CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13831 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. G. D'Angelo del foro di Siracusa per CO GI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito altresì, l'avv. S. Troia del foro di Siracusa per CO GI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13831 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata a CO GI, la misura della custodia cautelare in carcere per più reati (associazione finalizzata al narco traffico, reati contro la Pubblica Amministrazione nella qualità di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, cessioni di stupefacenti e falso). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità OD e DR, il cui riferito porterebbe, secondo il deducente, a conclusioni totalmente opposte a quelle rassegnate dai giudici territoriali, essendo emersa la volontà del OD di vendicarsi dello CO e del SA i quali avevano disatteso le sue aspettative di informatore della Polizia di stato. Quanto alla gravità indiziaria in ordine al capo a), la difesa afferma esser pacifico che lo CO non era mai stato assegnato al confezionamento dei plichi contenenti la droga sequestrata, cosicché egli non avrebbe potuto operare alcuna sostituzione del reperto che, secondo la incolpazione provvisoria, veniva poi destinato alla vendita. Sotto altro profilo, la difesa rileva che il OD avrebbe potuto ricevere da altri soggetti appartenenti alle forze dell'ordine le informazioni che ha invece attribuito all'indagato, lo stesso collaboratore avendo escluso l'appartenenza dello CO al sodalizio criminoso (c.d. gruppo Bronx). Quanto, invece, al collaboratore DR, la difesa rileva che la tempistica della sua collaborazione ne minerebbe la credibilità, avendo iniziato a collaborare nel 2013, in concomitanza con l'arresto del capo del gruppo, VINCI Davide, avvenuto proprio grazie alle sue propalazioni;
ma, solo nel 2021, aveva cominciato a riferire in ordine ai fatti per cui è procedimento, limitandosi, peraltro, alla conferma di quanto dichiarato dal OD, delle cui dichiarazioni non è provato come fosse venuto a conoscenza. Un altro collaboratore, poi, RN RA, già capo indiscusso dell'omonimo clan, detenuto nella stessa cella del OD, aveva riferito delle aspettative del OD di uscire dal carcere e affermato che costui gli aveva detto che SA era persona corretta e che CO era molto amico dello zio del OD e null'altro. Ciò posto quanto ai reati da a) a j), la difesa rileva, poi, l'insussistenza di una gravità indiziaria quanto al capo k), atteso che la presenza di un soggetto chiamato "PI" e la certezza della mancata conoscenza della AR, non consentivano di affermare la responsabilità dell'indagato. 2 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato motivi aggiunti, con allegati, sviluppando le proprie difese e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con le conseguenti statuizioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari valutati in sede di adozione della misura cautelare, con riferimento ai reati contestati all'indagato, sostanzialmente ricavabili dal riferito di alcuni collaboratori di giustizia (OD e DR, ma anche altri, come RN RA e GIAQUINTA Giampaolo), oltre che dall'esito delle intercettazioni disposte e dai riscontri al riferito dei collaboratori. Il procedimento, infatti, aveva preso le mosse dalle dichiarazioni rese dal gennaio 2021 da OD RA, il quale aveva riferito di un rapporto fiduciario con alcuni componenti della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, avendo per anni agito quale confidente, permettendo numerosi arresti e sequestri nell'ambito dell'attività di repressione del traffico di stupefacenti. Il rapporto era andato oltre con alcuni, traducendosi addirittura in un aiuto diretto degli indagati all'attività di spaccio condotta dallo stesso OD (capo e promotore dell'associazione ai sensi dell'art. 74, d. P.R. n. 309/1990, denominata "Bronx"), la cui esistenza era stata giudizialmente accertata. Alla stregua del riferito, era emerso che gli indagati, tra i quali lo CO, si premuravano di sostituire la droga in sequestro, rimpiazzandola con materiali atti a dissimularne la sottrazione, la droga venendo di volta in volta rivenduta, fino ad arrivare a guadagni illeciti per oltre centomila euro. A riscontro, era stata verificata la sostituzione di alcuni reperti e il rinvenimento di sostanze atte a dissimularla e, soprattutto, era stato riscontrato quanto detto dal collaboratore a proposito di un sequestro di cocaina a tale SCHIAVONE Sabatino, sostituita la droga con mannitolo, vicenda