Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
La qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio assume rilevanza ai fini della procedibilità di ufficio dei reati sessuali (art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen.) solo nei casi in cui la posizione pubblicistica del colpevole abbia agevolato la commissione dell'abuso, rendendo la persona offesa maggiormente vulnerabile per il "metus" o per la soggezione psicologica derivante dalle funzioni esercitate.
Commentario • 1
- 1. Art. 609-septies - Querela di parte (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2012, n. 15181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15181 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 27
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 34649/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 18 aprile 2011 della corte d'appello di Venezia;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Spinaci Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per l'imputato, l'avvocato Ambrosetti Enrico Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.G. era stato tratto a giudizio avanti il Giudice
dell'udienza preliminare di Vicenza per l'udienza del 13 maggio 2005 per rispondere, nelle forme del giudizio abbreviato, del reato di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Assessore del Comune di Vicenza, con delega al personale, nell'esercizio delle proprie funzioni ed abusando delle condizioni di inferiorità psicologica delle persone offese e con abuso di autorità costringeva C.N. e Br.La. a subire atti sessuali consistenti in palpeggiamenti al seno e ai glutei, accompagnati da allusioni verbali alle attività erotiche delle persone offese ed, inoltre, rivolgeva frasi e inviti allusivamente erotici ad altre donne (acc. in Vicenza in epoche comprese fra l'anno (omesso) ).
All'esito del procedimento il GIP del Tribunale di Vicenza con sentenza in data 13 maggio 2005 assolveva il B. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste (la sentenza veniva redatta da altro giudice in applicazione dell'art. 559 c.p.p., comma 4, a causa dell'impedimento, per gravi ragioni di salute, dell'originario giudicante).
Nella motivazione si dava, innanzitutto, conto del contesto nel quale era maturata la notizia di reato (il procedimento traeva origine da uno scritto anonimo pervenuto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica il 31.8.2002 e, apparentemente, redatto da un'impiegata del Comune di Vicenza dove si affermava che l'assessore B. poneva in essere delle molestie sessuali in danno delle dipendenti anche in cambio di assunzioni semestrali) e dell'incidente probatorio nel corso del quale la parte offesa Br.La. forniva la sua versione dei fatti.
In particolare la sentenza dava conto delle fonti di prova raccolte nel corso dell'indagini.
G..P. nel marzo - aprile del 2000 veniva convocata dall'imputato nella sua qualità di Assessore comunale al personale per discutere di una sua domanda di trasferimento ad altro incarico. Questi le avrebbe - senza mezzi termini - prospettato che se voleva essere trasferita "una bella signora come lei... deve allargare le gambe". La donna aveva rifiutato e poi riferito la cosa al sindaco il quale avrebbe cambiato discorso divagando su presunte malattie della P. . Ella, comunque, non aveva subito violenze sessuali al di là del mercimonio prospettatole.
C.N. , parte offesa, riferiva come, avendo lavorato fin dal 1986 alla segreteria dell'assessorato al personale, nel periodo di insediamento dell'imputato tra il 1998 e il 1999 subiva le attenzioni dello stesso che le avrebbe toccato il seno dicendo in dialetto "fammi sentire che duro che è" sì che ella esterefatta si allontanava senza aggiungere nulla riferendo il fatto al solo collega R.R. . Dopo un breve periodo in un altro ufficio, dal gennaio 2000 la stessa veniva riassegnata alla segreteria dell'imputato, ma riferiva subito alla dirigente d.ssa Br. che non si trovava bene con l'Assessore, senza spiegarne bene i motivi. Comunicava altresì al B. che desiderava un trasferimento e questi iniziava un atteggiamento verbalmente allusivo a riferimenti sessuali. Nella primavera del 2002 mentre stavano scendendo le scale e lei precedeva l'imputato questi le allungava la mano sul sedere accompagnandola nello scendere e appoggiando la sua mano al gluteo. Ella ne aveva immediatamente parlato con la Br. e, poi, unitamente alla stessa, e al segretario generale Ba. che la invitò a denunciare il fatto consigliando in caso di reiterazione di gridare e correre da lui che avrebbe chiamato i Carabinieri. In generale dichiarava di aver ricevuto innumerevoli proposte sessuali esplicite dall'imputato di cui, l'ultima, soltanto 15 giorni prima della sua deposizione (13.2.2003) ma che gli effettivi toccamenti si erano limitati ai due episodi riferiti.
