Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
L'art. 25, comma 4, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del danno, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, indubbiamente configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 51, presso la Sede della Delegazione Romana della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO GALLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VO GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/01 del Giudice di pace di PETILIA POLICASTRO, depositata il 16/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Daniela MAURELLI, per delega dell'avvocato Aldo GALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A, assorbimento dei restanti motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. SE ON, con atto di citazione del 15 giugno 2000, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Petilia Policastro la Regione Calabria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.700.000, a titolo di risarcimento dei danni che aveva subito dalla morte di alcuni suoi capi di bestiame, addentati da cani randagi.
La Regione si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 16 marzo 2001 e la Regione è stata condannata al pagamento di quanto richiesto. Il giudice di pace ha ritenuto che, nella specie, ricorrevano i presupposti indicati nella legge della regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10. 3. Per la cassazione della sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso.
L'intimato SE ON non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Regione Calabria premette che, in base alla sua legislazione, agli imprenditori agricoli, che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici, è riconosciuto un indennizzo, la cui entità è valutata discrezionalmente dall'Ente Regione. Da questa premessa ricava che la posizione dell'agricoltore danneggiato non è di diritto soggettivo, ma d'interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La legge regionale della Calabria 22 settembre 1998 n. 10 è intervenuta, tra l'altro, per assicurare agli allevatori la riparazione dei danni subiti dal bestiame ucciso da animali protetti o da cani selvatici o inselvatichiti.
L'art. 25 della legge prevede al riguardo un procedimento amministrativo di accertamento del danno subito, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno ed al pagamento relativo.
Il procedimento amministrativo inizia con la denuncia del fatto agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed all'ufficio del veterinario competente per territorio, si svolge attraverso l'accertamento dell'evento, la descrizione dei luoghi ove esso si è verificato, la descrizione del capo di bestiame ucciso e la motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti, la determinazione del valore del capo di bestiame ucciso e si chiude con la distruzione degli animali alla presenza della Guardia forestale.
Concluso il procedimento, lo stesso articolo 25 stabilisce che l'interessato può inoltrare al Corpo forestale dello Stato domanda di risarcimento dei danni e che il Corpo forestale, nei venti giorni successivi, la rimetta, corredata di parere favorevole all'accoglimento, all'Assessorato all'agricoltura, il quale "provvedere alla relativa liquidazione e pagamento".
3. Non si possono nutrire dubbi in ordine alla posizione dell'agricoltore: la legge regionale gli assicura una protezione, il contenuto della quale è dato dalla tutela risarcitoria per equivalente;
egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto;
ha diritto, in altre parole, ad essere risarcito del danno subito. Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione di un interesse legittimo ostativo all'accoglimento della domanda.
3.1. L'inquadramento della situazione soggettiva dell'interessato fra quelle di interesse legittimo, infatti, non è corretto. Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n. 500 del 1999 di queste sezioni unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema norma - potere - effetto giuridico, che non consente la tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma - fatto- effetto giuridico, il sindacato del quale non può essere sottratto alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma.
S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente regione.
3.2. Nella specie, il giudice di pace ha accertato, in maniera non più sindacabile, che la conclusione del procedimento amministrativo descritto dall'articolo 25 della legge regionale della Calabria n. 10 del 1998 è stata favorevole all'interessato. Ha accertato,
cioè, l'avverarsi del fatto dannoso, il quale deve essere riparato. La liquidazione ed il pagamento di quanto richiesto, quindi, non poteva essere rifiutato;
essendo stato, invece, rifiutato, correttamente, è intervenuta la sentenza di condanna all'equivalente di quanto era stato perduto.
3.3. L'obbiezione della ricorrente che, nella legge regionale, il risarcimento è condizionato dagli accertamenti che di volta in volta sono compiuti, oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo attuale, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicurata.
La tutela di questa posizione, infatti, non può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva e come tale irrilevante.
Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e a decisioni di questa Corte, che nella materia avrebbero configurato la posizione del danneggiato come quella di interesse legittimo, dunque, non è corretto, essendo diversi i presupposti normativi.
3.4. Infine, non regge neppure l'obbiezione dell'assenza dell'illecito, il quale, invece, sussiste ed è dato dall'inadempimento della prestazione dell'obbligazione risarcitoria.
4. Le censura riguardante la giurisdizione del giudice di pace, pertanto, non è fondata.
5. In base alla conclusione raggiunta, gli atti debbono essere rimessi al Primo presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice per la decisione sugli altri motivi del ricorso, con i quali alla decisione impugnata è addebitato la violazione delle nome sulle competenza territoriale, di quelle sull'onere della prova e il difetto di motivazione.
6. Alcuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, nel quale l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone che gli atti siano rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice in ordine agli altri motivi del ricorso. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003