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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11286 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva condannato LV NO alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 618 euro di multa per il reato di rapina, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle recidiva reiterata specifica. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11286 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/02/2023 2. Ha proposto ricorso LV NO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e al riconoscimento dell'aggravante della recidiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente all'applicazione della recidiva. 2. E' manifestamente infondato il motivo inerente al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la quale presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, non mass. sul punto), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) e arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). Nel caso di specie è dirimente la valutazione della Corte di appello circa l'assenza del "valore modico della cosa sottratta", del tutto logica, considerato che l'imputato si impossessò della somma di 180 euro, del telefono cellulare e di due anelli, sottratti alla persona offesa. 3. E' fondato, invece, il motivo in tema di recidiva. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite, in una nota e ormai risalente pronuncia, 2 hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato più di recente nella sentenza Schettino: «[p]er quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso in esame, l'imputato aveva presentato uno specifico motivo di appello, lamentando la genericità della valutazione espressa dal primo giudice, sottrattosi alla verifica ritenuta necessaria dalla citata giurisprudenza, avuto 3 particolare riguardo all'epoca e - secondo la tesi difensiva - alla modesta gravità dell'ultimo delitto commesso (un furto risalente all'anno 2014). La Corte di appello, pur avendo riportato in premessa il motivo di gravame con il quale si era chiesto "l'esclusione della recidiva", ha del tutto omesso di rispondere all'argomentata richiesta, limitandosi a condividere il giudizio espresso dal G.i.p. circa la equivalenza fra attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica. Il giudice di rinvio dovrà valutare se sussistano i presupposti per applicare la recidiva, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 3 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva condannato LV NO alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 618 euro di multa per il reato di rapina, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle recidiva reiterata specifica. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11286 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/02/2023 2. Ha proposto ricorso LV NO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e al riconoscimento dell'aggravante della recidiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente all'applicazione della recidiva. 2. E' manifestamente infondato il motivo inerente al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la quale presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, non mass. sul punto), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) e arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). Nel caso di specie è dirimente la valutazione della Corte di appello circa l'assenza del "valore modico della cosa sottratta", del tutto logica, considerato che l'imputato si impossessò della somma di 180 euro, del telefono cellulare e di due anelli, sottratti alla persona offesa. 3. E' fondato, invece, il motivo in tema di recidiva. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite, in una nota e ormai risalente pronuncia, 2 hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato più di recente nella sentenza Schettino: «[p]er quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso in esame, l'imputato aveva presentato uno specifico motivo di appello, lamentando la genericità della valutazione espressa dal primo giudice, sottrattosi alla verifica ritenuta necessaria dalla citata giurisprudenza, avuto 3 particolare riguardo all'epoca e - secondo la tesi difensiva - alla modesta gravità dell'ultimo delitto commesso (un furto risalente all'anno 2014). La Corte di appello, pur avendo riportato in premessa il motivo di gravame con il quale si era chiesto "l'esclusione della recidiva", ha del tutto omesso di rispondere all'argomentata richiesta, limitandosi a condividere il giudizio espresso dal G.i.p. circa la equivalenza fra attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica. Il giudice di rinvio dovrà valutare se sussistano i presupposti per applicare la recidiva, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 3 febbraio 2023.