rispetto alla quale il dichiarante aveva riferito particolari molto specifici e poi riscontrati (il riferimento è alla busta di un supermercato che aveva contenuto il mannitolo che SA gli aveva chiesto di reperire per operare lo scambio), il reperto essendo stato trovato all'interno di buste del supermercato indicato dal OD. Tali dichiarazioni, peraltro, erano state riscontrate anche dal riferito di RN RA, in ordine all'agevolazione da parte degli indagati dell'attività illecita svolta dal OD e da quello di DR IL, chiamato in causa dallo stesso OD: anche il primo, infatti, aveva intrattenuto rapporti di tale natura con i due appartenenti alle forze dell'ordine, SA e CO, avendo egli descritto la 3 stessa parabola subita dal rapporto avuto con costoro (da iniziale confidente a vero e proprio correo nel traffico di stupefacenti). Anche tali dichiarazioni erano state sottoposte a verifica, trovando riscontri in sms scambiati con costoro e nei verbali di sequestro effettuato proprio grazie alle segnalazioni assicurate dal dichiarante. Tali dichiarazioni, in uno con i relativi riscontri, costituivano la prova principale dei reati di cui ai capi da a) a j), con eccezione del capo e) non contestato allo CO. Quanto al capo k), lo stesso aveva riguardato invece una vicenda eccentrica rispetto a quelle sopra descritte, inerente a singole cessioni a favore di SO CE e della di lui moglie AR ZA, la cui prova era stata tratta dai servizi di pedinamento del SA e dalle intercettazioni di conversazioni di CO con SA e SO e scambi di messaggistica WhatsApp del primo con tale PP Maria, moglie di CA AL. Nel valutare le censure veicolate con la richiesta di riesame, il Tribunale le ha ritenute infondate, rilevando, quanto al riferito del OD, che la comprovata delusione del dichiarante rispetto alle aspettative non ne inficiava la elevata credibilità, essendosi egli autoaccusato di gravissimi reati che, senza le sue dichiarazioni, difficilmente sarebbero stati mai scoperti (il riferimento è, per esempio, ai fatti di corruzione propria); inoltre, le dichiarazioni erano state riscontrate e taluni elementi erano dotati di particolare pregnanza, atteso che la loro specificità dimostrava che le informazioni provenivano da soggetto a conoscenza dei rapporti patologici innestatisi con alcuni componenti della Polizia di Stato, oggi indagati. Le esternazioni del collaboratore, a prescindere dalla volontà vendicativa che può averle sorrette, non si erano tradotte in una condotta calunniatrice, l'astio, ove presente, essendosi tradotto nella esternazione di fatti, pienamente riscontrati, che il dichiarante non aveva rivelato finché era durato il rapporto fiduciario con gli indagati. Quanto, poi, al modus operandi, esso era stato riferito anche dal DR e si ricavava anche da vicende passate, non incluse nei capi d'incolpazione oggi contestati, indicative però della abitudine di CO e SA di intrattenere rapporti con soggetti attivi nel traffico di droga nell'area di Siracusa (vedi pagg. 13-14 dell'ordinanza impugnata, quanto al rinvio a tali episodi). Altro riscontro, poi, era stato rinvenuto nelle dichiarazioni del collaboratore GIAQUINTA, il quale in data 10/3/2022 aveva confermato l'esistenza di tali rapporti patologici tra i vertici delle principali piazze di spaccio e taluni appartenenti alle forze dell'ordine, avendo operat riferimenti diretti anche a CO (detto PI) e SA (detto "occhi di ghiaccio"). Infine, vi erano le attività di verifica che avevano corroborato le indicazioni del OD, di cui sopra si è detto a proposito dei reperti aventi a oggetto sostanze atte a rimpiazzare la droga sostituita. Ad esito non dissimile doveva poi giungersi quanto al DR, rispetto al quale non è stato ritenuto dirimente l'argomento temporale relativo allo iato esistente tra l'inizio della collaborazione e le accuse rivolte agli indagati, il suo iniziale silenzio potendo essere giustificato dal timore di accusare appartenenti alle forze dell'ordine, i quali ben avrebbero potuto trovare il modo di conoscere le sue dichiarazioni. Anche 4 rispetto a tale dichiarato, peraltro, erano stati acquisiti riscontri, costituiti dai verbali dei sequestri di droga, effettuati a seguito delle segnalazioni del dichiarante, da alcuni snns scambiati con CO e SA a riprova del rapporto fiduciario che li univa e dalla sovrapponibilità delle vicende raccontate con quelle riferite da OD e da GIAQUINTA, convergenti nel descrivere il modus operandi degli indagati. Di nessun rilievo è stata ritenuta l'osservazione difensiva facente leva sul difetto di prova in ordine al coinvolgimento degli indagati nella formazioni dei reperti di droga dopo il sequestro delle sostanze: anche se la sottrazione fosse avvenuta a opera di terzi, infatti, la correità di questi, non identificati, non escludeva certamente la responsabilità degli indagati, ma ipotizzava, semmai, il concorso di terzi. