Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25673
CASS
Sentenza 19 maggio 2009

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Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata e incondizionata (e quindi prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile. (Nella specie la persona offesa costituita parte civile aveva rilasciato una dichiarazione di carattere ampiamente liberatorio nel giudizio di appello, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione e di essere pienamente soddisfatto dell'avvenuto risarcimento del danno)

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4076 del 09
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25673
Data del deposito : 19 maggio 2009

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