Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione del danno da invalidità permanente il Giudice d'appello che in tutto o in parte rifiuti il criterio tabellare del calcolo utilizzato in primo grado e proceda per suo conto alla liquidazione equitativa del danno deve dare conto, nella motivazione della decisione, delle ragioni del mutamento di criterio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AN IA in proprio e n.q. di erede di LI IO, nonché IA EL n.q. di erede di LI IO, elettivamente domiciliate in ROMA VLE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che le difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BNC ASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, in persona del suo procuratore speciale dott. Giovanni Pettorino, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO 419/G, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MILLOZZA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UG DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3771/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 29/10/98 e depositata il 18/12/98 (R.G. 869/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Adriana ABATE (per delega Avv. F. PALUMBO);
udito l'Avvocato Simone CICCOTTI (per delega Avv. F. CICCOTTI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22 e 23 gennaio 1993 AN AR TI, in proprio e, unitamente alla figlia GA LI, entrambe quali eredi di IO LI, convenivano in giudizio LE VE e la società B.N.C. Assicurazioni s.p.a. assumendo che il giorno 28 luglio 1994 sul lungomare di Ostia l'autovettura di proprietà del primo, assicurata per la responsabilità civile con la società convenuta, aveva investito essa istante TI ed il marito IO LI e che, a seguito del sinistro, il marito era deceduto ed ella aveva riportato lesioni. Chiedevano, perciò, il risarcimento dei danni tutti subiti, con condanna in solido dei convenuti. L'adito Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 27 ottobre 1997, dichiarava la esclusiva responsabilità di LE VE nella determinazione del sinistro e condannava i convenuti in via solidale a risarcire i danni, che liquidava in lire 362.820.000 a favore di AN AR TI e in lire 150.000.000 a favore di GA LI.
Sulla impugnazione della società B.N.C. Assicurazioni spa - limitata alla questione relativa alla entità dei danni, che l'appellante ravvisava eccessiva per la parte riguardante il danno morale nonché per quella relativa al danno patrimoniale della TI - la Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 1998, in parziale riforma di quella di primo grado, condannava la società di assicurazione a pagare ad AN AR TI la somma di lire 262.820.000 ed a GA LI la somma di lire 80.000.000 e compensava per intero le spese del grado.
I giudici di appello premettevano che la stessa TI, nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al tribunale, aveva chiesto per danni morali la somma di lire 195.626.496 e che, tuttavia, il giudice di primo grado le aveva a detto titolo assegnato il maggiore importo di lire 250.000.000; ritenevano che detto importo appariva congruo ridurre a lire 150.000.000, secondo valutazione equitativa, e, in base ad analoga considerazione, limitavano a lire 80.000.000 il danno morale di GA LI;
consideravano corretta la liquidazione del danno patrimoniale della vedova, calcolato in base al reddito da pensione del defunto marito secondo il parametro del 25 per cento, tenuto conto delle imposte che su di esso gravavano. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso AN AR TI e GA LI, che affidano la impugnazione a due mezzi di doglianza, che la società B.N.C. Assicurazioni spa contrasta con controricorso anche relativamente alla richiesta delle ricorrenti circa la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui la medesima non riporta, nella intestazione, il nominativo anche di LE VE, parte nel giudizio di secondo grado. Non ha svolto difese LE VE. Le parti costituite hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - le ricorrenti assumono che la Corte di merito, operando una riduzione degli importi ad esse rispettivamente riconosciuti dal giudice di primo grado a titolo di danno morale e pur dichiarando di procedere alla liquidazione secondo la regola equitativa, non aveva fornito motivazione alcuna, neppure sommaria, in ordine al criterio seguito nè aveva sostenuto alcun elemento idoneo a confutare gli elementi analiticamente enunciati dal tribunale, di guisa che questi dovessero ritenersi errati.
