Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3679
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Sentenza 14 aprile 1999

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In tema di inadempimento dell'obbligo assunto in sede di contratto preliminare di compravendita, ben può l'altra parte esperire l'azione di esecuzione ex art. 2932 cod. civ. e, ove ne ricorrano i presupposti, contestualmente richiedere la riduzione del prezzo.

Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell'istruttoria del giudizio di convalida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3679
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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