Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, il sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che sia stato sorpreso una sola volta insieme a un soggetto con precedenti penali, non viola l'obbligo di non associarsi a pregiudicati, atteso che la norma richiede espressamente l'abitualità della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2005, n. 41712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41712 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 19/10/2005
Dott. GIRONI Emilio Consigliere SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni rel. est. Consigliere N. 1053
Dott. URBAN Giancarlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 23922/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
nei confronti di:
1) LA NE AT N. IL 15/10/1969;
avverso SENTENZA del 17/03/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Dott. Paolombarini che ha concluso per ann.to s. rinvio perché fatto non costituisce reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui. La NE TA era stato condannato alla pena di 5 mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 9, co. 1, l. n. 1423/1956 per aver, in data 2.9.2001, nella sua qualità sorvegliato speciale della p.s., violato la prescrizione di non associarsi abitualmente a pregiudicati, essendo stato sorpreso a bordo di un ciclomotore in compagnia di tale AL CH, gravato da precedenti penali. La corte specificava che la condotta del prevenuto doveva considerarsi integrativa del reato "indipendentemente dal numero degli incontri, come espressione univoca della tendenza del La NE ad associarsi, come costume di vita, a persone pregiudicate ed a rimanere collegato ad esse".
Ha proposto ricorso nell'interesse della legge il P.G., denunciando violazione della legge penale, sull'assunto che il reato può ritenersi integrato unicamente da un'abitualità e serialità di comportamenti, dovendosi escludere che la violazione della prescrizione possa consistere in un unico fatto episodico. Il ricorso è fondato, alla stregua dell'inequivocabile tenore della prescrizione imposta al La NE, mutuata dalla previsione dell'art. 5, co. 3, l. n. 1423/1956, di non "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne", che a chiare note evoca il requisito dell'abitualità della condotta necessaria ad integrare la fattispecie contravvenzionale, del resto affermata anche da uno degli arresti giurisprudenziali citati dalla stessa sentenza impugnata (v. Cass., sez. 1^, 13.3.2000, Sgobba, in Cass. pen., 2001, 2487), che fa riferimento alla possibilità di assumere la "reiterata frequentazione" di pregiudicati come "sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento", donde, per converso, la logica deduzione che un episodio isolato, come quello ascritto al La NE, non può valere a costituire la condotta incriminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005