La..Br. dirigente del settore personale, anch'essa parte offesa, riferiva di aver saputo di episodi di violenza sessuale dell'imputato nei confronti delle impiegate comunali e di essere stata essa stessa protagonista, suo malgrado, di una sola di esse. Tra il novembre e il dicembre del 1999, infatti, mentre la stessa si era fermata in ufficio oltre l'orario consueto l'imputato l'aveva chiamata nel suo con una scusa e, approfittando del fatto che la Br. si era recata verso il telefono le metteva entrambe le mani sul sedere appoggiandosi a lei. La funzionaria reagiva sgomitando e gridando minacciando di denunciare il fatto. A tali affermazioni l'imputato le avrebbe risposto in dialetto veneto: "vada pure che tanto qua dentro siamo solo io e lei e che vi è solo la sua parola contro la mia e si ricordi che lei deve stare qui con me tutti giorni". Successivamente non vi furono altre violenze sessuali ma continue molestie verbali ad opera dell'assessore con allusioni oscene sulle sue abitudini sessuali. Confermava di avere informalmente saputo delle molestie alla C. (il primo episodio del toccamento del seno) e di aver visionato la sua richiesta di trasferimento precisando come la stessa le avesse riferito di aver spedito una lettera al Sindaco rappresentando il fatto. Confermava, poi, anche l'episodio del toccamento sempre riferitole dalla C. e verificatosi sulle scale;
ed infine di aver saputo dalla S. che l'imputato dopo averle prospettato una possibilità di carriera aveva cercato di fissare con lei un appuntamento fuori dal Municipio. Era stato sentito anche il Ba. , che, premesso di essere da anni legato sentimentalmente con la Br. , aveva ricordato di averne ricevuto le confidenze relative all'episodio in cui l'imputato le avrebbe messo le mani sul sedere;
nell'occasione la consigliò di denunciare il fatto che, peraltro, era rimasto isolato anche se vi erano molte chiacchiere sul fatto che l'imputato fosse solito allungare le mani sulle dipendenti facendo delle proposte strane. Il medesimo teste confermava le dichiarazioni sia della C. che della Br. in ordine all'episodio coinvolgente la prima riferendo la frase relativa al seno della stessa come "mi fa sentire quanto è duro" confermando, quindi, come essa fosse stata proferita in dialetto.
A..S. , pur affermando di non aver mai ricevuto alcuna molestia confermava, che nel 2001, mentre si trovava in ascensore con l'imputato, questi le chiese cosa intendesse fare per il suo lavoro atteso che aveva un contratto a termine e alla sua risposta le disse che avrebbero potuto parlarne, magari fuori del Palazzo Comunale. Bo.Do. , che al fine di ottenere un trasferimento consigliata dalla Br. si era rivolta all'assessore che era competente per tali decisioni, lo incontrava il 1 febbraio 2003, e in tale occasione l'imputato le chiedeva notizie sulla sua vita privata (se era fidanzata, sposata ecc.) profondendosi, poi, in una serie di complimenti e domande che suscitavano il risentimento della stessa, la quale precisava essere lì per motivi di lavoro facendole intendere - e comunque questa era la sensazione da lei riportata - che una sua disponibilità sessuale sarebbe stata condizione per l'intervento del medesimo. Pur non avendo fatto profferte esplicite o apprezzamenti volgari in un paio di occasioni si era avvicinato alla donna oltre il consentito sì che ella stessa indietreggiava e lui tornava al suo posto.
