Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SWIRENA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Aula A 05 29 0/ 02 Richiesta copia studio NA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diriti € 3.10 nome del Popolo It an 12. APR. 2002 CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Prestipino Presidente R.G.4121/00 " Mario Putaturo Donati V. ConsiglierePel. "" Antonio Lamorgese Rep. "" Raffaele Foglia Cron. 16/20 "1"1 Pasquale Picone Ud.14/2/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI,in persona del procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato con atto per notar dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep.n.56911, elett.dom.in Roma, Corso Vittorio Emanuele Scognamiglio che la II, n.326,presso 10 studio dell'avv. Renato rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 691 CONTRO 1 MA TR, elett.dom.in Roma, via Romagna n. 14, presso lo Lifesгартенитско е perdell'avv. Alberto Buzzi procura speciale in calce al studio controricorsoda nti Mario Milonee Vincenze Seanline CONTRORICORRENTE l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini per Imerese in data 15 febbraio 1999, n.46 (R.G. N.516/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/2/2002,la Donati Cons.Dr.Mario Putaturo relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
del udito il Pubblico Ministero, nella persona Sost. Proc.Gen.Dr. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 maggio 1998 il Pretore del lavoro di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti della Società Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni dal dipendente Mario Piastra, condannava la datrice di lavoro alla corresponsione delle somme relative al c.d. integrativo bis per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, oltre rivalutazione ed interessi. Avverso la decisione proponevano gravame le Ferrovie dello sentenza 15 febbraio Stato ma il Tribunale locale, con 1999, confermava la pronuncia pretorile. 2 Osservava, in particolare, il Tribunale che:contrariamente all'assunto delle Ferrovie, il mancato pagamento dell'indennità di utilizzazione non era imposto dall'art. 2, comma 7,d.l. n.333 del 1992 sia perché un divieto di questo genere non era riscontrabile,sia perché non era comprovato l'elemento di fatto del passivo di bilancio, sia perché la norma non poteva trovare applicazione ad accordi sindacali conclusi prima della sua entrata nel comunicato congiuntoin vigore;
l'accordo sindacale trasfuso del 3 novembre 1992 non aveva il contenuto precettivo di sospensione dell'obbligazione retributiva, come sostenuto programmatico" didall'appellante, ma ne aveva uno "meramente impegno a negoziare per trovare in futuro una diversa regolamentazione dell'indennità, il che presupponeva la persistenza dell'obbligazione stessa;
la diversa regolamentazione,in effetti, si prevedeva che sarebbe stata nel senso di realizzare una datio in solutum, corrispondendo ai lavoratori azioni ○ obbligazioni in luogo del denaro,e ciò dimostrava come l'obbligazione retributiva fosse rimasta inalterata e si discutesse solo del suo parte, tra le organizzazioni sindacaliinadempimento;
d'altra coinvolte nel comunicato 3 novembre 1992 non era compresa quella cui aderiva il lavoratore, sicchè in nessun caso avrebbe potuto essere impegnativa nei suoi confronti;
quando,infine, si raggiunse 1'accordo sulla questione (c.d. novazione oggettiva dell'integrativo bis), si stabilì la cessazione degli effetti derivanti dall'accordo integrativo e la consegna di azioni della società in luogo delle somme dovute per il periodo 1° novembre 3 1992-21 dicembre 1994 (accordo 4 marzo 1994 e CCNL 1994/1995), ma questa seconda previsione non poteva, senza l'accordo del sui diritti patrimoniali già dipendente interessato, incidere acquisiti per il periodo in questione;
le organizzazioni sindacali erano, infatti, prive di qualsiasi potere di rappresentanza legale nonché del potere di disposizione dei diritti già entrati а fare parte del patrimonio. La Società Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e - Servizi per azioni ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui hanno resistito con controricorso gli intimati. Non si sono invece costituiti IO VI TA, NG RE, GI Di AR e GI DO.La RI AL (già Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti Servizi per Azioni) ha depositato memoria e, all'udienza di discussione, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni pubblico ministero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.379del c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.39 Cost. e degli artt. 1322,1372 e ' ragione, 2077 C.C. nonché degli per quanto di e SS..,2113 artt.1362,1363,1366,1965 c.c., carenza e essenziali dellacontraddittorietà della motivazione su punti controversia, si deduce che le disposizioni delle leggi n.359 del 1992 e n.438 del 1992 erano state richiamate nel motivo di appello soltanto per delineare il quadro in cui si erano mossi i sindacati che avevano concordato l'accordo del 3 novembre 1992 nell'ambito delle esigenze di risanamento dei bilanci aziendali e di