Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2015, n. 43311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43311 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
J 433 1 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA FRANCO FIANDANESE Dott. - Presidente - N. 1989/2015 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 2198/2014- Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Rel. - Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SM GI N. IL 02/04/1985 avverso la sentenza n. 5273/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/07/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullaments on timers in riferimento al primo eltoimotivo del ricors, assorbente di tutti je Udiņi difensor Avv. Ezio VRENNA del foro di Rava Udito, per la parte civile, l'Avv 10 (d'rufficia) RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 5.07.2013, in riforma di quella emessa in data 23.09.2008 dal Tribunale di Verbania nei confronti di MA GI, dichiarava non doversi procedere nei confronti di costui in ordine al reato di cui al capo B) (falsità di foglio firmato in bianco ex 488 in relazione all'art.485 cod. pen.) e escluso quando al reato di cui al capo A) il riferimento - all'art.625 cod. pen. nonchè riconosciute le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva e con l'aggravante di cui all'art.61 n.7 cod. pen. - rideterminava la pena irrogata in relazione ai residui reati di cui al capo A) (furto in luogo privato ex art. 625 bis cod. pen.) e C) (tentata estorsione) in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa;
confermava le statuizioni civili e condannava l'imputato al pagamento delle spese di continuata assistenza e rappresentanza in favore della Compex Italia srl, parte civile.
2. In sintesi, la vicenda era ricostruita in sintest nei seguenti termini. La Compex Italia srl, tramite il legale rappresentante AR GE, aveva stipulato un contratto di lavoro con il MA, nominato direttore della società con conferimento di ampi poteri. Nel corso del rapporto di lavoro quest'ultimo si era reso responsabile di gravi inadempienze per cui nel dicembre del 2004 il management della società aveva avviato la procedura di licenziamento per giusta causa, incaricando uno studio legale per la gestione della pratica. Successivamente, il 22.12.2004, i due responsabili della Compex, il AR e IO LO, si erano incontrati a Verbania presso la sede sociale con il MA, il quale aveva rifiutato di ricevere la lettera di contestazione disciplinare, chiedendo che la stessa gli fosse recapitata per posta. Poiché il AR aveva dovuto allontanarsi con urgenza da Verbania, si decise che la lettera sarebbe stata inviata dalla LO. Tale missiva era stata firmata da entrambi i responsabili della società ma, ipotizzandosi l'eventualità di apportare aggiunte, correzioni o precisazioni al testo, il AR aveva firmato anche un ulteriore foglio in bianco. Il giorno dopo IO LO, recatasi nella sala riunioni, si era accorta della mancanza della cartellina di plastica custodito nella propria borsa, contenente l'intero dossier relativo al MA, compreso il foglio firmato in bianco. A seguito della lettera di licenziamento inviata all'imputato il 12.01.2005, costui, tramite il proprio legale, aveva contestato gli addebiti disciplinari ed accennato ad una scrittura privata, sottoscritta in data 22.12.2004 che prevedeva 2 l'obbligazione in capo alla Compex Italia srl di versare al MA l'importo di euro 450.000. In data 24.01.2005 la società Compex, tramite l'amministratore AR, aveva presentato denuncia querela nei confronti del MA per furto aggravato, - falsità in foglio firmato in bianco e tentata estorsione, ottenendo il sequestro della scrittura privata, dalla quale falsamente risultava che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito fino al 30.06.2005, salvo facoltà di recesso da parte del lavoratore e che, a tacitazione di qualsiasi pretesa, in aggiunta al TFR la Compex avrebbe corrisposto entro quindici giorni dalla sottoscrizione l'importo di 450.000 euro.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MA sulla base di quattro motivi.
3.1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Violazione del diritto di difesa. Nullità della notifica dell'avviso ex art.415 cod. proc. pen. Omessa notifica all'imputato. Ha lamentato il ricorrente che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari era stato notificato una prima volta non già presso la sua residenza (peraltro nota per esservi state svolte attività d'indagine) ma presso il difensore non domiciliatario;
che l'eccezione, sollevata in primo grado e reiterata in appello, era stata rigettata sul presupposto della successiva regolare notificazione ai sensi dell'art. 157, 8° bis comma cod. proc. pen. norma tuttavia inapplicabile perché presuppone un precedente e regolare tentativo di notifica.
