Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7976 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 66520 E N 6 8 O I 9 1 Z / . A 7976/0 1 4 N / R EPUBBLICA ITALIANA 6 T NOME DEL POPOLO ITALIANO - 2 S B I . R . G . L E .P I L R R D A A . L T A B E D A D TE T I I Izpel- Contributo Oggetto E R A S 1 T I T N 3 E N R 1 S vorce locuian E E SE ONE TRIBUTARIA . S T E M A S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19640/99 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere Cron. 18407 Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Salvatore DI PALMA Re Consigliere Rep. Ud. 20/03/01 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE CAMPION CIVILE SEN TENZA N. 66520 sul ricorso proposto da: UC EP, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 540 avverso la sentenza n. 51/98 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 31/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del motivo sulle sanzioni e sul a diaria (dove compaiono). Considerato in diritto che, con ricorso del 29 febbraio 1992 alla Com- missione tributaria di 1° grado di Trento, SE CC impugnò due distinti avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio distrettuale delle imposte diret- te di Trento aveva rettificato i redditi, dallo stesso dichiarati ai fini i.r.pe.f. per gli anni 1987 e 1988, ritenendo assoggettabili ad imposta gli importi corri- sposti al medesimo dalla sua datrice di lavoro, Banca Commerciale Italiana S.p.a., a titolo di "contributo differenza canone d'affitto" in occasione del suo tra- sferimento d'ufficio da Treviso a Trento, ed aveva ir- rogato le conseguenti pene pecuniarie;
che il ricorrente chiese l'annullamento degli av- 2 visi impugnati, sostenendo la natura "risarcitoria" e, quindi, non reddituale dei contributi in questione;
e, l'inapplicabilità, alla specie, delle in subordine, sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 39-bis del d. P. R. n. 636 del 1972; che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.56/6/97 del 16 aprile 1997, respinse il ricorso, non esaminando la domanda subordinata del ri- corrente;
che a seguito di appello dello CC, il qua- le, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, ripropose la domanda subordinata ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n.546 del 1992, ed in contraddittorio con l'Ufficio, che resistette al gravame la Commissione tributaria di II° grado di Trento, con sentenza n. 51/98 del 31 agosto 1998, confermò la decisione appellata, affermando la natura reddituale del contributo de quo, e condannando l'appellante alle spese;
che avverso tale sentenza lo CC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censu- ra, illustrati da memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto 3 che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 29/9/73 n.597 e degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. 22/12/86 n.917, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della contorversia, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. Della natura non reddituale delle somme corrisposte a titolo di 'differenza canoni affitto', costituenti null'altro che una mera refusione di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro"), il ricorrente critica la sentenza impugna- ta, ribadendo, in modo articolato, la tesi della natura "risarcitoria" da danno emergente del contributo in questione, quantomeno relativamente alla disciplina dettata dall'art. 48 del d. P. R. n. 597 del 1973, applica- bile, ratione temporis, ai redditi dichiarati per l'anno 1987; in subordine, solleva una duplice eccezio- ne di illegittimità costituzionale: innanzitutto, per assunta violazione dell'art.53 comma 1 Cost., dell'art.48 comma 1 del d. P. R. n.597 del 1973 e dell'art.48 comma 1 del d. P. R. n.917 del 1986, "ove in- terpretati nel senso di includere nel novero dei reddi- ti di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che costituiscono una mera reintegrazione patrimoniale"; e, poi, per assunta violazione dell'art.3 comma 1 Cost., delle medesime disposizioni "per disparità di tratta- 4 mento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, nonché per incongruenza ed irragionevolezza cella disposizione in esso racchiusa, ove interpretata nel senso di inclu- dere nel novero dei redditi di lavoro dipendente somme, quali quelle de quibus agitur, a contenuto prettamente risarcitorio"; che, con il secondo motivo (con cui deduce: il profilo sanzionatorio, della inapplicabilità "Sotto della sanzione irrogata per obbiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.546/92 e dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 472 /1997 omessa motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c. Della non debenza delle spese di giudizio di II grado"), il ricorrente lamenta, in primo luogo, che i Giudici d'appello avrebbero omesso di esa- minare la questione relativa alla dedotta inapplicabi- lità, alla specie, delle sanzioni pecuniarie;
e, in se- condo luogo, che la Commissione trentina ha pronunciato condanna alle spese, nonostante che la presente
contro
- versia sia insorta in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art.15 del d.lgs. n.546 de 1992; che il primo motivo del ricorso non merita acco- glimento;
che, infatti, costituisce orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (cfr. sentt. nn.2604, 2611, 3330, 6292, 7703, 10149, 12578, 14995, 15048 del 2000) - le cui argomentazioni sono integralmente condi- - quello, secondo cui il contributo vise dal Collegio per il maggior canone di locazione e la diaria concessa temporaneamente per le spese conseguenti alla ricerca di una nuova dimora, corrisposti al dipendente da un istituto di credito in relazione al trasferimento non richiesto in altra città, devono essere assoggettate a tassazione (i.r.pe.f.), costituendo componenti del red- dito imponibile sia ai sensi dell'art.48 del d. P. R. n.597 del 1973, sia ai sensi dell'art. 48 del d. P. R. n. 917 del 1986; e, secondo cui siffatta interpretazione delle disposizioni ora richiamate non collide con gli artt.3 comma 1 e 53 comma 1 Cost., in quanto le predet- te somme vengono corrisposte in esecuzione di obblighi contrattuali, che prevedono un particolare modo di es- sere della prestazione lavorativa e, conseguentemente, una diversa retribuzione (cfr., in particolare, Cass. n. 15048 del 2000 cit.); che merita, invece, accoglimento il profilo di censura del secondo motivo, relativo all'omessa pronun- cia sul motivo d'appello subordinato, proposto dal ri- corrente: infatti posto che quest'ultimo (come già nel ricorso introduttivo del presente giudizio, anche) nell'atto di appello ha formalmente riproposto la do- manda, subordinata, di inapplicabilità, alla specie, 6 delle sanzioni irrogate, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - i Giudici a quibus hanno completamente omesso di considerare siffatta domanda, incorrendo, quindi, nel vizio denunciato;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla predetta domanda e la relativa causa deve essere rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria di II° grado di Trento, che, oltre ad eliminare il ri- levato vizio, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio;
che resta, ovviamente, assorbito il profilo di censura relativo alla condanna del ricorrente alle spe- se del giudizio d'appello, posto che il Giudice di rin- vio dovrà procedere ad una nuova liquidazione delle spese, tenendo conto dell'esito globale della lite.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo per quanto di ragione;
cassa la sentenza impu- gnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tribu- taria di secondo grado di Trento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 20 marzo 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente 7 NE Vincenzo Carbone Salvatore Di PalmaMar ZIO A T S IL CANCELLIERE C1 DO DH صفاه DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 GIU. 2001" CANCELLIERE DO CA E N IO 6 8 Z 19 A / R 4 T / 6 IS 5 2 . G . N E .R R .P A B D I A L D R L E L D A E A T T S R N U N A E E B S T S I I E K 1 A 3 3 8