Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, UFFICIO IVA VITERBO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EUROBEN SRL, in persona dell'Amministratore Unico AV DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. D'ARBOREA 30, presso lo studio legale CARTONI, difeso dall'avvocato TERRAZZANI ROBERTO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 421/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 12/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica del Nucleo di P.T. della G. di F. di Viterbo, il locale Ufficio IVA ha rettificato, sulla base di presunzioni semplici, a norma dell'art. 54 secondo comma del D.P.R. n. 633/72, le dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 dalla Euroben s.r.l., esercente attività di commercio di abbigliamento all'ingrosso, recuperando a tassazione importi per acquisti e cessioni di beni non dichiarati e non fatturati, L'Ufficio, in particolare, ha ricondotto ad omessa contabilizzazione di ricavi di esercizio operazioni di incasso e sconto di effetti cambiali e di prelevamento dal conto corrente bancario che non avevano trovato riscontro nella contabilità.
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento e sia la Commissione Tributaria di 1^ grado di Viterbo, nell'accogliere il ricorso, che la Commissione Tributaria Regionale de 1 Lazio, ne 1 respingere l'appello dell'Ufficio, ne hanno ritenuto la illegittimità sotto il profilo dell'assenza di elementi di prova certa della riconducibilità delle anzidette operazioni ad omessa contabilizzazione di ricavi di esercizio anziché a collaterale attività finanziaria, come sostenuto dalla contribuente. Entrambi i giudici di merito si sono basati sulle conclusioni della consulenza tecnica disposta nel processo penale promosso contro l'amministratore della società, che avevano condotto all'archiviazione degli atti. Avverso la decisione della Commissione Regionale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo:
violazione e falsa applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 633/72 ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. L'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col mezzo proposto il ricorrente ha dedotto che la Commissione Regionale, rimettendosi sic et simpliciter alla consulenza disposta ed espletata in sede penale, che aveva concluso per l'assenza di prova certa della riconducibilità delle operazioni di incasso e sconto di effetti cambiari ad omessa contabilizzazione di ricavi di esercizio anziché a collaterale attività finanziaria della società, quindi per l'esclusione della responsabilità penale dell'amministratore, aveva omesso di considerare la diversa finalità del giudizio penale e del giudizio tributario, l'uno volto ad accertare la colpevolezza dell'imputato, richiedente obiettivi elementi di prova, l'altro inteso a stabilire se vi fossero state omissioni o false o inesatte indicazioni nella dichiarazione e se queste potessero essere indirettamente desunte dagli elementi raccolti dall'Ufficio finanziario, raffrontati con le risultanze delle scritture contabili, ovvero anche sulla base di presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/72. La censura è fondata.
Limitandosi a condividere le conclusioni della perizia penale, senza prendere in esame gli elementi di fatto posti a base della rettifica, onde valutare se gli stessi fossero idonei a far desumere l'infedeltà della dichiarazione e l'esistenza di ricavi non contabilizzati, e quindi ricorressero presunzioni gravi precise e concordanti in tal senso, la Commissione Regionale è incorsa nel denunciato vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall'Ufficio finanziario, sicché il ricorso v a accolto, la sentenza impugnata v a cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004