Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
L'attività di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, se svolta in una Regione in cui vige lo stato di emergenza nel settore, integra il delitto previsto dall'art. 6 della l. 30 dicembre 2008, n. 210 e non il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Nella specie, l'attività era abusivamente svolta nella Regione Calabria, vigente il d.P.C.M. 18 dicembre 2009 che aveva dichiarato il predetto stato emergenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2011, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 15/12/2011
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 2752
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 20415/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CQ FI, nato a [...] il [...];
2. ER GI, nato a [...] [...];
3. CQ AU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 16.12.2010 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. OSSERVA
Con sentenza in data 16.12.2010 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a CQ FI, ER GI e CQ AU quali colpevoli del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2 per avere vigendo lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato nel territorio della Regione Calabria con DPCM emesso il 18.12.2009 ai sensi della L. n. 225 del 1992 trasportato col motocarro Fiat 40 NC 35 B targato DG019RB rifiuti pericolosi parti meccaniche di autovetture contenenti oli e grassi minerali, monoblocco di motore con fuoriuscita d'olio, copertoni, cerchioni di ferro marmitte, ammortizzatoti, fili di rame, infissi di alluminio in mancanza della prescritta iscrizione nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Nel corso di un servizio i CC avevano controllato il suddetto veicolo, condotto da CQ FI, che aveva asserito che le persone trasportate collaboravano con lui nell'attività di raccolta e di trasporto del ferro vecchio e, in particolare, che CQ AU stava prestando una collaborazione occasionale. Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
sulla ritenuta configurabilità del reato, introdotto per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti, "per l'evidente carenza sia dell'inadeguatezza dell'azione che del relativo profilo psicologico palesemente carente nella circostanza" CQ FI;
sulla ritenuta legittimità costituzionale del suddetto DPCM che, estendendo la normativa sull'emergenza rifiuti prevista per la Regione Campania alla Regione Calabria, aveva previsto "l'inasprimento di pena" per fatti commessi in Calabria violando il principio nulla poena sine praevia lege poenali ER L.;
sull'affermazione di responsabilità pur in mancanza dell'elemento psicologico del reato essendo il conducente del veicolo in possesso di un formulario di rifiuti regolarmente compilato ER L.;
sulla conferma della pronuncia di condanna nei confronti di CQ AU che "era semplicemente a bordo del camion che stava trasportando i rifiuti" senza concorrere nel trasporto illecito non essendo ravvisatale compartecipazione morale anche alla stregua delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati.
Chiedevano tutti l'annullamento della sentenza impugnata. I ricorsi, che propongono censure che contestano la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e che muovono erronee argomentazioni giuridiche, sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge. In fatto, è stato accertato, con motivazione incensurabile, che rifiuti pericolosi sono stati trasportati con un motocarro, condotto da CQ FI il quale, nell'ammettere di svolgere per mestiere attività di raccolta e di trasporto di materiale ferroso nella specie contenente oli e grassi minerali, ha aggiunto di avvalersi della collaborazione delle persone che viaggiavano con lui. Il trasporto di tali rifiuti richiede l'iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30 e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, ma quello più grave di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. d), contestato agli imputati.
L'estensione alla regione Calabria della disciplina emergenziale è intervenuta ai sensi e per gli effetti della L. 24 febbraio 1992, n.225, art. 5, comma 1, con la conseguenza che alle particolari ipotesi d'illeciti in materia di rifiuti si applicano le norme sanzionatorie previste dalla L. n. 210 del 2008, art. 6, sicché sono palesemente erronei i rilievi difensivi relativi all'inoffensività della condotta e all'inasprimento della pena che consegue dalla operatività, ratione loci, della L. n. 2008 del 2010 per effetto dell'emanato DPCM dianzi menzionato.
Correttamente i giudici di merito hanno escluso l'invocata buona fede in ordine al trasporto dei rifiuti commesso in violazione della normativa che lo rende legittimo soltanto previa iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30 sicché la condotta degli imputati non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico del trasportatore l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio. Ne consegue che l'inconsistenza della predetta doglianza sulla buona fede per la quale non costituiscono elementi di supporto le circostanze fattuali segnalate dall'imputato CQ FI e prese in considerazione dai giudici di merito perché "ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buonafede può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcuni rimprovero, neppure di semplice leggerezza.
Non è sufficiente, dunque, ad integrare gli estremi dell'esimente in parola il comportamento passivo tenuto dall'imputato, essendo, invece necessario che questo si attivi (informandosi presso gli uffici competenti, consultando esperti in materia, ecc.) alfine di adeguarsi all'ordinamento giuridico" Sez. 3^, n. 1042/1990, RV. 186394. Anche sulla compartecipazione all'illecito di CQ AU la sentenza impugnata è adeguatamente motivata essendo stato puntualizzato che il conducente e proprietario del veicolo ha indicato i trasportati quali suoi collaboratori nell'attività di raccolta del ferro vecchio la collaborazione occasionale non esclude il reato: Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 24428/2011 RV. 250674 "il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò dfferenziandosi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, che sanziona la continuità della attività illecita. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposta, tra l'altro, per il reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6 conv. con modd. in L. n. 210 del 2008, applicabile nella Regione Calabria in quanto soggetta al regime emergenziale in materia di rifiuti)", sicché correttamente è stata ritenuta la compartecipazione criminosa del predetto nella forma dell'esecuzione del fatto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012