Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte EDU n. 10249 del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, il condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e, cioè, nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b., L. 479 del 1999) e la decisione sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del D.L. 341del 2000 che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23931 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1758
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 43590/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VA N. IL 09/08/1965;
avverso l'ordinanza n. 23/2011 TRIBUNALE di BENEVENTO, del 31/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31.01.2012 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da IO DI con cui si chiedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo, a lui inflitta con sentenza definitiva 26.10.1999 della Corte d'assise d'appello di Napoli, con quella di anni trenta. Rilevava invero detto Tribunale come non potessero essere applicati al caso di specie i principi, che la difesa aveva invocato, della pronuncia 17.09.2009 della CEDU nel caso OL c. Italia, posto che, pur dovendosi affermare la natura sostanziale della riduzione ex art. 442 c.p.p., tale da non soggiacere alla regola tempus regit actum, tuttavia doveva ritenersi che l'anzidetta decisione poteva applicarsi solo a chi avesse richiesto il rito abbreviato in sede di merito e nel periodo intertemporale segnato dalla vigenza della L. n. 479 del 1999. Nella vicenda processuale dell'istante DI,
invece, era risultato che costui aveva fatto richiesta del rito abbreviato solo in sede di ricorso per cassazione (definito con sentenza 13.10.2000), vedendosela respingere. Rilevava ancora il Tribunale come la Corte di cassazione, nel respingere in toto il ricorso del DI, avesse anche dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità proposta dalla difesa proprio con riferimento alla negata possibilità di accedere al rito speciale in sede di legittimità, e tanto riteneva ancora detto Tribunale a fronte di rinnovata eccezione difensiva.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando in sintesi nei seguenti termini: premesso che il regime transitorio doveva ritenersi irragionevole, perché determinava situazioni di disparità di trattamento a seconda del momento processuale, in conseguenza di eventi indipendenti dalla volontà dell'imputato, e considerata la pacifica natura sostanziale della riduzione per il rito, doveva comunque essere applicata la norma successiva più favorevole.
3. In data 16.05.2013 la difesa, in persona dell'Avv. Vegnente, depositava nota con la quale si ribadiva la tesi sostenuta nel ricorso e si segnalava che l'altro difensore, Avv. Anacleto Dolce, non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'odierna udienza, per cui si formulava richiesta di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve dapprima essere respinta l'istanza di rinvio per asserito mancato avviso al difensore Avv. A. Dolce, posto che risulta in atti che l'avviso di fissazione dell'odierna udienza è stato regolarmente notificato al predetto in data 01.02.2013 mediante consegna a mani del collega di studio Avv. Enrico Greco, il che realizza valida notificazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 24540 in data 24.02.00 9, Rv. 244137, Foraci;
ecc.).
2. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero sul tema proposto dal ricorso deve essere ricordato come la giurisprudenza di questa Corte - con affermazione che va qui ribadita - abbia in modo unanime insegnato che il principio discendente dalla sentenza della CEDU sul caso OL c. Italia, su cui il ricorrente fonda la richiesta, si può applicare solo a coloro che abbiano chiesto il rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. n. 479 del 1999, perché solo in quel caso, che dunque non può essere generalizzato, l'intervenuta modifica legislativa ebbe a creare un irragionevole pregiudizio a carico dell'imputato (sul punto, assolutamente pacifico, cfr. Rv. 254524, 254212, 254096, 251857, 253093, 252211; ecc.).
In particolare va ricordato come sui temi in questione, oggetto della presente decisione, siano già intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, entrambe pronunciate in data 19.04.2012, la n. 34233, in proc. ON (dep. il 07.09.2012) e la n. 34472, in proc. CO (dep. il 10.09.2012), sentenze - che affrontano in modo esaustivo le varie problematiche - alle quali il Collegio in convinta adesione si conforma. Orbene, va dapprima rilevato che "le decisioni della Corte EDU che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte" (cosi la predetta sentenza CO, massima n. 252933).
Di poi, sempre uniformandosi al dictum di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, va rilevato come, quanto al circoscritto aspetto della determinazione della pena, l'art. 442 c.p.p. sia norma di diritto materiale (così recependo la sostanza della decisione del caso OL c. Italia).
Va quindi ricordato come sia ormai pacifico che idoneo strumento di eventuale adeguamento interno, al fine di garantire concreta applicazione al principio della legalità della pena anche nella sua valenza convenzionale (e cioè dovendosi tenere conto - anche in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale sul tema - dei principi della Carta dei Diritti dell'Uomo quali espressi dalla CEDU), possa essere l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., nell'ambito del quale superare - se del caso - il giudicato. Ciò posto, occorre però ricordare - nello specifico tema - come l'adeguamento concreto a tali principi nel diritto interno, nei termini e nelle forme suddette, vada ricondotto solo ai casi che si trovino in una situazione identica a quella esaminata dalla CEDU. In particolare la citata sentenza n. 34233, ON, così si esprime:
"L'operatività di tale regola (i.e. la retroattività della lex mitior, quale legalità convenzionale della pena), con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato, non può essere ancorata, per individuare la disposizione che prevede la pena più mite, al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sè neutro, con le modalità e con i tempi di accesso al rito, perché da essi direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare". Di poi la stessa sentenza ribadisce e precisa tale concetto, assumendo che si tratta di una "fattispecie complessa integrata" nella quale - in definitiva - la natura sostanziale del trattamento sanzionatorio deve essere di necessità collegata a modalità e tempi del rito speciale.
Tutto ciò premesso e ritenuto, va affermata la concreta inapplicabilità del principio discendente dalla sentenza della CEDU in data 17.09.2009 (nel caso OL c. Italia) a tutte quelle situazioni che non siano sovrapponigli, nei loro elementi essenziali aventi rilievo nello schema sopra illustrato, alla situazione valutata dall'anzidetta Corte sopranazionale. In particolare - facendo sempre riferimento a quanto è dato leggere nella citata sentenza ON delle SS.UU. - la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è possibile, in sede esecutiva, solo ove il rito abbreviato sia stato chiesto e sia stato ammesso tra il 02 Gennaio ed il 24 Novembre 2000, e cioè nella vigenza della L. n. 479 del 1999, art. 30, comma 1, lett. b, (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del D.L. n. 341 del 2000 (che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno). Tutti i casi diversi da quello appena delineato, siccome strutturalmente non riconducibili a quello per cui è stato espresso il principio, non possono dunque trovare soluzione positiva.
In base a quanto sopra, pertanto, il ricorso del DI deve essere ritenuto inammissibile, posto che la mancata ammissione al rito abbreviato (a suo tempo chiesto solo in sede di ricorso per cassazione e non ammesso), secondo le regole processuali del tempo, non toccate dalla pronuncia soprannazionale, ha consolidato il giudizio con rito ordinario (il che, nella fattispecie, è dato processuale pacifico). Ed invero la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla CEDU, non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso ai rito in questione, rimessi alla scelta del legislatore nazionale, aspetti non immutati dalla giurisprudenza comunitaria. In tal senso è assolutamente evidente, dunque, che difettano completamente, nel caso del ricorrente, i presupposti processuali per rendere concretamente operativi i principi espressi dalla CEDU nel citato caso OL, in ossequio al quadro sistematico discendente dalle sopra citate sentenze CO e ON delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, come del resto ribadito da questa Corte nelle sue numerose decisioni conformi su casi analoghi.
3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, e dimentico di principi affermati anche dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità
dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013