Ro.Ri..Cr. entrava in contatto con l'imputato a partire dal 2001 convocata un sabato mattino e in occasione di un incontro con il medesimo imputato questi aveva indirizzato il colloquio essenzialmente su fatti personali profondendosi in apprezzamenti sul suo aspetto fisico e sulla fortuna che aveva il suo fidanzato ad avere una ragazza bella come lei mettendola fortemente a disagio. Anche in questa occasione egli si avvicinò oltremodo alla stessa accompagnandola alla porta ma senza toccarla. In un colloquio dell'agosto 2002 aveva avanzato un apprezzamento affermando: "che bella ragazza che è, che bel culo che ha" e mentre l'accompagnava alla porta l'assessore si avvicinò e le diede un buffetto più un bacino sulla guancia.
L'imputato interrogato l'8.5.2003 si era difeso sostenendo che le dichiarazioni della P. erano false, così come quelle della C. che, peraltro, egli aveva incontrato presso la propria abitazione in presenza di sua moglie e di suo figlio;
che erano false le dichiarazioni della Bo. come quelle della Br. il cui rapporto sul piano personale si era incrinato anche in considerazione del fatto che analoga incrinatura si era verificata con il suo compagno, il segretario generale Ba. , il quale anche lui mentiva per inimicizia nei sui confronti. Nulla si era verificato nel corso del colloquio con la Bo. ; false erano le dichiarazioni della Cr. . Veniva altresì sentito il sindaco di Vicenza come indagato ex art.361 c.p.p.. Il Giudice dava poi conto del deposito dei verbali di sommarie informazioni. Il 22.1.2004 venivano raccolte con le forme dell'incidente probatorio le dichiarazioni della Br. . Passando ad esaminare gli aspetti in termini di diritto il giudice di primo grado osservava come le semplici profferte sessuali e le molestie verbali non potevano assurgere alla gravità prevista per la fattispecie penali contestate sicché correttamente l'accusa faceva riferimento ai tre episodi che avevano riguardato la Br. e la C. . Il reato ipotizzato doveva, altresì, ritenersi procedibile d'ufficio avendo l'imputato agito nella sua qualità di Assessore Comunale con delega al personale e quindi con integrazione della situazione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n.
3. Osservava inoltre il Giudicante come indubbiamente sussistevano numerosi indizi di colpevolezza relativi alla condotta dell'imputato, come ricavabili dalle dichiarazioni già richiamate. Da foro complesso appariva evidente come il medesimo tenesse abitualmente un comportamento galante nei confronti di numerose le impiegate comunali e che tale comportamento suscitasse notevole imbarazzo nei confronti delle interessate. Tali elementi di fatto potevano però essere valutati solo come contorno della condotta di violenza sessuale specificamente contestata, la cui prova non poteva che essere ricavata unicamente dalle dichiarazioni delle persone offese. Aggiungeva dice: "E poiché è di esperienza comune che, in tal tipo di reati, vi è di norma un unico testimone, è verosimile che il Giudice assegnatario abbia avuto qualche dubbio nella valutazione della credibilità delle due parti offese le quali, come si è dimostrato nel procedimento, non erano del tutto disinteressate alla rimozione dell'Assessore e avevano tenuto condotte non del tutto chiare in rapporto agli episodi contestati". La C. , pur dopo aver subito il palpeggiamento del seno, avrebbe, sia pure molto tempo dopo, contattato l'assessore e sarebbe addirittura andata a casa sua per chiedere una particolare sistemazione lavorativa. Anche la Br. si trovava in una situazione di pessimi rapporti con l'imputato, essendovi profonde divergenze nei suoi confronti e del suo compagno segretario generale Ba. .
