Sentenza 20 marzo 2000
Massime • 1
Attesa la regola generale della formazione progressiva del giudicato, consacrata dall'art.624 c.p.p., deve ritenersi che quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa vada posta in esecuzione (principio affermato con riguardo a fattispecie in cui l'annullamento con rinvio riguardava soltanto l'entità degli aumenti di pena da applicare a titolo di continuazione sulla pena base).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2000, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 20/03/2000
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Marchese " N. 2071
3. " Giovanni CA " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe De DO " N. 43282/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LD, GN, nato in [...] l'[...], avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 2-8-1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del gravame, in quanto "il ricorrente non ha interesse all'impugnazione, perché come egli stesso sostiene nel ricorso non esiste 'alcuna parte della sentenza che possa rivestire il carattere di cosa giudicata'", la Corte osserva: Con ordinanza del 2-8-1999 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto il ricorso proposto da GN SO avverso l'ordine di esecuzione parziale della pena di sei anni e tre mesi di reclusione inflitta al ricorrente con sentenza della stessa corte d'appello in data 15-4-1997, emesso dal pubblico ministero il precedente 18 maggio, ritenuto che rispetto alle disposizione concernenti l'individuazione della violazione più grave tra quelle unificate ai sensi dell'art. 81 cp. e la determinazione della pena base, la pronuncia fosse ormai passata in giudicato. Ricorre per cassazione il SO, il quale deduce l'illegittimità della decisione perché in contrasto con il principio più volte affermato anche dalla giurisprudenza di condanna non può dirsi realizzato quando sia rimasta in sospeso la sanzione da applicare, essendo la relativa statuizione intimamente connessa, sul piano concettuale, con quella riguardante l'affermazione di responsabilità e, quindi inscindibile da essa.
Tanto premesso, rileva preliminarmente il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, il SO ha interesse (art. 568/4 cpp.) a ottenere una decisione che, ponendo nel nulla l'iniziativa del pubblico ministero, gli restituisca la libertà.
Il ricorso non è tuttavia, meritevole di accoglimento. Pertanto da dato di fatto risultante dal testo dell'ordinanza impugnata (pag. 3, 2^ cpv.), non contestato dal ricorrente e avallato dal tenore della pronuncia di questa corte in data 22-9-1998 (cfr. pag. 59), secondo cui la sola questione ancora in discussione (pende sul punto un ulteriore ricorso proposto dall'imputato) è quella relativa all'entità dell'aumento, conseguente alla ritenuta continuazione "interna", di una pena base ormai immutabile, soleva la sopravvenienza di cause estintive, sempre applicabili, la soluzione adottata dalla corte di merito si appalesa giuridicamente corretta. Come questa corte ha recentemente chiarito, superando certi tentennamenti e perplessità mostrate in precedenza, (sez. VI, 14-11- 1997, n. 3216 - AL ), in virtù della regola generale accolta dall'ordinamento processuale e consacrata nell'art. 624, cpp. della formazione progressiva del giudicato, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa deve essere messa in esecuzione e l'eventuale rinvio disposto dal giudice di legittimità su questioni attinenti ai reati collegati a quello più grave del vincolo della continuazione (c.d. reati satelliti) e, segnatamente, alle addizioni di pena, non incide sulla immediata eseguibilità delle statuizioni già passate in cosa giudicata.
Parlando, invero, di "parti" della sentenza "che non hanno connessione essenziale" con "le parti" annullate, il legislatore (art. 624, cpp.) ha inteso evidentemente riferirsi a tutte le disposizioni aventi una propria autonomia ontologica e giuridica (amplius, Cass. sez. IV, 3-2-1993 - Girardi), ancorché inserite in un ampio ambito concettuale più vasto, non ancora del tutto definito, ma comunque ininfluente, giammai soltanto alle posizioni dei singoli imputati o ai diversi capi riguardanti uno o più imputati.
Le leggi, del resto, vanno interpretate anche alla stregua dei mutamenti della sensibilità e delle realtà sociali e la scelta di non procrastinare inutilmente l'esecuzione di provvedimenti non più suscettibili di modificazioni rientra nei più aggiornati orientamenti di politica criminale ispirati all'esigenza di assicurare una più pregnante tutela della collettvità sotto il duplice profilo della prevenzione e repressione dei reati. Il ricorso va, dunque, respinto con conseguente condanna dal proponente al pagamento delle spese del procedimento.
Per questi motivi
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la Corte, visti gli artt. 606, 611, 616, cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2000