3.2 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Violazione del diritto di difesa. Nullità della dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di fissazione della udienza del 22.06.2006. Eccepiva il MA che, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM, l'ufficio del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Verbania aveva fissato con decreto del 10.04.2006 l'udienza preliminare alla data del 22.06.2006, individuando quale difensore dell'imputato l'avv. Pietro Marchionni, designato d'ufficio e destinatario dell'atto; che a tale data era pervenuta all'ufficio del giudice la nomina di difensore di fiducia, inviata con raccomandata del 19.11.2005; che l'omessa notifica a tale difensore, tempestivamente eccepita, doveva considerarsi nullità di ordine generale.
3.3 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza. Violazione dell'art.506 cod. proc. pen. Nullità ed inammissibilità e/o inutilizzabilità dell'attività integrativa d'indagine e relativa alle note della sez. P.G. della Polizia di Stato con data 3.07.2008. 3 la L'eccezione si riferisce all'attività investigativa suppletiva del PM svoltasi nel corso del dibattimento avente ad oggetto l'acquisizione di file digitali estrapolati dal personal computer dell'avv. Russi a conferma della tesi del documento falsificato;
dati acquisiti senza il preventivo avviso al difensore, durante l'istruttoria dibattimentale, acquisiti agli atti senza il consenso del difensore ed al di fuori delle regole stabilite dall'art.526 cod. proc. pen.
3.4 Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Travisamento della prova. La censura riguarda la valutazione del compendio probatorio. Il ricorrente assume la valorizzazione dei soli elementi accusatori, senza adeguata considerazione delle emergenze difensive, con conseguente necessità di una rivisitazione del percorso logico adottato per la declaratoria di colpevolezza.
4. Con atto depositato in cancelleria il 16.09.2015 il difensore della Cefar Compex Italia srl in liquidazione (già Compex Italia srl), nella documentata qualità di procuratore speciale della società rappresentata, ha revocato la costituzione di parte civile ai sensi dell'art.82 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. I primi tre motivi sono relativi a questioni processuali e si riferiscono: a) alla notifica all'indagato dell'avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.; b) alla notifica al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza preliminare a seguito della richiesta del PM di rinvio a giudizio;
c) alla acquisizione nel compendio probatorio della nota di P.G. del 3.07.2008. I rilievi costituiscono mera riproposizione di eccezioni sollevate in entrambi i processi di merito, senza alcuna confutazione delle specifiche e dettagliate ragioni a base del rigetto;
argomentazioni basate sulla documentazione in atti oltre che sulla corretta applicazione delle norme di rito.
1.1 La notifica all'imputato dell'avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. deve considerarsi rituale, alla stregua del disposto di cui all'art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. posto che non si trattava di prima notifica in relazione alla quale la - norma esclude la possibilità di procedere con consegna al difensore di fiducia - ma di seconda notifica, in quanto l'informazione di garanzia era già stata regolarmente consegnata a mani dell'imputato (circostanza non contestata dallo stesso ricorrente che erroneamente riferisce la prima notifica all'avviso di chiusura delle indagini e non già al procedimento instaurato a suo carico). 4 1.2 L'originaria notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in effetti effettuata per errore al difensore di ufficio dopo l'intervento della nomina fiduciaria, è stata ritualmente rinnovata con notifica al difensore di fiducia del verbale della prima udienza (con rispetto del termine a difesa). Con la seconda notificazione si è pertanto correttamente instaurato il rapporto processuale, come è peraltro confermato dal verbale dell'udienza preliminare del 19.01.2007 alla quale ha partecipato il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Marco Natola, svolgendo regolare attività difensiva.
1.3 Circa l'acquisizione dei dati estrapolati da computer dell'avv. Russi, trattasi dell'esito di un'indagine suppletiva resasi necessaria a seguito delle dichiarazioni testimoniali del legale, effettuata nel rispetto dell'art.430 cod. proc. pen. così come precisato dalla corte territoriale. In tema di attività integrativa di indagine del P.M. ex art. 430 cod. proc. pen. i presupposti che legittimano l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo del pubblico ministero richiedono infatti che essi siano pertinenti alla vicenda processuale e finalizzati alle richieste del P.M. al giudice del dibattimento nonché conoscibili mediante il deposito in atti (in segreteria o in udienza). In tal caso, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa è garantito dal deposito della documentazione a dalla loro conoscibilità per le parti - le quali possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 cod. proc. pen. ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex art. 500 e 503 cod. proc. pen.- della facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, mentre non è prevista, a seguito dell'inserimento di tali atti nel fascicolo del P.M., la concessione di un termine a difesa, con la conseguenza che il diniego della relativa istanza è legittimo (cfr. Cassazione sez.
