Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell'automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall'art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) "per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo" ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 45927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45927 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2775
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 46568/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEMETEL NICOLAE N. IL 05/02/1963;
avverso la sentenza n. 899/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di IR, in data 01.10.2012, pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di MEMETEL NICOLAE, applicando nei suoi confronti, previa concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione del rito, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, con pena sospesa e confisca dell'autocarro FIAT IVECO targato EF876CF in sequestro, per il reato di cui al D.Lgs. n. 172 del 2008, art. 6, comma 2, lett. d), in quanto raccoglieva e trasportava, mediante l'utilizzo di automezzo, rifiuti anche pericolosi, in assenza della prescritta abilitazione, per un peso complessivo di Kg. 2880, tra cui: n. 37 batterie da autovettura, n.1 carrozzeria di autovettura priva di motore, numerosi pezzi di motore tra cui coppe olio, marmitte, ammortizzatori ed altre parti motore, rifiuti ferrosi quali lavabiancherie, scaldabagni, forni a microonde, biciclette, scaffali metallici, stufe;
in Lentini il 29 settembre 2012.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione MEMETEL NICOLAE, a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento all'art. 240 cod. pen. e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1 lett. d) e consequenziale violazione dell'art. 606, lett. e) vizio di motivazione.
Il ricorrente deduce che la confisca obbligatoria del veicolo consegua obbligatoriamente soltanto nel caso di sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, pertanto l'eventuale decisione in tal senso deve essere motivata.
La sentenza impugnata sarebbe totalmente carente di motivazione sul punto.
b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). La sentenza impugnata non farebbe alcun accenno al percorso logico- giuridico che ha indotto il giudicante ad escludere la possibilità di un proscioglimento. Il Giudice non avrebbe preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti del fascicolo del P.M. e non avrebbe indicato le ragioni essenziali del convincimento cui è pervenuto. La sentenza risulterebbe, pertanto, priva di adeguata motivazione. c. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 77 Cost., comma 2 e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) e consequenziale violazione dell'art. 606, lett. e) vizio di motivazione.
Il ricorrente deduce l'assenza di motivazione relativamente all'applicabilità delle sanzioni penali previste per la cosiddetta emergenza rifiuti che stava per scadere all'epoca dei fatti e che, di fatto, nella provincia di Ragusa e IR non vi sarebbe mai stata. d. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) e consequenziale violazione dell'art. 606, lett. e) vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che il Giudice non avrebbe verificato se effettivamente l'imputato stesse trasportando rifiuti. Invero lo stesso era fermo con il proprio autocarro davanti al cancello di un soggetto abilitato allo smaltimento dei rifiuti.
Inoltre la norma sarebbe volta a sanzionare l'attività di trasporto non autorizzato, che deve escludersi in presenza di un'isolata e contingente operazione di trasporto.
e. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Nel caso di specie si tratterebbe di un cosiddetto raccoglitore di ferro vecchio, che giornalmente raccoglie in giro tutto ciò che ha un minimo valore e lo conferisce per lo smaltimento.
Una corretta interpretazione della norma, anche emergenziale, avrebbe dovuto far salvo dalla sanzione penale un caso del genere. Altrimenti si finirebbe per punire comportamento che non hanno disvalore sociale e nemmeno contenuto di intrinseca offensività all'ordinamento giuridico.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra indicati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Sul primo motivo (vedasi sopra sub a) vi è stata, nel corso degli anni, una giurisprudenza non univoca di questa sezione sull'obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento. Ed invero, vi è stato un orientamento che ha affermato che la confisca del veicolo, prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nelle Regioni in cui vi sia stato l'apposito D.P.C.M. previsto dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, (D.L. 6 novembre 2008, n. 171, art. 6, comma 1-bis, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), conseguisse obbligatoriamente ad una sentenza di condanna, ma non, anche, di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (sez. 3, n. 4023 del 29.9.2009, Grimaldi, rv. 244955; conf. sez. 3 n. 12783 del 29.2.2012, Crisalli, rv. 252237; in entrambi i casi in motivazione la Corte precisava che, fatta eccezione per l'ipotesi indicata, per confiscare il veicolo a seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale, essendo dopo la novella dell'art. 445 cod. proc. pen. introdotta con la L. n. 134 del 2003 comunque possibile anche la confisca facoltativa del veicolo). A tale conclusione si perveniva valorizzando il dato letterale della norma, che limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di condanna" e rilevando come il testo legislativo non estendesse, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p." diversamente da quanto la lett. e) dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.
È andato emergendo, tuttavia, anche un orientamento di segno contrario, cui il Collegio ritiene di aderire, che ha affermato che in tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell'automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis, lett. d), (conv. in L. n. 210 del 2008) "per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo" ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (sez. 3, n. 32112 del 16.5.2013, Sparacio, rv. 255908;
conf. sez. 3, ord. n. 36292 del 18.5.2011, Asella, richiamata nel provvedimento impugnato).
