Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1734
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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L'art. 25, comma 4, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del danno, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, indubbiamente configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1734
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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