contenimento della spesa. Tale accordo aveva, in particolare, previsto la corresponsione delle competenze del c.d. integrativo bis, relativamente al periodo 1° giugno-31 ottobre 1992, e, dall'altro,la costituzione di una esaminare la possibilità diCommissione che avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione del beneficio con mezzi diversi dal denaro formulando sul punto proposte. Era evidente, nel quindi regolamentare profilo letterale, l'intento negoziale di l'obbligazione relativa alla indennità di utilizzazione limitando il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre a rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, restava escluso che l'azienda fosse obbligata alla corresponsione dell'indennità.Tale intento emergeva altresì da tutto il successivo comportamento delle parti e, in particolare, dall'accordo 4 marzo 1994 nel quale si dava atto del negoziato in corso al fine di definire i diritti e gli obblighi relativi al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione che era stata poi consacrata dal CCNL 1994/1995.Tra l'altro, durante questo lasso di tempo, nessuna protesta era stata avanzata contro il preteso inadempimento ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadempiente mella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento. Non ha poi tenuto conto dei principi di diritto che regolano la materia la seconda parte della motivazione della sentenza che 5 accordi per difetto diha affermato l'inapplicabilità degli iscrizione alle associazioni stipulanti, deducendo che gli accordi modificativi erano intervenuti con gli stessi sindacati che avevano stipulato l'integrativo bis,posto a base della pretesa azionata. La sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere ° novembre 1992-31 dicembre 1994, fosse il periodoche, per 1 patrimonio dei lavoratori il diritto di credito acquisito al all'indennità in questione, cosicchè il contratto collettivo non incontrava il limite della disposizione dei diritti individuali. Il motivo va accolto perché fondato. Questioni analoghe sono state già sottoposte al vaglio di questa Corte Suprema e decise con il rigetto dei ricorsi dei avevano respinto le loro domande lavoratori contro sentenze che febbraio 2000, n.1541;12 febbraio (Cass., 3 aprile 1999,n.3249;11 2000, n.1583) ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli (Cass.,5 giugno 2001, n.7609,proprio con riguardo ad una sentenza del Tribunale di Termini Imerese). che, se i diritti retributivi in E' pacifico discussione, concernenti 1992-dicembreil periodo novembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori,il contratto collettivo 1994/1995 non sarebbe abilitato in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro,a disporne in senso recessivo. Il punto centrale della controversia involge, quindi, il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il comunicato congiunto del 3 novembre 1992.Orbene, risulta affetta dai vizi denunciati dalla parte ricorrente l'argomentazione del giudice d'appello che ha affermato sul rilievo che le partila natura stesso programmatica dello avevano semplicemente concordato circa la necessità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto rinviando sul punto alla conclusione di futuri patti collettivi. Viene in primo luogo in evidenza la violazione del criterio dal primo commainterpretativo fondamentale consacrato dell'art.1362 c.c., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. Il Tribunale, infatti, nell'omettere completamente l'esame della parte dell'accordo in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1° giugno-31 ottobre 1992 con ruolo paga del mese di novembre", ha compromesso la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva con rinvio ad accordi futuri di ogni determinazione al riguardo. L'impugnata sentenza non ha, infatti, spiegato le ragioni per le quali,pur restando inalterato il rapporto, è stato con riferimentospecificamente previsto l'obbligo di pagamento alle sole competenze maturate al 31 ottobre. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono conseguentemente alla valutazione operata sulla seconda parte del testo negoziale laddove si era previsto di "esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di un risultato equivalentepagamento che assicurino ai lavoratori agli aumenti previsti,prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di commissione mista (che si obbligazioni", costituendo all'uopo una prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato). che le parole usate Il Tribunale ha, invero, affermato inconfutabilmente chedimostravano le parti consideravano l'obbligazione pur sempre esistente e intendevano negoziare puramente e semplicemente sulle modalità di adempimento che avrebbe potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Nel profilo della violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e dei vizi logici, certamente l'oggetto giuridico dell'accordo non avrebbe potuto riguardare l'istituto di cui all'art.1197 C.C. (prestazione in luogo dell'adempimento), il quale contempla che il debitore possa liberarsi