Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
In tema di revoca dell'indulto, per la determinazione del "quantum" di pena inflitta si deve tener conto delle diminuenti applicate in relazione alla scelta di un rito speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2012, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/11/2012
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI IU - rel. Consigliere - N. 3307
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA IU - Consigliere - N. 16290/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE PE N. IL 19/05/1954;
avverso l'ordinanza n. 1792/2010 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 17/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.10.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da PE IU avverso l'ordinanza con la quale il medesimo giudice aveva respinto la richiesta di applicazione dell'indulto sulla condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione inflitta con la sentenza n. 400 del 2010, per la parte di pena irrogata in relazione ai reati commessi prima del 2.5.2006.
Il giudice dell'esecuzione rilevava che il reato previsto dall'art.416 cod. pen. per il quale era intervenuta condanna a pena maggiore di due anni ( precisamente anni 2 e mesi 5 di reclusione) era stato commesso sino al giugno 2007, con conseguente impossibilità di concessione del beneficio dell'indulto in presenza di una causa di revoca del medesimo.
Ricorre il difensore ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) deducendo erronea applicazione della L. n. 241 del 2006: la revoca dell'indulto richiede che il beneficiario commetta un altro reato per il quale sia condannato con una nuova sentenza, mentre nel caso in esame vi è stata un'unica pronunzia di condanna per tutti i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste la dedotta violazione di legge penale per erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1 sia pure sotto un profilo diverso da quello articolato nel motivo di impugnazione. In riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 4 (testualmente identico alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3), il quale stabilisce che il beneficio dell'indulto deve essere revocato di diritto ove colui che ne ha usufruito commetta, nell'arco di cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui riporti "condanna a pena detentiva non inferiore a due anni", questa Corte ha stabilito che esso va inteso nel senso che la revoca opera unicamente nel caso in cui il beneficiario subisca, per un singolo delitto doloso, condanna alla pena detentiva di una certa entità, determinata in concreto anche a seguito della riduzione di pena conseguente all'adozione dei procedimenti speciali (artt. 442 e 444 cod. proc. pen.); infatti ne' la lettera, ne' la "ratio" della predetta disposizione consentono di riferirsi, ai fini della revoca dell'indulto, esclusivamente alla pena determinata sulla base delle circostanze di diritto sostanziale con esclusione della riduzione di natura processuale. (Sez. 1, n. 1217 del 28/02/1995 P.M. in proc. Cartello, Rv. 201791). Dalla motivazione della sentenza di applicazione pena su richiesta emessa dal Tribunale di Siracusa in data 6.4.2010 risulta che per il delitto associativo, ritenuto reato più grave, è stata applicata la pena base di anni 2 e mesi 5 di reclusione, sulla quale deve essere operata la riduzione premiale stabilita in sentenza nella misura di un terzo, con conseguente determinazione della pena concretamente irrogata in misura inferiore alla soglia minima di anni due di reclusione prevista quale causa di revoca dell'indulto a norma della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3. Ferma restando l'inapplicabilità dell'indulto per tutti i reati commessi in data successiva al 2.5.2006, si rileva che la condanna in oggetto risulta pronunziata anche in relazione a cinque contestazioni elevate a carico di PE IU per concorso nei delitti previsti dagli artt. 479 e 476 cod. pen. commessi in Priolo RG il 17.1.2006 (prima pagina delle imputazioni).Su tali condanne, temporalmente compatibili con il termine di applicabilità dell'indulto, il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013