Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3158
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Sentenza 17 febbraio 1998

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Ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - l'uso della congiunzione "e" non può intendersi nel senso che per la violazione della prescrizione ivi contemplata debbano coesistere, nel soggetto considerato, le qualità di "condannato" e di "sottoposto a misura di prevenzione" (o di sicurezza), avendo chiaramente il legislatore inteso tipizzare le categorie di persone la cui frequentazione deve essere comunque interdetta al prevenuto, essendo indifferente la ricorrenza in concreto di una soltanto o di entrambe le condizioni soggettive specificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3158
    Data del deposito : 17 febbraio 1998

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