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha rilevato la insussistenza di elementi idonei a evocare la figura dell'agente provocatore, in ogni caso rilevando che la condotta attribuita agli indagati era andata ben al di là del perimetro legale di tale figura, la cui esistenza presupporrebbe, peraltro, una autorizzazione della quale non vi era traccia, non potendo la stessa consentire, comunque, di travalicare i compiti istituzionali, né valere a scriminare le condotte riferite dai collaboratori e a giustificare le plurime dazioni di denaro da parte di vertici delle piazze di spaccio cittadino. Il Tribunale, infine, ha ritenuto che il reato associativo potesse concorrere con quello di corruzione: non si comprenderebbe invero come le condotte consistite nei sequestri di droga a gruppi rivali da rivendere poi a gruppi vicini, le rivelazioni di atti coperti da segreto d'ufficio intesi ad anticipare la notizia di attività repressive onde consentire a taluni soggetti di paralizzarne l'efficacia, l'avere effettuato arresti e sequestri in modo selettivo non abbiano effettivamente rinforzato i gruppi criminali con i quali SA e CO avevano illeciti rapporti, avendo tali gruppi ottenuto l'indebolimento dei propri avversari colpiti dalla "selettiva" attività di repressione. L'attività corruttiva, poi, era del tutto compatibile con la qualità di sodale, essendo indiscusso che, ove il componente di un'associazione ponga in essere condotte di rilevanza penale, egli risponderà anche di queste, anche ove la sua attività di sodale sia realizzata proprio attraverso la commissione di quei reati, nella specie inerenti a beni giuridici del tutto diversi, con conseguente possibilità del concorso formale tra il reato associativo e quello proprio del pubblico ufficiale. Così esaurita la disamina sui i reati da a) a j), escluso il capo e), quanto al capo k), il Tribunale ha ritenuto i fatti debitamente dimostrati dalle intercettazioni telefoniche, il cui linguaggio criptico ha ritenuto direttamente strumentale alle illecite transazioni trattate, richiamando nell'ordinanza impugnata parti dei dialoghi incriminanti. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il punto devoluto riguarda la valutazione del compendio indiziario, con specifico riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia e la sussistenza della gravità indiziaria necessaria per l'emissione del titolo in ordine a tutti i reati per i quali la misura è stata resa. 5 La difesa ha contestato tale gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario, sia con riferimento alla valutazione trifasica del riferito collaborativo, che avuto riguardo alla valutazione dei relativi riscontri. Pertanto, nonostante il richiamo anche alla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., il ricorso è stato articolato attraverso la prospettazione di un vizio motivazionale inerente proprio alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie. Premesso che, in ogni caso, non si rinviene nell'articolato ragionamento dei giudici territoriali alcuna violazione di legge o di norme processuali sanzionata, deve comunque ricordarsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del ricorso con il quale si censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito: quanto alle chiamate in correità, infatti, il vaglio operato è del tutto coerente con il diritto vivente, alla stregua del quale va perpetuato il consolidato indirizzo che ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c. 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, c. 3 e 4, ad opera dell'art. 273, c. 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecaménte attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598; sez. 5, n. 50996 6 del 14/10/2014, S., Rv. 26413; sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., RV. 269683). Peraltro, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (sez. 1, n. 10561 del 28/10/2021, Scicchitano, Rv. 280741), dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (sez. 6, n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). Quanto, invece alle intercettazioni, deve ribadirsi che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche ove criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda ai sensi dell'art. 94 c.