2. Contro la sentenza veniva proposto appello da parte della Procuratore della Repubblica di Vicenza, che censurava la prima decisione essenzialmente per aver ritenuto non attribuire piena credibilità alle dichiarazioni delle parti offese. La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 18 aprile 2011, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva la penale responsabilità dell'imputato e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Dichiarava B.G. interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, nonché interdetto dai pubblici uffici per anni uno. Condannava inoltre B.G. al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, danno che liquidava in via definitiva in Euro 10.000, oltre alle spese di assistenza e difesa. In particolare la corte d'appello valutava specificamente le dichiarazioni delle parti offese C. e Br. che avevano narrato in tre episodi di abuso sessuale addebitati all'imputato, dichiarazioni che considerava attendibili. Teneva conto della mancanza di querela come espressione di "disinteresse" della vicenda penale e, ciò che smentiva la tesi difensiva della loro inattendibilità. La corte d'appello poi considerava le deposizioni delle altre impiegate comunali (Bo. , P. , Cr. , S. ) che avevano evidenziato un atteggiamento disinvolto dell'imputato per le sue profferte sessuali. Ulteriore riscontro-secondo la corte d'appello - si rinveniva nelle dichiarazioni dei consulenti del sindaco avv. E. e ing. L. che avevano consigliato best ultimo di revocare il mandato al assessore. La corte d'appello poi non mancava di confrontarsi con le risultanze delle investigazioni difensive che reputava generiche e sostanzialmente poco rilevante.
3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente lamenta la mancanza di sufficiente motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa e deduce anche contraddittorietà della motivazione con le risultanze processuali. In particolare il ricorrente (con il secondo motivo) denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 609 septies c.p. avendo la corte d'appello omesso di considerare che mancava la querela e che la condotta contestata all'imputato non poteva riferirsi alla sua qualità di pubblico ufficiale. Infine (con il terzo motivo) il ricorrente deduce la prescrizione del reato.
2. Il ricorso è infondato.
3. La prima questione, logicamente preliminare, è quella della procedibilità dell'azione penale.
Ancorché la difesa del ricorrente non sostenga di aver riproposto la questione dell'improcedibilità per mancanza di querela nel giudizio d'appello - ed anzi dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che la difesa dell'imputato aveva concluso per la conferma della sentenza di primo grado e in subordine per la prescrizione del reato - può comunque farsi riferimento alla sentenza di primo grado (per la legittimità della redazione e sottoscrizione della sentenza da parte di altro magistrato nel caso di impedimento del giudice monocratico che abbia pronunciato in dispositivo v. Cass., sez. un., 27 novembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 3287). Infatti, in mancanza di una deduzione specifica della parte interessata, la sentenza del giudice d'appello, che in questa parte è implicitamente confermativa di quella di primo grado, si integra con quest'ultima (cfr. in proposito Cass., sez. 6, 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, n. 1307). La quale sul punto aveva accertato - e ciò è pacifico nel processo - che l'imputato era assessore con delega al personale, che le parti offese erano impiegate del Comune e che le condotte di abuso sessuale erano avvenute all'interno del Comune. Sussisteva pertanto il particolare rapporto intersoggettivo tra imputato e le parti offese che rileva al fine di ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, ("se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni") al fine di escludere la necessità della querela.
In proposito va ribadito (cfr. Cass., sez. 3, 19 settembre 2008 - 4 dicembre 2008, n. 45064) che la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio assume rilevanza ai fini della procedibilità d'ufficio (art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3) non solo quando tale qualità si pone in relazione diretta con la condotta criminosa, ciò che si verifica quando il reato è commesso nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, ma anche quando, pur collocandosi il comportamento criminoso fuori dall'esercizio di tali funzioni, tale qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato.
La ratio della disposizione - analoga alla fattispecie di cui al precedente n. 4 del medesimo comma 4 dell'art. 609 septies ("se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza") - è quella di tutelare la parte offesa che, per il particolare rapporto con l'autore dell'abuso (congiunto o assimilato) ovvero per il ruolo di quest'ultimo (pubblico ufficiale o assimilato), possa avere una oggettiva remora a presentare tempestivamente la querela.
