Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, l'utilizzazione di una scheda elettronica per la ricezione dei programmi televisivi a pagamento presso un circolo privato, configura il reato di cui all'art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, qualora il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda l'uso strettamente personale e familiare di tale strumento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2007, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/01/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 260
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 16248/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
IN NI, nato a [...] il 20 maggio del 1954;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 novembre del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il procuratore generale nella persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. Maffei Giampaolo il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Con sentenza del 15 novembre del 2005, la corte d'appello di Roma, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città, riduceva a mesi quattro di reclusione ed Euro 1730,00 di multa la pena inflitta a IN NI, quale responsabile del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. e), per avere quale titolare di semplice contratto privato con la società "Stream", illecitamente diffuso in pubblico, all'interno della propria sala giochi denominata "Airport Club", programmi destinati alla semplice visione privata. Fatto accertato il 15 maggio del 2001.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la corte ritenuto superflua la testimonianza del legale rappresentante della società, la quale testimonianza era invece utile per stabilire la destinazione del programma. Inoltre la corte territoriale aveva affermato che le trasmissioni erano in corso alle ore 15-15,30 senza alcun supporto probatorio.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Anzitutto per la sua aspecificità.
L'articolo 581 c.p.p., lett. c), dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta. Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Cass. 18 settembre 1997 Ahemtovic;
Cass. sez 2^, 6 maggio 2003 Curcillo). Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato.
In secondo luogo perché sotto l'apparente deduzione di un vizio di legittimità in realtà si censura l'apprezzamento delle prove da parte della corte territoriale.
In terzo luogo per la manifesta infondatezza delle censure. La corte territoriale, invero, ha precisato che il contratto era stato acquisito e che dallo stesso emergeva che il IN aveva stipulato con la "Stream" un accordo per l'uso personale della scheda. Ha aggiunto inoltre che il contratto allegato agli atti era intestato al IN e che in esso si faceva riferimento anche ai familiari del predetto, per cui era evidente la destinazione personale e familiare del programma. Sottolineava inoltre che non era rilevante determinare il numero delle persone che avevano assistito al programma, essendo sufficiente avere stabilito che la scheda veniva utilizzata fuori dell'ambito familiare e nella sala del circolo.
Secondo l'orientamento di questa corte l'utilizzazione presso un circolo privato di una scheda elettronica che consente la ricezione dei programmi televisivi configura il reato contestato, qualora il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda l'uso strettamente personale e familiare di tale strumento (cfr. Cass. n. 31579 del 2002). Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007