3. Il condivisibile ragionamento che porta a tale ultima conclusione è il seguente.
Con le misure straordinarie di tutela ambientale per le regioni che di volta in volta sono state interessate dallo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 al problema (Campania, Calabria e Sicilia) è
stata introdotta, tra l'altro, una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6), che commina sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto alle fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n 152 del 2006 e ha trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.
Nello specifico, il comma 1 bis dell'art.
6 - introdotto dalla legge di conversione n. 210 del 2008 - dispone (ampliando le previsioni già contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c.) che: "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo". La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6 (anche quelli concernenti un'attività diversa dal trasporto di rifiuti), ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata una "sentenza di condanna". Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p." (diversamente da quanto la lett. e) dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata).
Va rilevato, però, in ciò concordandosi con le già citata pronunce nn. 36292/2011 e 32112/2013 di questa sezione che, con riferimento alle attività di illecita gestione di rifiuti (tra cui rientra quella di trasporto non autorizzato), la parte precettiva del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. d), convertito dalla L. n. 210 del 2008,
coincide con quella del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 12, art. 256, comma 1, (tranne che per un richiamo generico alla "normativa vigente" con riferimento ai titoli abilitativi richiesti). E che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c., dispone che "alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui all'art. 256 e art. 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo ci trasporto".
La prima considerazione da operarsi è che il riferimento ai "reati relativi al trasporto illecito di cui all'art. 256" comporta, dunque, che la confisca del mezzo di trasporto debba essere obbligatoriamente disposta - anche in caso di applicazione di pena concordata - in tutte le ipotesi di trasporto quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, conseguentemente, pure in quelle che trovano più grave sanzione ai sensi della L. n. 210 del 2008. Tale interpretazione consente di evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento a favore della fattispecie delittuosa più grave. Ed è coerente con la ratio legis sottesa all'introduzione dell'art. 6 che era, senza ombra di dubbio, quella di inasprire, ove ritenuto necessario, le sanzioni per le condotte già indicate nel TU ambientale.
Non va trascurato, peraltro, che la tecnica normativa utilizzata nella legislazione emergenziale è stata quella di richiamare il contenuto delle disposizioni di carattere penale già previste nel TU ambientale, prevedendo un diverso regime sanzionatorio. Ciò è evidente, come detto, laddove la lett. e) dell'art. 6, concernente la gestione di discarica non autorizzata - pur con l'aggravio delle sanzioni - riproduce pressoché integralmente la formulazione dell'art. 256, TU ambientale, comma 3, salvo escludere la confisca sul terreno del "compartecipe al reato".
Da ciò deriva, evidentemente, anche l'automatica trasposizione delle disposizioni sulla confisca, ove incluse nella disposizione penale di riferimento, come nel caso dell'art. 256, comma 3, ed appare chiara la ragione per la quale non possa ritenersi in alcun modo decisivo il rilievo che solo in relazione a quest'ultima condotta l'art. 6 contempli l'obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento.
Apparirebbe incomprensibile ed illogico - com'è già stato sottolineato nella sentenza 32112/2013 - un sistema che, nell'intento di aggravare le sanzioni per alcuni contesti locali, richiamando le condotte sanzionate dal TU ambientale, rendesse, invece, più difficoltosa la confisca indebolendo così l'azione di contrasto. Per rimanere nell'ambito della fattispecie di trasporto dei rifiuti, infatti, è chiara la funzione deterrente, forse ancora più della sanzione penale stessa, che autonomamente svolge l'obbligo di confisca del veicolo ed è altresì chiaro che tale funzione sia oggettivamente rafforzata dalla necessità di applicazione anche nel caso di patteggiamento.
4. Ritiene perciò il Collegio che vada condivisa la diversa opzione interpretativa cui era pervenuta la sentenza 32112/2013, nel senso che si può senz'altro affermare che, ponendosi le disposizioni contenute nell'art. 6 in deroga alle norme del TU ambientale, queste ultime continuino in realtà ad operare laddove non espressamente derogate dal decreto legge. E ciò vale, in particolare, per il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, che, nello specifico, per i reati relativi al trasporto illecito di cui all'art. 256 e art. 258, comma 4, sancisce che la confisca consegue obbligatoriamente anche alla sentenza di patteggiamento.
Il riferimento all'art. 256 e all'art. 258, comma 2, ad avviso del Collegio, non va peraltro necessariamente inteso nel senso che la confisca obbligatoria si debba accompagnare solo alla contestazione formale di queste ultime disposizioni. Si deve piuttosto ritenere che il richiamo contenuto nell'art. 259 valga ad individuare le condotte di riferimento.
Ne deriverebbe allora che, nel caso in cui tali condotte siano, in forza della normativa emergenziale, sussumigli anche nella più grave fattispecie del decreto legge, come accade per il caso del trasporto dei rifiuti, la disposizione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 continuerà ad operare, integrandosi il disposto del comma 1 bis dell'art. 6 con quest'ultima disposizione.
