Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10421 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
D 10421/0 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Vendite - inademp. SEZIONE SECONDA CIVILE sa d o. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 7544/99 - Consigliere Cron. 23038 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 3506 | Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA I dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 30 LUG, 2001 RIZZO ROVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE - - - - TOSCANA 10, presso lo STUDIO PERSIANI, difeso 155 1.3000 dall'avvocato CONTINI LAZZARO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente www contro 0E345014 BALDASSAR LUIGI;
DE345015 - intimato avverso la sentenza n. 104/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo2001 -- 503 SCHETTINO;
-1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DIRITTI MARCHE NON Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per SOFFIE ja 10,32 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rigetto. al Sig. Ritto per diritti €2164+3 F IL CANCELLIERE €258 15000 CANCELLERIA BB610852 BB510853 BB610854 BB610855 BB610853 BB610860 -2- R.G.N.7544/99 Oggetto: Vendita-inadempimento-risarcimento del danno. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con comparsa notificata a LD IZ il 5 marzo 1982, GI AS, titolare di mobilificio corrente in Ghirano di Prata, riassumeva davanti al tribunale di Lecce il giudizio inizialmente promosso davanti al tribunale di Pordenone, per la risoluzione, per inadempimento del IZ, del contratto, stipulato "nei primi mesi del 1980", con il quale aveva acquistato da quest'ultimo una partita di 6.000 mq. di impiallacciatura di noce nazionale al prezzo di lire 1.050 al mq., e per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Nel costituirsi in giudizio, LD IZ contestava la fondatezza della domanda, chiedendo, a sua volta, in via riconvenzionale, la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium. In esito alla espletata istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza in data 11-6-1994/30-1- 1995, rigettava le eccezioni e le domande del convenuto, accoglieva le domande dell'attore e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto 2 per inadempimento del IZ, che condannava a la somma di lire rimborsare all'attore-acquirente 800.000 per spese. Impugnata la decisione in via principale dal IZ ed in via incidentale dal AS, la corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 17 febbraio 1998, ha rigettato l'appello principale e, accoglimento di quello incidentale,in ha condannato il IZ a corrispondere al AS la somma di lire 800.000, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, a decorrere dalla domanda e fino alla data della sentenza di appello, oltre agli interessi legali e spese del grado, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. La motivazione della decisione della corte territoriale si basa sulle seguenti argomentazioni: a) dall'esame della scrittura prodotta dall'attore AS risulta che tra le parti in causa fu stipulato, nei primi mesi del 1980, un contratto con il quale il IZ ebbe vendere al AS 6.000 mq. di impiallacciatura di noce nazionale al prezzo di lire 1.050 al mq.; di ritirare, a sua l'acquirente si riservava cura e spese, la merce in un secondo tempo 3 (peraltro senza fissazione di termine), pagando il relativo prezzo;
b) l'oggetto del contratto era sufficientemente determinato, per cui appare del tutto infondata l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; c) la risoluzione del contratto bene è stata dichiarata dal tribunale per inadempimento del venditore IZ, il quale non ha consentito all'acquirente di ritirare la merce acquistata e di pagarne il prezzo;
d) il giuramento decisorio deferito dal convenuto all'attore sulla circostanza del mancato rispetto del termine fissato dal venditore per il ritiro della merce, nonché sulla pattuizione di un prezzo inferiore di oltre la metà a quello di mercato, per lo stato di bisogno del all'acquirente, che ne avevavenditore, noto approfittato, non è ammissibile, per carenza del necessario carattere di decisorietà delle ch articolate posizioni. Ricorre per la cassazione della sentenza LD IZ, deducendo cinque motivi di gravame. Il AS non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione al n. 1 del 1° comma dell'art. 1325 C. C. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, per avere ritenuto la corte di appello, erroneamente, che nella fattispecie si fosse concluso un contratto di compravendita, in presenza di una scrittura privata che contiene solo dichiarazioni (tra le quali quella di vendere) del convenuto, prodotta dall'attore, che costituisce semplice proposta, non seguita da accettazione dell'altra parte. 2) Violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 2697 C.C., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per essere stato condannato il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in lire 800.000, a favore dell'attore, senza che costui ne abbia fornito la prova. Aim 3) Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al 2° comma dell'art. 1224 c.