Con riferimento in particolare all'art. 609 septies, comma 4, n. 3 è necessario e sufficiente che la qualità di pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio abbia inciso nella commissione dell'abuso, nel senso che abbia avuto un'oggettiva rilevanza in termini di maggiore vulnerabilità della parte offesa per il metus o la soggezione psicologica riconducibili alla qualità suddetta. Nella specie l'imputato era assessore del comune di Vicenza ed i fatti di abuso sessuale in danno di dipendenti comunali si sono avuti nell'edificio del Comune in cui l'imputato esercitava le sue funzioni che lo qualificavano come pubblico ufficiale. Sicché corretta è la valutazione dei giudici di merito nel ritenere integrata la condizione richiesta dall'art. 609 septies, comma 4, n. 4. 4. Quanto alla dedotta prescrizione del reato, deve rilevarsi che sul regime intertemporale della L. n. 251 del 2005, che ha modificato i termini di prescrizione dei reati, è insorto un contrasto di giurisprudenza in riferimento all'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, sia stata pronunciata in primo grado sentenza di proscioglimento (che è il caso di specie); contrasto che segue quello composto da Cass., sez. un., 29 ottobre 2009 - 10 dicembre 2009, n, 47008, che ha affermato che, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. 6, 25 novembre 2008 - 18 febbraio 2009, n. 7112), invocato dalla difesa del ricorrente, rileva il momento di emissione del decreto di citazione a giudizio in appello al fine di stabilire se la L. n. 251 del 2005 sia applicabile o meno. Nella specie il decreto di citazione a giudizio per l'appello risulta emesso il 6 dicembre 2010, ossia dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 che risale al dicembre di quell'anno.
Secondo un altro orientamento rileva invece la data della sentenza di proscioglimento;
cfr. Cass., sez. 3, 6 marzo 2008 - 8 maggio 2008, n. 18765, secondo cui va esclusa l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti per i quali, al momento di entrata in vigore della legge, sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento. In questa diversa prospettiva, nel caso di specie, la L. n. 251 del 2005 non sarebbe applicabile perché la sentenza di proscioglimento è stata emessa in data 13 maggio 2005 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge suddetta. C'è peraltro da notare che la soluzione di questa questione di diritto incide in realtà, nel caso di specie, solo sull'aumento per la continuazione e non già sulla prescrizione complessiva del reato continuato. Infatti, ove si ritenesse applicabile la L. n. 251 del 2005 - tesi più favorevole al ricorrente - si avrebbe che solo il primo dei due episodi di abuso sessuale (commesso tra il (omesso) e quindi, per il favor rei, da considerarsi riferibile al (omesso) ) sarebbe coperto da prescrizione (12 anni e sei mesi;
considerando l'atto interruttivo suddetto). Invece il secondo e il terzo episodio di abuso sessuale, più recenti (novembre 2009 e primavera 2002) sarebbero comunque fuori dalla prescrizione perché il termine verrebbe a scadere rispettivamente il 1 maggio 2012 e nell'autunno del 2014. Pertanto, considerato che la corte d'appello ha calcolato la pena tenendo conto di un aumento per la continuazione di un mese di reclusione per ciascuno dei due abusi sessuali ulteriori, la questione della prescrizione riguarda in realtà soltanto tale aumento di pena per la continuazione.