Precisano, in particolare, le ricorrenti che la motivazione del giudice di appello equivale alla apodittica enunciazione di un postulato di indubbia evidenza, laddove si esaurisce nella affermazione che il danno morale può essere rimesso solo alla valutazione discrezionale ed equitativa del giudice di merito;
che la Corte territoriale non spiega perché il criterio tabellare di liquidazione, adottato dal tribunale, non possa costituire sistema idoneo del calcolo del danno;
che la motivazione della impugnata sentenza non contiene alcun riferimento alla entità delle sofferenze patite dagli offesi, alla gravità dell'illecito nonché ad altri elementi della concreta fattispecie;
che neppure risulta evidenziata la indispensabile personalizzazione della specifica situazione di danno.
La censura, nel suo complesso, è fondata, onde, in accoglimento del primo motivo del ricorso la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione del danno morale da fatto illecito, benché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non deve sottrarsi alla esigenza di una motivazione adeguata, che prenda in considerazione la entità delle sofferenze patite dall'offeso, la gravità dell'illecito ed ogni altro elemento della concreta fattispecie.
La suddetta esigenza, inoltre, deve essere maggiormente avvertita dal giudice di appello, ove esso ritenga di dovere modificare sul punto la decisione del giudice di primo grado, non potendo le conclusioni della sentenza di secondo grado, in tal caso, basarsi su una motivazione approssimativa, genericamente improntata alla sola affermazione della valutazione equitativa secondo gli stereotipi dell'"usus fori" ("stimasi equo"; "corrisponde al dovuto secondo equità" e simili); ma dovendo esse esprimere le ragioni per le quali il criterio complessivo di determinazione, adottato in primo grado, debba subire modifiche ed adattamenti.
In relazione proprio a detto specifico dovere del giudice di appello di fornire congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a ritenere proporzionata una determinata misura del danno non patrimoniale, indicando gli elementi a tal fine valorizzati, questo giudice di legittimità ha, in particolare, precisato che il giudice di appello, che in tutto o in parte rifiuti il criterio tabellare del calcolo utilizzato in primo grado e per suo conto proceda alla liquidazione equitativa, deve dare conto delle ragioni del mutamento di criterio (Cass. n. 406/89); che occorre rifuggire da ogni automatismo di calcolo e di valutazione (Cass. n. 5366/98; Cass. n. 10725/2000); che in caso di morte di una persona cagionata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti fa valere l'autonomo suo diritto al risarcimento del danno morale in rapporto al pregiudizio patito in proprio (Cass. n. 116/2001). Nel caso in esame la Corte di merito non ha assolto all'onere di adeguata motivazione, giacché quella adottata si è risolta nel mero richiamo al criterio della valutazione equitativa e nella semplice asserzione di sufficienza della diversa liquidazione per il danno morale della TI ("appare congruo riconoscerle l'importo di lire 150.000.000"), con la aggiunta (secondo inammissibile automatismo di decisione e con omessa valutazione della individuale posizione) secondo cui "analoghe considerazioni", non altrimenti esplicitate, facevano apparire "congruo" determinare il danno morale della LI in lire 80.000.000.
Invero, rispetto alla sentenza di primo grado (che, nella valutazione del danno morale, aveva considerato l'età della vittima e dei congiunti, il rapporto di ciascun congiunto con il defunto, la eventuale convivenza tra le parti e tutti detti elementi aveva apprezzato con riferimento alla posizione particolare di ciascuno dei ricorrenti, desumendo per essi la misura del danno facendo applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale), il giudice di appello si è mantenuto sul vago e sul generico, per cui, nel rinnovato esame che il giudice di rinvio dovrà compiere, la valutazione nuova dovrà essere effettuata, con specifico controllo dei rilievi svolti dal tribunale, nel differenziato giudizio delle distinte posizioni delle ricorrenti, nel rifiuto di ogni automatismo, nella verifica della congruità e della rilevanza del criterio tabellare.
Nell'accoglimento del primo mezzo di doglianza resta assorbita la indagine proposta con il secondo motivo del ricorso, relativo al regime delle spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Roma, 20 giugno 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 GENNAIO 2002