1-ter, disp.att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidentr LL CA RA Ala rtg.iarppi
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. G. D'Angelo del foro di Siracusa per CO GI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito altresì, l'avv. S. Troia del foro di Siracusa per CO GI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13831 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata a CO GI, la misura della custodia cautelare in carcere per più reati (associazione finalizzata al narco traffico, reati contro la Pubblica Amministrazione nella qualità di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, cessioni di stupefacenti e falso). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, per travisamento, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità OD e DR, il cui riferito porterebbe, secondo il deducente, a conclusioni totalmente opposte a quelle rassegnate dai giudici territoriali, essendo emersa la volontà del OD di vendicarsi dello CO e del SA i quali avevano disatteso le sue aspettative di informatore della Polizia di stato. Quanto alla gravità indiziaria in ordine al capo a), la difesa afferma esser pacifico che lo CO non era mai stato assegnato al confezionamento dei plichi contenenti la droga sequestrata, cosicché egli non avrebbe potuto operare alcuna sostituzione del reperto che, secondo la incolpazione provvisoria, veniva poi destinato alla vendita. Sotto altro profilo, la difesa rileva che il OD avrebbe potuto ricevere da altri soggetti appartenenti alle forze dell'ordine le informazioni che ha invece attribuito all'indagato, lo stesso collaboratore avendo escluso l'appartenenza dello CO al sodalizio criminoso (c.d. gruppo Bronx). Quanto, invece, al collaboratore DR, la difesa rileva che la tempistica della sua collaborazione ne minerebbe la credibilità, avendo iniziato a collaborare nel 2013, in concomitanza con l'arresto del capo del gruppo, VINCI Davide, avvenuto proprio grazie alle sue propalazioni;
ma, solo nel 2021, aveva cominciato a riferire in ordine ai fatti per cui è procedimento, limitandosi, peraltro, alla conferma di quanto dichiarato dal OD, delle cui dichiarazioni non è provato come fosse venuto a conoscenza. Un altro collaboratore, poi, RN RA, già capo indiscusso dell'omonimo clan, detenuto nella stessa cella del OD, aveva riferito delle aspettative del OD di uscire dal carcere e affermato che costui gli aveva detto che SA era persona corretta e che CO era molto amico dello zio del OD e null'altro. Ciò posto quanto ai reati da a) a j), la difesa rileva, poi, l'insussistenza di una gravità indiziaria quanto al capo k), atteso che la presenza di un soggetto chiamato "PI" e la certezza della mancata conoscenza della AR, non consentivano di affermare la responsabilità dell'indagato. 2 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato motivi aggiunti, con allegati, sviluppando le proprie difese e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con le conseguenti statuizioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari valutati in sede di adozione della misura cautelare, con riferimento ai reati contestati all'indagato, sostanzialmente ricavabili dal riferito di alcuni collaboratori di giustizia (OD e DR, ma anche altri, come RN RA e GIAQUINTA Giampaolo), oltre che dall'esito delle intercettazioni disposte e dai riscontri al riferito dei collaboratori. Il procedimento, infatti, aveva preso le mosse dalle dichiarazioni rese dal gennaio 2021 da OD RA, il quale aveva riferito di un rapporto fiduciario con alcuni componenti della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, avendo per anni agito quale confidente, permettendo numerosi arresti e sequestri nell'ambito dell'attività di repressione del traffico di stupefacenti. Il rapporto era andato oltre con alcuni, traducendosi addirittura in un aiuto diretto degli indagati all'attività di spaccio condotta dallo stesso OD (capo e promotore dell'associazione ai sensi dell'art. 74, d. P.R. n. 309/1990, denominata "Bronx"), la cui esistenza era stata giudizialmente accertata. Alla stregua del riferito, era emerso che gli indagati, tra i quali lo CO, si premuravano di sostituire la droga in sequestro, rimpiazzandola con materiali atti a dissimularne la sottrazione, la droga venendo di volta in volta rivenduta, fino ad arrivare a guadagni illeciti per oltre centomila euro. A riscontro, era stata verificata la sostituzione di alcuni reperti e il rinvenimento di sostanze atte a dissimularla e, soprattutto, era stato riscontrato quanto detto dal collaboratore a proposito di un sequestro di cocaina a tale SCHIAVONE Sabatino, sostituita