Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
È valida la notificazione al difensore effettuata con consegna dell'atto a persona indicata come "collega di studio", espressione che attesta l'esistenza di un rapporto di convivenza temporanea, a nulla rilevando che in concreto il rapporto non si qualifichi per lo svolgimento della medesima attività di lavoro. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione indirizzata al difensore ed effettuata in capo ad altra persona presente nello studio professionale benché ivi non residente nè in possesso della laurea in giurisprudenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2009, n. 24540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24540 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 24/02/2009
Dott. CARMENINI Dino Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 330
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA ON - Consigliere - N. 000429/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NT N. IL 10/01/1964;
avverso ORDINANZA del 11/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Fonte Leone, quale Sostituto Processuale dell'avv. Geraci, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento dell'1.12.2008 il Tribunale di Messina ha rigettato l'istanza con cui l'Avv. Alessandra Ioppolo, difensore di fiducia di RA ON - in atto colpito da custodia cautelare in carcere - ha chiesto che venisse disposta la rinnovazione della notificazione dell'avviso di deposito in data 18.7.2008 dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 26.6.2008, recettiva della richiesta ex art. 309 c.p.p.. Avverso il provvedimento dell'1.12.2008 è stato proposto ricorso per cassazione in favore del RA, lamentando la "violazione di norma processuale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c), con riferimento al combinato disposto dell'art. 167 c.p.p. e art. 157 c.p.p., comma 3; contraddittorietà della motivazione ed illogicità
della stessa;
travisamento dei fatti".
Alla base della doglianza sta il fatto che l'avviso di deposito fu notificato, per l'avv. Ioppolo, a AN MA ME, collega di studio, mentre si assume che la AN non sarebbe collega di studio, ne' risiederebbe con esso avvocato o nel luogo di notificazione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Il tribunale ha rilevato che l'avviso di deposito risulta notificato dall'ufficiale giudiziario all'Avv. Alessandra Ioppolo in data 10.10.2008 in Sinagra "a mani della collega di studio Avv. AN MA ME" e che "la notifica è stata effettuata in luogo che, come si evince dalle stesse dichiarazioni del difensore, è nella sua piena disponibilità, tanto da essere l'abitazione di residenza".
Ciò posto, questa Corte ha avuto modo di affermare che il termine "collega di studio", usato nella prassi notificatoria, è idoneo ad indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di "persona che conviva anche temporaneamente" con il destinatario dell'atto da notificare;
esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l'attestazione del rapporto funzionale tra essi esistente (anche tra persone esercitanti discipline diverse e del tutto indipendenti), che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di avere consegnato l'atto a "collega di studio" sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore (v. Cass. Sez. 2 sent. 1998/0 5303 rv 211309). Correttamente, quindi, il tribunale ha ritenuto ininfluenti le circostanze dedottene AN MA ME non è laureata in giurisprudenza e non risiede nel luogo della notificazione, essendo del tutto certo che la stessa in quel luogo era presente al momento della notificazione dell'atto con un rapporto con il luogo, direttamente collegato con l'avvocato Ioppolo, funzionale alla notificazione stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009