Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2023, n. 24636
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Sentenza 14 agosto 2023

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L'attività degli addetti agli uffici stampa delle case editrici, cui non si applica la speciale disciplina introdotta dall'art. 9 della l. n. 150 del 2000 per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, può essere qualificata come giornalistica solo quando essa, alla luce del suo concreto atteggiarsi, pur nella concorrente finalità promozionale che la ispira, si estrinsechi nella raccolta, nel commento o nell'elaborazione di notizie, ancorché non indirizzate direttamente al pubblico indifferenziato, e si configuri, perciò, come mediazione tra il fatto, di cui si acquisisce conoscenza, e la diffusione della notizia, caratterizzandosi per l'apporto soggettivo e creativo e per l'autonomia dell'informazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2023, n. 24636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24636
    Data del deposito : 14 agosto 2023

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