la droga con mannitolo, vicenda rispetto alla quale il dichiarante aveva riferito particolari molto specifici e poi riscontrati (il riferimento è alla busta di un supermercato che aveva contenuto il mannitolo che SA gli aveva chiesto di reperire per operare lo scambio), il reperto essendo stato trovato all'interno di buste del supermercato indicato dal OD. Tali dichiarazioni, peraltro, erano state riscontrate anche dal riferito di RN RA, in ordine all'agevolazione da parte degli indagati dell'attività illecita svolta dal OD e da quello di DR IL, chiamato in causa dallo stesso OD: anche il primo, infatti, aveva intrattenuto rapporti di tale natura con i due appartenenti alle forze dell'ordine, SA e CO, avendo egli descritto la 3 stessa parabola subita dal rapporto avuto con costoro (da iniziale confidente a vero e proprio correo nel traffico di stupefacenti). Anche tali dichiarazioni erano state sottoposte a verifica, trovando riscontri in sms scambiati con costoro e nei verbali di sequestro effettuato proprio grazie alle segnalazioni assicurate dal dichiarante. Tali dichiarazioni, in uno con i relativi riscontri, costituivano la prova principale dei reati di cui ai capi da a) a j), con eccezione del capo e) non contestato allo CO. Quanto al capo k), lo stesso aveva riguardato invece una vicenda eccentrica rispetto a quelle sopra descritte, inerente a singole cessioni a favore di SO CE e della di lui moglie AR ZA, la cui prova era stata tratta dai servizi di pedinamento del SA e dalle intercettazioni di conversazioni di CO con SA e SO e scambi di messaggistica WhatsApp del primo con tale PP Maria, moglie di CA AL. Nel valutare le censure veicolate con la richiesta di riesame, il Tribunale le ha ritenute infondate, rilevando, quanto al riferito del OD, che la comprovata delusione del dichiarante rispetto alle aspettative non ne inficiava la elevata credibilità, essendosi egli autoaccusato di gravissimi reati che, senza le sue dichiarazioni, difficilmente sarebbero stati mai scoperti (il riferimento è, per esempio, ai fatti di corruzione propria); inoltre, le dichiarazioni erano state riscontrate e taluni elementi erano dotati di particolare pregnanza, atteso che la loro specificità dimostrava che le informazioni provenivano da soggetto a conoscenza dei rapporti patologici innestatisi con alcuni componenti della Polizia di Stato, oggi indagati. Le esternazioni del collaboratore, a prescindere dalla volontà vendicativa che può averle sorrette, non si erano tradotte in una condotta calunniatrice, l'astio, ove presente, essendosi tradotto nella esternazione di fatti, pienamente riscontrati, che il dichiarante non aveva rivelato finché era durato il rapporto fiduciario con gli indagati. Quanto, poi, al modus operandi, esso era stato riferito anche dal DR e si ricavava anche da vicende passate, non incluse nei capi d'incolpazione oggi contestati, indicative però della abitudine di CO e SA di intrattenere rapporti con soggetti attivi nel traffico di droga nell'area di Siracusa (vedi pagg. 13-14 dell'ordinanza impugnata, quanto al rinvio a tali episodi). Altro riscontro, poi, era stato rinvenuto nelle dichiarazioni del collaboratore GIAQUINTA, il quale in data 10/3/2022 aveva confermato l'esistenza di tali rapporti patologici tra i vertici delle principali piazze di spaccio e taluni appartenenti alle forze dell'ordine, avendo operat riferimenti diretti anche a CO (detto PI) e SA (detto "occhi di ghiaccio"). Infine, vi erano le attività di verifica che avevano corroborato le indicazioni del OD, di cui sopra si è detto a proposito dei reperti aventi a oggetto sostanze atte a rimpiazzare la droga sostituita. Ad esito non dissimile doveva poi giungersi quanto al DR, rispetto al quale non è stato ritenuto dirimente l'argomento temporale relativo allo iato esistente tra l'inizio della collaborazione e le accuse rivolte agli indagati, il suo iniziale silenzio potendo essere giustificato dal timore di accusare appartenenti alle forze dell'ordine, i quali ben avrebbero potuto trovare il modo di conoscere le sue dichiarazioni. Anche 4 rispetto a tale dichiarato, peraltro, erano stati acquisiti riscontri, costituiti dai verbali dei sequestri di droga, effettuati a seguito delle segnalazioni del dichiarante, da alcuni snns scambiati con CO e SA a riprova del rapporto fiduciario che li univa e dalla sovrapponibilità delle vicende raccontate con quelle riferite da OD e da GIAQUINTA, convergenti nel descrivere il modus operandi degli indagati. Di nessun rilievo è stata ritenuta l'osservazione difensiva facente leva sul difetto di prova in ordine al coinvolgimento degli indagati nella formazioni dei reperti di droga dopo il sequestro delle sostanze: anche se la sottrazione fosse avvenuta a opera di terzi, infatti, la correità di questi, non identificati, non escludeva certamente la responsabilità degli indagati, ma ipotizzava, semmai, il concorso di terzi. