Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata e incondizionata (e quindi prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile. (Nella specie la persona offesa costituita parte civile aveva rilasciato una dichiarazione di carattere ampiamente liberatorio nel giudizio di appello, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione e di essere pienamente soddisfatto dell'avvenuto risarcimento del danno)
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4076 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25673 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Майлі
25673 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19.5.2009
SENTENZA
N. 2703/09
Composta dagli ill.mi sig.ri:
1) Antonio ES PRES IDENTE
CONSIGLIERE 2) NZ UZ
66
3) Antonio RE 66 REGISTRO GENERALE 3) ES AS 66 N.12372/20054) US Bronzini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VE GI RO n.il 26.2.1948 avverso la SENTENZA della
Corte di Appello di Torino
Del 15.7.2004
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale dr. Mario Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Corte di Appello di Torino del 15.7.2004, che in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal giudice monocratico del Tribunale di Ivrea il 15.6.2001,per il reato di cui agli artt. 646 e 61 nr. 11 c.p., riconobbe a favore del ricorrente l'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 c.p., per l'avvenuto, integrale risarcimento del danno dichiarato nel corso del giudizio di appello dalla persona offesa, già costituitasi parte civile, e ridusse la pena, confermando, nel resto l'impugnata sentenza. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado relative alla sua condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, pur dopo la revoca della costituzione di quest'ultima. Con gli altri motivi lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione, a suo favore, da parte della Corte Territoriale, delle circostanze attenuanti generiche, e in ordine al rigetto della sua richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, rilevando sotto il primo profilo, che impropriamente i giudici di appello avrebbero valorizzato la sua contumacia per giustificare il diniego delle circostanze innominate, e, quanto alle sanzioni sostitutive, l'illegittimità del riferimento alle sue condizioni economiche, dal momento che l'eventuale insolvibilità del condannato a pena pecuniaria sostitutiva è prevista dalla legge come causa di ulteriore conversione della pena in sanzioni diverse.
Riguardo al primo motivo, rileva la Corte che quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata ed incondizionata (e, quindi, prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese ed ai danni in favore della stessa parte civile (cfr.
Cass. Sez. 2, 08/11/1984 De Michelis). Ebbene,nel caso di specie il contenuto della dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nel corso del dibattimento di appello, con atto depositato all'udienza del 15.7.2004, ha carattere ampiamente liberatorio, avendo il querelante precisato di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione e, più in generale, in relazione al rapporto di collaborazione in passato intercorso tra le parti, e di essere pienamente soddisfatto dell'avvenuto risarcimento dei danni. Ne segue che la sentenza impugnata avrebbe dovuto in effetti revocare le statuizioni civili della sentenza di primo grado. L'accoglimento del motivo in questione consente di rilevare la maturazione del termine prescrizionale del reato di appropriazione indebita contestato all'imputato, termine maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. Cass. Sez. U, 20/12/2007,Cassa, secondo cui allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità). Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con l'eliminazione delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione. Elimina le statuizioni civili.
Così deciso in Roma,nella camera di consiglio, il 19.5.2009 Il consigliere relatorerelatore Il presidente
IAL
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IN DEPOSITATO
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