Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - l'uso della congiunzione "e" non può intendersi nel senso che per la violazione della prescrizione ivi contemplata debbano coesistere, nel soggetto considerato, le qualità di "condannato" e di "sottoposto a misura di prevenzione" (o di sicurezza), avendo chiaramente il legislatore inteso tipizzare le categorie di persone la cui frequentazione deve essere comunque interdetta al prevenuto, essendo indifferente la ricorrenza in concreto di una soltanto o di entrambe le condizioni soggettive specificate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17/02/1998
1. Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2. " OS MI " N. 192
3. " NI AO " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel. est. N. 46292/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RR BR n. il 18.05.1970
avverso sentenza del 29.10.1997 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Fraticelli che ha concluso per rigetto
Motivi della decisione
Avverso la sentenza in epigrafe, che previa concessione di attenuanti generiche, ha ridotto a 4 mesi di arresto la maggior pena inflittagli con la sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 9, 1^ co., l. 1423/1956 (contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ed, in particolare, violazione della prescrizione di non associarsi a pregiudicati, accettata in Canosa il 2.11.1994), OR IN ha proposto ricorso per violazione di legge, sull'assunto dell'illegittimità del divieto di associarsi a pregiudicati od a sottoposti a misure di prevenzione impostagli dal Tribunale di Bari, stante la diversa previsione dell'art. 5, co. 3, l. 1423/1956 (che contempla la prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne e siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza) e la non riconducibilità della prescrizione imposta dal decreto del Tribunale al novero di quelle imponibili ai sensi del successivo co. 5 dell'articolo citato, che non potrebbe non riferirsi a prescrizioni aggiuntive e necessariamente differenti da quelle di cui al comma precedente, anche per la contraddizione che si verrebbe, altrimenti a creare tra le une e le atre.
Il ricorrente censura, inoltre, l'opinione espressa dalla corte territoriale secondo cui la condotta in concreto ascrittagli (essersi egli trovato a bordo di autovettura condotta da pregiudicato) integrerebbe, comunque, la prescrizione di non dar luogo a sospetti, pure prevista dall'art. 5, co. 3, l. cit., non sussistendo la prova che il veicolo si sia intenzionalmente sottratto all'inseguimento della p.g.
Il ricorso è infondato.
Questa stessa sezione, con sentenza 9.1.1996, Albanese, Ced Cassaz., rv. 203.804, ha, infatti, statuito che la frequentazione, anche occasionale, di pregiudicati, integra la violazione della prescrizione di "non dare ragione di sospetti", contenuta anche nel decreto che ha sottoposto il OR alla misura di prevenzione, in applicazione del disposto dell'art. 5, co. 3, l. n. 1423/1956; e tanto più pertinente tale orientamento appare nel caso di specie, in cui il prevenuto fu visto a bordo di autoveicolo condotto da un noto pregiudicato della zona, a dimostrazione dell'intensità e rilevanza del legame esistente tra i medesimi.
Questo assorbente rilievo esimerebbe dal sindacare la legittimità della prescrizione di non associarsi a pregiudicati od a sottoposti a misure di prevenzione, censurata dal ricorrente per l'uso della disgiuntiva "o" in luogo della congiunzione "e", usata dal legislatore nell'art. 5, co. 3, cit., dovendosi comunque ritenere integrata la fattispecie contravvenzionale ascritta all'imputato. Vanno, in ogni caso, condivise le osservazioni del giudice "a quo" circa la riconducibilità della prescrizione in concreto in posta al OR al novero di quelle la cui determinazione è rimessa all'A.G. dal quarto comma dell'articolo più volte menzionato e che ben possono consistere anche in un adattamento od inasprimento delle prescrizioni previste dal precedente comma come contenuto minimo ed obbligato del provvedimento.
A ciò si aggiunga che l'uso della congiunzione "e" nel terzo comma dell'art. 5 non può intendersi nel senso che per la violazione della prescrizione ivi contemplata debbano coesistere, nel soggetto considerato, le qualità di "condannato" e di "sottoposto a misura di prevenzione (o di sicurezza), avendo chiaramente il legislatore inteso tipizzare le categorie di persone la cui frequentazione deve essere comunque interdetta al prevenuto, indifferente essendo la ricorrenza in concreto di una soltanto o di entrambe le condizioni soggettive specificate (allo stesso modo che la successiva prescrizione prevista dalla legge di "non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una data ora" non può certo intendersi, e mai è stata intesa, nel senso della necessaria coesistenza di entrambe le violazioni per la sussistenza dell'ipotesi di reato in esame).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1998