5. Sentenza n.5261 del 12.12.2013 - dep. 3.02.2014 - Rv 258723). Nel caso di specie la documentazione dell'attività del PM ed i documenti acquisiti in sede d'indagini suppletive sono stati tempestivamente depositati dall'autorità inquirente, a disposizione delle parti;
all'imputato non spettava un termine a difesa;
gli atti non avevano alcun carattere valutativo ed erano finalizzati alla conferma di un elemento di prova già acquisito con la testimonianza dell'avv. Russi (la memorizzazione della bozza della scrittura privata sul computer del legale).
1.4 Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato affermando il ricorrente, attraverso una personale esposizione della vicenda processuale, che "si può adombrare una ricostruzione dei fatti che conduce a diverse e forse più coraggiose conclusioni" (pag.9 del ricorso). 5 са Con tale motivo si deduce infatti la illegittimità della valutazione dell'intero compendio probatorio offrendo alla Corte di legittimità una critica aspecifica diretta a sostenere la non colpevolezza del ricorrente. laSi tratta di argomentazioni non pertinenti in quanto dirette a indurre rivalutazione del compendio probatorio, senza l'indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere la capacità dimostrativa delle prove raccolte. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve diretto a essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico invece argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. piuttosto cheNel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente rilevare vizi decisivi della motivazione si è limitato ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa ed alternativa da quella fatta dalla Corte in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
2. Va da ultimo trattata la questione degli effetti delle revoca della costituzione di parte civile effettuata dal procuratore speciale della Cefar Compex Italia in 6 10 liquidazione (già Compex Italia s.r.l.) con atto depositato in cancelleria dal procuratore speciale il 16.09.2015, durante la pendenza del processo in cassazione. In particolare, va stabilito se, in assenza di richiesta delle parti, il venir meno della costituzione di parte civile sia rilevabile d'ufficio determinando la revoca delle statuizioni civili (la condanna al risarcimento del danno nella misura liquidata di euro 50.000 nonché al pagamento delle spese processuali relative ai due giudizi di merito). Deve premettersi che la rinuncia della parte civile alla propria costituzione risulta illimitata e incondizionata, prescindendo del tutto anche dal soddisfacimento della pretesa di risarcimento del danno azionata con l'originaria costituzione (per tale ragione la Suprema Corte ha ritenuto che la dichiarazione di carattere ampiamente liberatorio rilasciata dalla persona offesa costituita parte civile nel giudizio di appello determina la revoca da parte del giudice di appello della condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile: Cass. sez. 2, sentenza n. 25673 del 19.05.2009 - dep. 18.06.2009 Rv 244169 in fattispecie tuttavia in cui le statuizioni civile erano oggetto d'impugnazione da parte dell'imputato). Circa la rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità, la questione pur non - rappresentando una novità nel panorama giurisprudenziale della Suprema Corte registra in tempi recenti un significativo precedente, in senso favorevole rispetto al problema prospettato, basato su argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere (Cass. sez. 4, sentenza n.31320 del 15.04.2004 dep. - 16.07.2004 - Rv 228839, relativo peraltro ad un caso di revoca tacita). Accertata la regolarità della revoca della costituzione di parte civile, va esaminato infatti quali ne siano le conseguenze in ordine al procedimento penale, limitatamente alle statuizioni civili e, in particolare, alla provvisionale liquidata. La prima conseguenza di tale revoca è che il rapporto instaurato nel procedimento penale è ormai estinto. Di tanto deve ritenersi consapevole anche la parte civile, che, pur citata per l'udienza di legittimità, non è comparsa a mezzo del difensore, limitandosi al deposito dell'atto di rinuncia all'esercizio del diritto. La seconda conseguenza è che la revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Di conseguenza la cassazione, 7 investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve - preso atto della revoca sopravvenuta - annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (in tal senso si registra anche un precedente più datato Cass. sez. 6, sent. n.12447 del 15.5.1990 - dep. 17.09.1990 Rv. 185345). Tale deliberazione deve disporsi di ufficio, - conclusione coerente con il dato normativo, posto che in caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti di tale costituzione (art. 76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa. Diversamente argomentando, la sentenza di condanna al pagamento di somme, divenendo titolo esecutivo, legittimerebbe l'esecuzione pur in difetto di una condizione dell'azione civile (l'interesse ad agire).
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue comunque, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2015 Il Presidente. L'estensore dott. Luigi AgostinacchioМшали dott. Franco FiandaneseFranco fondary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2015 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli E T S E O Z N A I R O C 8