti indeterminati, sia l'accertamento autonomo dei fatti e la loro diretta assunzione entro lo schema normativo, con l'unico limite che detto sindacato resti funzionale all'accertamento della legittimità o illegittimità dell'atto impugnato.
Nel caso di specie sarebbe indubbio il carattere indeterminato di concetti come quello di "bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura", ex art. 116 T.U.L.S. n. 1265 del 1934, e quello di "presenza turistica giornaliera", ex art. 4 L. Reg. Veneto n. 28 del 1993, sicché sarebbe stato doveroso per il Consiglio di Stato
stabilire se fosse legittimo o meno che l'U.L.S.S. facesse quella distinzione ai fini di una corretta applicazione delle norme. Le suddette censure sono inammissibili.
Va premesso che contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 3^, ult. comma, Cost., 362, primo comma, c.p.c., 36 legge 6 dicembre 1971, n. 1034). Come questa Corte ha più volte affermato, tali motivi vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in negativo, l'ambito della giurisdizione in generale, o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione. Ricorre la prima ipotesi quando il Consiglio di Stato abbia esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che la domanda della quale sia stato investito non possa formare oggetto in modo assoluto dell'esercizio di una funzione giurisdizionale (cosiddetta erronea negazione assoluta di esistenza della giurisdizione). Ricorre la seconda ipotesi quando in Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo presupposto che essa appartenga ad altro giudice, ovvero quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito. Deve quindi trattarsi di vizi attinenti all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono invece gli errores in iudicando o in procedendo, che non riguardano la valutazione degli indici definitori della materia ma investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda, ossia il merito della controversia (ex multis: Cass., sez. un., ord. 7 dicembre 2000, n. 146; Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 86; Cass., sez. un., 22 settembre 1997, n. 9344; Cass., sez. un., 9 agosto 1996, n. 7339;
Cass., sez. un., 14 giugno 1995, n. 6688). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha preso le mosse dalla diversità tra il regime autorizzatorio delle farmacie ordinarie e quello delle farmacie succursali, chiarendo che nel secondo caso l'ambito territoriale di pertinenza non è definito dalla pianta organica bensì dal provvedimento che ne autorizza l'istituzione. Ha poi rilevato che la protezione giuridica delle aspettative del farmacista titolare di succursale è diversamente graduata, a seconda che il chiesto trasferimento avvenga o meno all'interno della "sede", pure impropria, determinata nell'atto istitutivo ed ha precisato che qualora il trasferimento sia previsto al di fuori di detto ambito territoriale - come nella specie - il farmacista è titolare di una posizione soggettiva meno tutelata rispetto a quella dell'esercente che aspiri ad una diversa localizzazione all'interno della zona assegnata, nella quale vige il principio della libertà imprenditoriale di localizzazione del proprio esercizio. Dopo avere così definito, in modo implicito ma chiaro, la situazione giuridica dell'attuale ricorrente come interesse legittimo, la sentenza ha proseguito sottolineando la "lata discrezionalità" attribuita in materia alla P.A.. Il Consiglio di Stato ha rilevato che essa presupponeva l'espletamento di una approfondita istruttoria e l'esternazione di una puntuale motivazione che desse conto di preminenti ragioni di interesse pubblico, attinenti all'organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica complessivamente considerata, tali da giustificare la nuova scelta localizzativa. Nel quadro di tali principi, ha affermato che il provvedimento della U.L.S.S. (impugnato dal Dott. PI) era sindacabile soltanto sotto il profilo di una omessa o carente istruttoria, ovvero di macroscopici vizi logici o travisamenti nella motivazione. Ha riscontrato che l'istruttoria nella specie era stata completa e la motivazione rendeva conto dell'iter logico seguito dall'Amministrazione, aggiungendo che sindacare il sistema di computo delle presenze giornaliere ovvero le nozioni di acquisizione globale e acquisizione sanitaria significava scendere nel merito di valutazioni, anche tecniche, del tutto discrezionali ed ha condiviso le argomentazioni (giudicate corrette) con le quali il T.A.R. aveva respinto le censure addotte dal ricorrente. Il suddetto percorso argomentativo (che va considerato nel suo complesso e non soltanto nella sua parte terminale), lungi dall'implicare un diniego della giurisdizione di legittimità, si colloca correttamente all'interno di questa. Il Consiglio di Stato, invero, non ha affatto ritenuto insindacabile in via assoluta il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione, ma, facendo leva sul suo carattere ampiamente discrezionale, ha affermato che la verifica (di legittimità) andava condotta sul piano dell'adeguatezza dell'istruttoria o della correttezza logica della motivazione. Ha verificato che l'istruttoria era stata completa e che la motivazione del provvedimento era esauriente. In questo quadro ha considerato non sindacabili il sistema di computo delle presenze giornaliere e le nozioni di acquisizione globale e di acquisizione sanitaria, ritenendole all'evidenza categorie concettuali adottate dall'Amministrazione nell'esercizio della discrezionalità, e richiamando le argomentazioni esposte dal T.A.R. il quale, come lo stesso ricorrente afferma (ricorso per cassazione, pag. 26-27), aveva espressamente esaminato le doglianze del Dott. PI con riferimento alle sopra indicate distinzioni.
