Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 37861
CASS
Sentenza 4 aprile 2017

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Massime1

In tema di cose d'antichità e d'arte, le cose di interesse numismatico devono essere considerate beni culturali, non solo quando abbiano carattere di rarità o di pregio, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004, ma anche quando, a prescindere dall'accertamento della presenza di tali caratteri, siano state ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, costituendo, in tal caso, in forza dell'art. 91, comma primo, del medesimo D.Lgs., per definizione, "cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico", che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.

Commentario1

  • 1Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023

    Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 37861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37861
Data del deposito : 4 aprile 2017

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