dall'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore, precisando che in tal caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.La datio in solutum è, invero, legislativamente configurata causa) di natura reale quanto allacome contratto (solvendi perfezione, assolutamente incompatibile come tale con un accordo 8 inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.). Ne discende che ritenere che oggetto dell'accordo fossero i modi di adempimento dell'obbligazione relativa all'indennità di "utilizzazione", costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c. poiché condurrebbe a negargli qualsiasi effetto, ancorchè limitato all'impegno di contrattare in futuro. Ma rileva soprattutto il mancato approfondimento degli aspetti relativi alla regolamentazione del rapporto nel periodo successivo al 31 ottobre 1992. In altri termini l'azienda era obbligata a continuare a pagare l'indennità sicchè era incorsa in inadempimento perdurato - о era autorizzata ad una merafino alla nuova regolamentazione sospensione,ma avrebbe poi dovuto corrispondere gli arretrati a coloro che non avessero accettato una prestazione in luogo di adempimento? 0 piuttosto l'accordo fissava alla data del 3.1 ottobre 1992 il termine dell'obbligo di pagare l'indennità demandando alla futura contrattazione il compito di individuare forme di compenso per la perdita dell'emolumento? Si tratta di aspetti che meritavano di essere valutati con riguardo principalmente alla previsione che l'indennità sarebbe anche in base adstata pagata solo fino al 31 ottobre 1992, ma ulteriori elementi, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c. l'intento degli Il Tribunale, invero,al fine di ricostruire 1992, avrebbe dovuto stipulanti l'accordo in data 3 novembre 9 fu considerare non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto gli accordi raggiunti successivamente e, in particolare, l'intesa marzo 1994 con la quale si era dato atto che era sempre in corso il negoziato per pervenire "in modo uniforme alla novazione oggettiva degli accordi relativi al c.d. integrativo bis, anche in rapporto all'eventuale soprattutto, nel rispetto del applicazione dell'art.2349 C.C. e criterio di cui all'art. 1367 c.c., le previsioni del contratto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti individuali di credito, ovvero rappresentasse, in attuazione dell'accordo del 1992,l'attribuzione ex novo di diritti dei quali i lavoratori non erano titolari (per la necessità di comprendere tra i "comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" anche le trattative ed i successivi accordi collettivi (Cass., 5 giugno 2001, n.7609,cit.). secondo ordine diQuanto al argomentazioni, incentrate sull'inefficacia dell'accordo 3 novembre 1992 per il lavoratore non iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti, sussiste la denunciata violazione degli artt. 39 Cost., 1372 c.c., 2070 c.c., cui è da aggiungere la violazione dell'art.2067 c.c., violazione che ha cagionato insufficienza di indagine e carenza di motivazione. Anche prescindendo dalla considerazione che non vi sono nella sentenza impugnata le necessarie precisazioni circa il grado 10 di specificità della contestazione mossa dal lavoratore, il Tribunale ha omesso l'indagine decisiva volta a stabilire quali organizzazioni sindacali avessero stipulato l'integrativo bis, accordo sul quale la domanda era fondata. Invero all'affermazione che la modificazione dell'accordo in questione non poteva avere effetti nei confronti del lavoratore che non aderiva ai sindacati che avevano concordato la modificazione accertando sestessa, si sarebbe potuto pervenire solo l'organizzazione sindacale cui il lavoratore aderiva fosse compresa tra quelle firmatarie dell'integrativo bis. Al riguardo la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di precisare che, ove un contratto collettivo aziendale stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda venga successivamente modificato od integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorchè non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass., 11 novembre 1987, n.832). In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata perché in un nuovo giudizio si proceda ad indagare, in primo luogo, se il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse essere influenzato dall'accordo sindacale in data 3 novembre 1992, con applicazione del principio di diritto da ultimo enunciato, e, quindi, in caso di esito positivo di tale indagine, quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nello 11 Au stesso accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle violazioni degli artt.1362 SS. C.C. riscontrati nella sentenza impugnata.Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Palermo. Roma, 14 febbraio 2002 Mans Pull our in. Il Presidente Il Consigliere est., ifrice I D A , S 0 O S 1 L A . L T T O R B A де A I S T ' E D A L P L S A E 2 I T 7 D S N . I O 9 G S IL CANCELLIERE . P O 1 N M E 1 A Depositato in Cancelleria I S D A I E E oggi, 12 APR. 2002 D A , G E O A O T R P T T N T F S I E I S R G IL CANCELLIERE) I A E E K D R L O E B 12