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha rilevato la insussistenza di elementi idonei a evocare la figura dell'agente provocatore, in ogni caso rilevando che la condotta attribuita agli indagati era andata ben al di là del perimetro legale di tale figura, la cui esistenza presupporrebbe, peraltro, una autorizzazione della quale non vi era traccia, non potendo la stessa consentire, comunque, di travalicare i compiti istituzionali, né valere a scriminare le condotte riferite dai collaboratori e a giustificare le plurime dazioni di denaro da parte di vertici delle piazze di spaccio cittadino. Il Tribunale, infine, ha ritenuto che il reato associativo potesse concorrere con quello di corruzione: non si comprenderebbe invero come le condotte consistite nei sequestri di droga a gruppi rivali da rivendere poi a gruppi vicini, le rivelazioni di atti coperti da segreto d'ufficio intesi ad anticipare la notizia di attività repressive onde consentire a taluni soggetti di paralizzarne l'efficacia, l'avere effettuato arresti e sequestri in modo selettivo non abbiano effettivamente rinforzato i gruppi criminali con i quali SA e CO avevano illeciti rapporti, avendo tali gruppi ottenuto l'indebolimento dei propri avversari colpiti dalla "selettiva" attività di repressione. L'attività corruttiva, poi, era del tutto compatibile con la qualità di sodale, essendo indiscusso che, ove il componente di un'associazione ponga in essere condotte di rilevanza penale, egli risponderà anche di queste, anche ove la sua attività di sodale sia realizzata proprio attraverso la commissione di quei reati, nella specie inerenti a beni giuridici del tutto diversi, con conseguente possibilità del concorso formale tra il reato associativo e quello proprio del pubblico ufficiale. Così esaurita la disamina sui i reati da a) a j), escluso il capo e), quanto al capo k), il Tribunale ha ritenuto i fatti debitamente dimostrati dalle intercettazioni telefoniche, il cui linguaggio criptico ha ritenuto direttamente strumentale alle illecite transazioni trattate, richiamando nell'ordinanza impugnata parti dei dialoghi incriminanti. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il punto devoluto riguarda la valutazione del compendio indiziario, con specifico riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia e la sussistenza della gravità indiziaria necessaria per l'emissione del titolo in ordine a tutti i reati per i quali la misura è stata resa. 5 La difesa ha contestato tale gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario, sia con riferimento alla valutazione trifasica del riferito collaborativo, che avuto riguardo alla valutazione dei relativi riscontri. Pertanto, nonostante il richiamo anche alla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., il ricorso è stato articolato attraverso la prospettazione di un vizio motivazionale inerente proprio alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie. Premesso che, in ogni caso, non si rinviene nell'articolato ragionamento dei giudici territoriali alcuna violazione di legge o di norme processuali sanzionata, deve comunque ricordarsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del ricorso con il quale si censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito: quanto alle chiamate in correità, infatti, il vaglio operato è del tutto coerente con il diritto vivente, alla stregua del quale va perpetuato il consolidato indirizzo che ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c. 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, c. 3 e 4, ad opera dell'art. 273, c. 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecaménte attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598; sez. 5, n. 50996 6 del 14/10/2014, S., Rv. 26413; sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., RV. 269683). Peraltro, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (sez. 1, n. 10561 del 28/10/2021, Scicchitano, Rv. 280741), dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (sez. 6, n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). Quanto, invece alle intercettazioni, deve ribadirsi che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche ove criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda ai sensi dell'art. 94 c.
1-ter, disp.att., c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidentr LL CA RA Ala rtg.iarppi