Il Consiglio di Stato. dunque, non ha "autolimitato" il proprio sindacato di legittimità sull'erroneo presupposto che si trattasse di sindacato di merito. Ha ritenuto invece che, in presenza di un potere latamente discrezionale, il sindacato (di legittimità) andasse esercitato attraverso la verifica dell'istruttoria e il controllo sulla motivazione. Ed ha ritenuto non sindacabili, in quanto espressione di valutazioni anche tecniche, l'utilizzo delle categorie concettuali adottate in quell'esercizio. Il ricorrente, nella memoria illustrativa, sostiene che egli non avrebbe contestato l'utilizzo di una tecnica in luogo di un'altra, al fine di calcolare le presenze giornaliere, ne' avrebbe lamentato l'applicazione del concetto di acquisizione globale e/o di quello di acquisizione sanitaria in una nozione anziché in un'altra. Invece avrebbe contestato che esista e/o che abbia rilevanza nella legislazione in materia di trasferimento di farmacie succursali la distinzione tra turismo residenziale e turismo fluttuante, ritenendo affetto da violazione di legge e da eccesso di potere l'atto amministrativo che avrebbe negato il trasferimento della farmacia (anche) sulla base di tale distinzione;
ed avrebbe altresì censurato l'utilizzo - del tutto illogico e comunque non consentito e/o non previsto dalla legge - che l'Amministrazione avrebbe fatto delle nozioni di acquisizione globale e di acquisizione sanitaria (memoria, pag. 6 - 8).
Ma, in primo luogo, su tali nozioni e distinzioni si era soffermato il T.A.R., le cui argomentazioni la sentenza impugnata ha fatto proprie (ed eventuali insufficienze di motivazione sul punto non riguardano la giurisdizione). In secondo luogo con i suddetti argomenti non si adducono vizi attinenti all'esistenza della giurisdizione ovvero ai limiti esterni di questa, ma si adducono censure che sarebbero attinenti al modo del suo esercizio, cioè a (presunte) violazioni di legge o ad (asserite) omissioni o carenze di motivazione.
Ne segue l'inammissibilità del motivo.
Col secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "eccesso di potere per mancato esercizio di giurisdizione piena sul rapporto ex art. 33 D.Lgs. 31.3.98 n. 80, come sostituito dall'art. 7 L. 205/2000". In via subordinata, egli afferma che, ai sensi della citata normativa, "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al....servizio farmaceutico". Si tratterebbe, nella specie, per l'appunto di controversia attinente al servizio farmaceutico e sarebbe noto che, in tema di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo ha piena cognizione sul rapporto sotto il duplice profilo di diritto e di fatto, onde non avrebbe senso distinguere tra legittimità e merito amministrativo dell'atto che su quel rapporto fosse venuto ad incidere.
Il motivo non è fondato.
L'art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (oggetto della pronuncia d'illegittimità costituzionale emessa dalla Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2000 n. 292 e poi riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205) ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al servizio farmaceutico. Si è altresì previsto che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto (art. 35, primo comma, D.L.vo n. 80 del 1998 e art. 7). Ciò non significa, tuttavia, che in tutti i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la giurisdizione medesima debba ritenersi estesa anche al merito o debba definirsi non più giurisdizione sull'atto ma sul rapporto.
Fermo il punto che la giurisdizione estesa al merito conserva il suo carattere eccezionale (oltre che tassativo) rispetto a quella di legittimità, è vero che - nel quadro delle fattispecie previste dalla citata normativa sopravvenuta - quando sia proposta (anche) azione per il risarcimento del danno il processo amministrativo assume natura di giudizio sul rapporto. Ma quando, come nella specie, in presenza di un provvedimento amministrativo discrezionale costituente esercizio di potestà pubblica, sia proposta azione di annullamento a tutela dell'interesse legittimo del privato, la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché esclusiva, resta comunque giurisdizione di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate come in dispositivo) nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale", in complessivi euro 2.838
(duemilaottocentotrentotto), di cui euro 2.500,00= per onorari, ed in favore di IO NI in complessivi euro 2.544 (duemilacinquecentoquarantaquattro), di cui euro 2.500,00= per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 4 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002