Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, l'uso di una scheda elettronica ("smart card") che consente la ricezione dei programmi televisivi a pagamento in un locale e nell'ambito dell'attività di un circolo privato, cui più persone accedono dietro pagamento di una quota associativa, configura il reato di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, qualora il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda l'uso strettamente personale e familiare di tale strumento, con esclusione di finalità commerciali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 31579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31579 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 17/05/2002
1. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 741
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 6849/2002
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
MA FE, NATO A BRINDISI IL 3 MAGGIO 1978
Avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI BRINDISI, QUALE GIUDICE DEL RIESAME, che in data del 14 dicembre 2001 ha confermato il decreto di convalida di sequestro emesso il 27 novembre 2001 dal Pubblico Ministero in sede relativamente ad un apparecchio denominato "decoder" ed alla relativa "smart card" che la polizia giudiziaria aveva sequestrato in data 25 novembre 2001 presso il circolo "Play Planet".
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 novembre 2001 funzionari della Polizia postale hanno accertato che all'interno del circolo "Play Planet" di Brindisi veniva utilizzato un apparecchio "decoder" (marca Sony) munito di scheda elettronica ("smart card") che consente la ricezione di programmi a pagamento. Avendo accertato che il contratto stipulato dalla società di trasmissione dei programmi era intestato non al titolare del circolo, RT RU, bensì al fratello ET, e che si trattava di contratto per uso privato, il personale di polizia ha proceduto al sequestro delle apparecchiature, sequestro convalidato dal Pubblico Ministero in sede in relazione al reato previsto dall'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941. Avverso tale decreto il Sig. RT ha presentato richiesta di riesame, sostenendo che il locale ove è avvenuto il sequestro non costituisce esercizio pubblico, ma circolo privato, e che nessuna rilevanza penale può avere il fatto che il titolare del contratto sia il Sig. ET e non il Sig. RU.
Il Tribunale di Brindisi ha respinto tale richiesta, ritenendo che la presenza nel locale di persone non iscritte al circolo e la non coincidenza fra il sottoscrittore del contratto e colui, Sig. RU RT, che opera come presidente e legale rappresentante del circolo siano elementi che integrano il fumus del reato ipotizzato dal Pubblico Ministero nel provvedimento di convalida del sequestro.
Con l'attuale ricorso per cassazione si osserva che il Sig. ET RT è socio e componente del consiglio direttivo del circolo "Play Planet" e che costui ha regolarmente attivato la tessera magnetica, per cui manca il presupposto di reato, costituito appunto dalla mancanza di accordo con il distributore dei programmi. Sostiene il ricorrente - con rinvio ad una decisione del Tribunale di Milano del 17 giugno 1999 - che la violazione delle condizioni del contratto può costituire illecito contrattuale, da far valere in sede civile ad opera dei distributori, ma non può assumere rilevanza penale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Dai provvedimenti in atti risulta che il contratto stipulato con la ditta erogatrice del servizio era stato sottoscritto dal Sig. ET RT in proprio, e cioè quale privato cittadino. Si ricava, cioè, dall'ipotesi accusatoria e dalle stesse deduzioni difensive che il contratto da diritto al destinatario di utilizzare la scheda - e i relativi accessi - in ambito strettamente personale e familiare, con esclusione di finalità commerciali.
Ebbene, ritiene la Corte che l'utilizzo della scheda all'interno di un locale e nell'ambito delle attività di un circolo gestito da altra persona costituisca forma di utilizzazione abusiva della scheda oggetto del contratto. L'attività di un circolo privato, in cui più persone accedono ai servizi forniti dietro pagamento di una quota associativa, non può essere in alcun modo parificata ad un utilizzo "personale", familiare o comunque "privato" del servizio di pay tv oggetto del contratto stipulato, ma va parificata alle forme di servizio commerciale che costituiscono oggetto di diversi accordi contrattuali.
Che tale quadro sia perfettamente compatibile con il "fumus" del reato ipotizzato appare assolutamente evidente, soprattutto ove si consideri che la giurisprudenza della Corte è sostanzialmente uniforme nel considerare il "fumus" di reato con riferimento alle caratteristiche della fase pre-processuale, e nell'affermare che il giudice di controllo deve non instaurare un processo nel processo, ma, tenuto conto delle contestazioni difensive, svolgere il proprio ruolo di garanzia verificando se gli elementi esposti "consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica" (Sez. 6, n. 731, Campo ed altri, del 3 marzo-9 aprile 1998, Rv. 210406; Sezioni Unite, n. 23, Bassi e altri, del 20 novembre 1996-29 gennaio 1997, Rv. 206657).
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO, E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 20024