In altri termini, ove la condotta sanzionata dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6 si sovrapponga a quella indicata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 o art. 258, comma 4, poiché per queste ultime l'art. 259 dello stesso testo unico prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato indicato dall'art.
6. Diversamente la confisca - nei casi indicati dall'art.
6 - potrà seguire solo alla sentenza di condanna.
Condivisibile è anche la considerazione già espressa in passato da questa Corte di legittimità secondo cui appare coerente con tale opzione interpretativa la considerazione che alla luce dei più recenti interventi di riforma la sentenza di patteggiamento ha accentuato i tratti della sentenza di condanna (come dimostrano le innovazioni introdotte all'art. 445 c.p.p. che ora consente il "patteggiamento allargato" e l'art. 629 c.p.p. in tema di revisione) il che, anche sotto diverso profilo, conferma la necessità di una lettura delle disposizioni che riduca l'area di ingiustificate diversificazioni per il patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna propriamente intesa (così la più volte citata sez. 3, n. 32112 del 16.5.2013, Sparacio, rv. 255908). Nella vicenda in esame, conseguentemente, vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria da applicarsi anche in caso di pena concordata, il Tribunale non era tenuto a motivare in alcun modo l'adozione della misura.
5. I motivi di ricorso indicati in premessa sub b., d., e. sono manifestamente infondati e appaiono tendenti solo a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del patteggiamento, il che non è consentito. È ormai principio consolidato di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, quello secondo cui, nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., l'esigenza di specificità delle censure deve ritenersi addirittura "rafforzata" rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda dell'imputato deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla stessa parte richiesto (Sez. U, n. 35738 del 27.05.2010, P.G., Calibe e altro, rv. 247839; Sez. U., n. 11493 del 24.6.1998, Verga, rv. 211468).
Con particolare riferimento all'onere di verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 1, n. 4688 del 10.1.2007, Brendolin, rv. 236622). È altrettanto pacifico, poi, che in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., "l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost". (sez. 4, 13.7.2006, n. 34494, P.G. in proc. Koumya, rv. 234824; vedasi anche, Sez. 1, n. 3980 del 27.9.1994, Magliulo, rv. 199479). E ancora, di recente, si è precisato che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17.11.2011 dep. 17.2.2012, Alba, rv. 252085). In tale pronuncia è stato chiarito, in motivazione, che il semplice e testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio, esprime l'avvenuta verifica, da parte del giudice, dell'inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario. Del resto, già agli albori del vigente codice di rito era stato affermato che la motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. potesse essere meramente enunciativa (Sez. U., 27.3.1992, Di Benedetto;
Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno). Nè può ritenersi in contrasto con tale orientamento l'annullamento senza rinvio disposto in una pronuncia di questa Corte (Sez. 4, 21.4.2010, n. 31392, rv. 248198) in base al principio secondo il quale "il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare canto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull'adeguatezza della pena1. Nel caso-limite in concreto esaminato nella pronuncia 31392/2010 si era, infatti, di fronte ad una sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in cui non vi era neanche un riferimento all'art. 129 c.p.p.. La proposta doglianza, nel caso di specie, è manifestamente infondata in quanto l'esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di "patteggiamento" della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo,
il cui contenuto, come detto, è entrato in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l'avvenuta verifica, da parte del giudice, dell'inesistenza di motivi di non punibilità. Peraltro il GM di IR ha anche indicato gli atti (notizia di reato, verbale di arresto, verbale di sequestro, dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza) su cui ha fondato la propria verifica di insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Analogamente, il tribunale, da conto dell'avvenuto controllo in ordine alla qualificazione del fatto come operata dalle parti.
6. In ultimo, va rilevata l'infondatezza anche del motivo indicato sub e. ove si rileva che la cosiddetta emergenza rifiuti stava per scadere all'epoca dei fatti e si assume che, di fatto, nella provincia di Ragusa e IR non vi sarebbe mai stata. Questa Corte di legittimità ha di recente ribadito che in tema di gestione dei rifiuti, il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6 (conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale, (così sez. 3, n. 38044 del 27.6.2013, Messina, rv. 256290, che riguardava proprio un caso di trasporto di rifiuti nella Regione Sicilia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza).
Il dato che rileva è quello che nel territorio interessato vi sia stata la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1. E tale dichiarazione di stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi c'era stata per tutto il territorio della regione Siciliana fino al 31 dicembre 2012 lo con il D.P.C.M. 9 luglio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010. Pare evidente l'irrilevanza che si fosse a tre mesi dalla scadenza di tale dichiarazione e l'asserita e peraltro indimostrata insussistenza, in fatto, di tale situazione emergenziale nel luogo dei fatti.
La norma eccezionale il 29.9.2012 era pienamente vigente a Lentini, come in tutto il resto della Sicilia, e, in ragione di ciò, Cattività di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, colà svolta, integra il delitto previsto dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, art. 6 e non il reato contravvenzionale previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1. (cfr. questa sez. 3, n. 1406
del 15.12.2011 dep. il 17.1.2012, Bevilacqua ed altro, rv. 251647).
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014