Comunque da ultimo tale contrasto di giurisprudenza è stato risolto dalle sezioni unite di questa corte (Cass., sez. un., 24 novembre 2011, Rancan) che hanno accolto quest'ultima tesi secondo cui rileva la data in cui è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento, al pari della sentenza di condanna, in simmetria quindi con il precedente intervento delle sezioni unite del 2009, sopra cit.. Può anche ricordarsi in proposito la sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai "processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
Deve quindi ritenersi - in adesione alla soluzione accolta dalle sezioni unite -che il termine di prescrizione del reato sia quello risultante dalla testo originario dell'art. 157 c.p.: nella specie, 10 anni, non trovando applicazione la novella costituita dalla L. n.251 del 2005 giacché alla data di entrata in vigore di questa legge la sentenza di primo grado, ancorché di proscioglimento, era già stata pronunciata. Considerato poi che la corte d'appello ha ritenuto che nella specie non solo sussista l'ipotesi lieve dell'art. 609 bis, ma anche che erano concedibili all'imputato le attenuanti generiche, la prescrizione era quella prevista per reati puniti con la pena nel massimo inferiore a 10 anni e superiore a 5 anni: quindi, il termine di prescrizione è 10 anni ed è prolungato sino a 15 anni in ragione dell'interruzione a seguito del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e poi del decreto di citazione a giudizio d'appello. Occorre considerare, in punto di fatto, che le condotte abusive specificamente contestate all'imputato come atti sessuali sono costituite da tre distinte azioni e consistono nel toccamento del seno della parte offesa N..C. avvenuto tra il (omesso) e nel toccamento del sedere della stessa nella primavera del XXXX;
inoltre nel toccamento del sedere della parte offesa Br.La. avvenuto tra (omesso) .
Tali puntualizzazioni temporali risultano dalla sentenza d'appello e dalla sentenza di primo grado, sul punto conformi.
Ancorché nel capo d'imputazione la condotta di abuso sessuale sia contestata fino a tutto l'anno XXXX, risulta dalla sentenza impugnata che delle tre condotte abusive contestate all'imputato la più recente (o meno risalente) è quella della primavera del XXXX. Quindi a quella data può farsi risalire l'iniziale decorso del termine prescrizionale del reato continuato, termine che risulta interrotto per la prima volta con il decreto di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al g.u.p. e poi con il decreto di citazione in appello del 6 dicembre 2010.
Tenuto conto di questa duplice interruzione, occorre considerare il termine massimo che secondo il regime precedente la L. n. 251 del 2005 è pari alla pena massima prevista per il reato (10 anni)
incrementata della metà: quindi in totale 15 anni. Trattandosi di reato continuato, sempre sul presupposto che non trovi applicazione della L. n. 251 del 2005, occorre considerare unitariamente le tre condotte ascrivibili come atti sessuali e riferire al reato continuato il dies a quo della prescrizione fissato nella primavera del 2002. Sicché alla data odierna la prescrizione (10 + 5 anni) non è maturata.
5. La censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla credibilità delle parti offese è inammissibile. La sentenza impugnata motiva adeguatamente il convincimento di merito della corte d'appello in ordine alla credibilità delle parti offese sicché non sussiste il denunciato vizio di motivazione e le censure mosse dal ricorrente rimangono confinate all'inammissibile dissenso valutativo che non ha ingresso nel giudizio di legittimità. Questa corte (ex plurimis Cass., sez. 3, 13 novembre 2003 - 29 gennaio 2004, n. 3348) ha più volte affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, vittima di abuso sessuale, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva. La corte d'appello ha anche fatto questa verifica in particolare considerando la genesi del processo (le parti offese non avevano proposto querela e quindi non c'era malanimo nei confronti dell'imputato) ed il contesto complessivo in cui sono avvenuti i tre episodi di abuso sessuale, connotato da inequivocabili e diffuse molestie verbali, a sfondo sessuale, poste in essere dall'imputato nei confronti di dipendenti comunali (rilevano le deposizioni di altre impiegate nonché quelle di due consulenti del sindaco). È vero che gli elementi di segno contrario, evidenziati dalla difesa del ricorrente, ed in particolare l'atteggiamento, verbalmente disinvolto, della Br. nei confronti dell'imputato inducono a perplessità. Ma sono di rilievo assai limitato e rimangono comunque anch'essi nell'area della valutazione di merito senza essere indicativi di alcuna contraddizione nel processo motivazionale dell'impugnata sentenza.
6. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2012