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, per la condanna del convenuto al maggior danno ed alle senza alcuna prova spese sostenute dall'attore, dell'uno e delle altre. 5 4) Violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, per la condanna del convenuto alle ulteriori spese, benchè il giudice di appello sia stato costretto ad integrare la sentenza di primo grado. 5) Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa motivazionbe su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Quest'ultima censura si riferisce alla declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio, deferito dal convenuto all'attore, con la motivazione che le articolate posizioni risultavano carenti del carattere della decisorietà. Il giudice di appello è pervenuto a tale decisione dopo avere dichiarato che l'azione di rescissione per lesione si era prescritta, senza considerare, peraltro, che l'eccezione stessa, sollevata dalla controparte solo con la comparsa conclusionale, era tardiva, e, quindi, non poteva essere posta a fondamento della decisione. Ove la corte di appello avesse considerato la tardività dell'eccezione di prescrizione, avrebbe esaminato - conclude il ricorrente - sia la domanda di rescissione per lesione sia la richiesta di giuramento decisorio, 6 con la conseguente ammissione del richiesto mezzo istruttorio. Sono infondati il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso. Per quanto riguarda il primo, si osserva che non è censurabile la decisione della corte di appello, la quale, esaminata la scrittura a firma del venditore IZ, odierno ricorrente, prodotta in giudizio dall'acquirente AS e posta da costui a base della domanda di risoluzione del contratto di vendita, ha ritenuto, con motivazione logica ed aderente all'inequivoco significato desumibile dal tenore della scrittura (" Io sottoscritto IZ LD vendo al signor AS Pagamento con cessioni 4-8 mesi "), che con la predetta scrittura si fosse concluso e perfezionato un contratto di vendita, con le conseguenti e ben determinate obbligazioni delle parti, rispettivamente di consegna della merce e pagamento del relativo prezzo. A proposito delle doglianze espresse con il secondo e terzo motivo del ricorso, attinenti alla condanna del IZ al risarcimento del danno al AS, a prescindere dal fatto che di esse non vi è traccia 7 nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, per cui se ne deve omettere l'esame in questa sede, si rileva, ad ogni buon conto, che, per quanto risulta sempre dalla sentenza predetta, il tribunale ha liquidato in favore del AS la somma di lire 800.000, а titolo "di rimborso spese per i due viaggi del mezzo inutilmente inviato da Ghirano di Prata a Supersano per ritirare la merce", e che, in mancanza di specifica contestazione sul punto da parte dell'appellante, il giudice di appello, confermando la statuizione del primo giudice, di condanna del IZ al pagamento di detta somma, ha disposto, come doveva, accoglimento dell'appello incidentale delin AS, che la somma medesima dovesse essere rivalutata, e che, inoltre, dovessero essere riconosciuti gli interessi legali, secondo i criteri di calcolo indicati da questa Suprema Corte (ved., tra le altre, SS.UU.n.1712/95). I due motivi non hanno, dunque, alcun pregio. Non sussiste, poi, la violazione di legge denunciata con il quarto motivo, non essendo stata chiarita la ragione per la quale il giudice di appello, una volta rigettato l'appello principale (ed accolto quello incidentale), non avrebbe dovuto 8 condannare l'odierno ricorrente, proprio in applicazione dell'art.91 c.p.c., "alle ulteriori spese del giudizio". E' fondato, invece, il quinto motivo, in quanto che la corte di appello, nel ritenere inammissibile il giuramento decisorio deferito dal IZ al relativamente agli articoli deputati a AS, " sostenere la domanda riconvenzionale di rescissione Cilley motivo che per lesione", per la loro non decisività, apa H comunque la domanda non avrebbe potuto e non potrebbe ora essere accolta, siccome l'azione, allorquando fu per la prima volta iniziata ( con la comparsa di costituzione davanti al tribunale di 18 ottobre 1981), era giàPordenone del irrimediabilmente prescritta, ai sensi del disposto dell'art.1449 C.C., così come rilevato dal AS nel suo scritto conclusivo in primo grado, a decorrere dal mai smentito dies a quo ( conclusione del contratto "nei primi mesi del 1980")" non ha fornito alcuna risposta alla censura, mossa dall'appellante, in ordine alla tardività dell'eccezione di prescrizione dell'azione predetta, sollevata dal convenuto soltanto con la comparsa conclusionale. Sussiste, pertanto, relativamente a tale punto il 9 denunciato vizio di omessa motivazione, che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in 109T 250.000 relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le 456T 60000 spese, ad altra sezione della corte di appello di TOT310000 Lecce. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Olindo Schetting (Dr.Mario Spadone) I f th Нилни IL CANCELLIERE C1 FrancescoFrancesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 LUG, 2001 IL CANCELLIRECTI utania Han AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in das 1 MOR 7602 4 140.10 al n.XX28 vergate CENTORESSANTA/10 (euro. p. (Dott.ssa Maria Clup zari Il Responsabile G (Dr. M. RACCIONA 10