Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
In tema di inadempimento dell'obbligo assunto in sede di contratto preliminare di compravendita, ben può l'altra parte esperire l'azione di esecuzione ex art. 2932 cod. civ. e, ove ne ricorrano i presupposti, contestualmente richiedere la riduzione del prezzo.
Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell'istruttoria del giudizio di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S.GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO PICCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH RL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 14069/96 proposto da:
ICH RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo difende unitamente all'avvocato RENATO TORTORRELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZZ RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S.GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO PICCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 53996 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 13/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Luigi FLAUTI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato Fabrizio TORTORELLA, per delega dell'avv. Renato TORTORELLA depositata in udienza, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Fatto
Con atto notificato il - 30/9/1988 AR CA conveniva in giudizio ZZ OR esponendo: che il 3/9/1988 aveva acquistato dalla convenuta un locale adibito ad uso commerciale sito in Forte dei marmi per il prezzo di L.305.000.000 corrispondendo a titolo di caparra L.50.000.000; che, come accertato successivamente, l'immobile non poteva essere adibito ad uso commerciale ed era stato oggetto di opere di trasformazione senza concessione edilizia. Il AR, quindi, chiedeva la dichiarazione della validità di detta scrittura privata con trasferimento in suo favore della proprietà del bene in questione, previa determinazione del minor prezzo che esso istante era tenuto a pagare alla venditrice.
La ZZ, costituitasi, osservava che o la vendita era nulla per violazione dell'articolo 40 legge 46/1985 per l'esistenza del manufatto abusivo (senza possibilità, conseguentemente, di riduzione del prezzo) o, in caso contrario, la domanda del marchi era infondata per essere ingiustificato il rifiuto del pagamento del prezzo. La convenuta, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente. Nel corso del giudizio il AR chiedeva ed otteneva il sequestro giudiziario dell'immobile La convenuta eccepiva l'inefficacia della misura cautelare non eseguita ritualmente nel termine di trenta giorni.
Con altro atto di citazione il AR chiedeva la condanna della ZZ al risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardo nella consegna dell'immobile.
La convenuta contestava la fondatezza di tale ulteriore domanda del AR e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni provocati ad essa ZZ dalla forzata cessazione dell'attività commerciale esercitata nel locale. Con sentenza 12/8/1992 l'adito tribunale di Lucca: riuniva le cause;
dichiarava valida ed efficace tra le parti la scrittura privata in questione;
rigettava la domanda di riduzione del prezzo della vendita;
rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e quella di dichiarazione di inefficacia del sequestro;
respingeva le domande proposte dalle parti per la reciproca condanna al risarcimento dei danni.
Avverso la detta sentenza la ZZ proponeva appello al quale resisteva il AR che impugnava la decisione in via incidentale. La corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 13/5/1996, rigettava entrambi i gravami osservando, per quel che ancora rileva in questa sede: che contrariamente a quanto sostenuto dalla ZZ e come esattamente affermato dal tribunale, il sequestro giudiziario era stato ben eseguito non avendo il custode rifiutato l'incarico ricevuto, ma solo chiesto chiarimenti sull'ampiezza di detto incarico;
che la censura mossa dalla ZZ, relativa alla richiesta del AR di riduzione del prezzo, era inammissibile per carenza di interesse in quanto la detta richiesta era stata rigettata dal tribunale;
che la domanda del AR trovava fondamento nell'articolo 1492 c.c. in quanto era stata chiesta la determinazione del prezzo minore conseguente a vizi della cosa e non comportava la dichiarazione o l'intenzione di non voler adempiere tenuto conto della buona fede dell'acquirente con riferimento all'effettiva esistenza iniziale della denunciata irregolarità edilizia nonché alla non agevole determinazione della portata delle pattuizioni contrattuali;
che l'atto qualificato come diffida dal AR (notificato prima della scadenza del termine fissato nel contratto era una costituzione in mora per ottenere l'adempimento con dichiarazione di pagare l'intero prezzo convenuto) il che escludeva l'intenzione dell'acquirente di non voler adempiere;
che la domanda risarcitoria del AR era stata giustamente rigettata dal tribunale per difetto di prova non avendo l'interessato riproposto, all'udienza fissata per le conclusioni, le istanze istruttorie formulate in precedente udienza.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta da ZZ OR con ricorso, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso marchi CA che ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. La ZZ ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c. Preliminare è l'esame dell'ammissibilità del controricorso contenente il ricorso incidentale del AR ) con riferimento all'eccezione, sollevata dalla ZZ con la memoria depositata ex articolo 378 c.p.c., relativa alla ritualità della procura rilasciata al difensore a margine dell'atto in quanto priva della data e del requisito della specificità).
La detta eccezione è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato :che il requisito della specialità della procura previsto dall'articolo.365 c.p.c. può essere ravvisato, indipendentemente, dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine del ricorso, venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte (in tal senso, tra le tante, sentenze 9287/97; 4196/1997, 2842/1997, 2791/1997, 8372/1996). Peraltro l'intento di proporre ricorso per cassazione ben può essere desunto dall'inserimento nel testo della procura - come appunto nella specie - dell'elezione di domicilio in Roma, secondo quanto richiesto dall'articolo 366 c.p.c.(sentenze 10309/1996, 5092/1996). D'altra parte la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi in dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico ( articolo 1367 c.c.) di cui è espressione l'articolo 159 c.p.c. per gli atti processuali ( sentenze 2842/1997, 5052/1996 ). Del pari la mancanza di indicazione della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non ne comporta di se per sè l'inammissibilità quando la certezza che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto può essere desunta dalla sua trascrizione nella copia notificata alla controparte (sentenza 20/9/1996 n. 8372). Nel caso di specie nella copia del ricorso notificata alla ZZ risulta riportata per esteso la procura speciale con la sottoscrizione del ricorrente incidentale marchi (e la firma per l'autenticazione del difensore cui era stata conferita la rappresentanza processuale).
Il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è quindi ammissibile.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli articoli 2932 e 1460 c.c., la ZZ deduce che il contratto in questione era di per sè traslativo del diritto di proprietà per cui il AR non poteva proporre la domanda ex articolo 2932 c.c.. La ricorrente sostiene inoltre che la sua domanda di risoluzione doveva essere accolta per essere stato il AR inadempiente sin dall'origine della vertenza - e che era da escludere la buona fede del compratore in quanto legalmente assistito in giudizio. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di quanto "disposto sulla quanti minoris" e degli articoli 1208, 1209, 1214, 1219 c.c. e 96 c.p.c. sostiene la ricorrente che la corte di appello, nel ritenere incolpevole l'inadempimento del AR, non ha considerato che nel caso di specie l'inadempimento aveva natura pecuniaria per cui la colpa era irrilevante essendo il mancato adempimento valutabile solo sotto l'aspetto oggettivo della mancata prestazione. Inoltre l'articolo 1218 c.c. pone una presunzione iuris tantum di colpa: quindi, verificatosi l'inadempimento oggettivo, incombe al debitore l'onere di provare l'assenza di colpa. Infine, secondo la ricorrente, il AR nel chiedere l'effetto traslativo del contratto, avrebbe dovuto provvedere all'offerta del prezzo nelle forme di legge domandandò eventualmente il sequestro conservativo sulla somma messa a disposizione dell'alienante.
Il terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione degli articoli 2697, 2907 c. c., 99, 163 e 164 c.p.c., risulta articolato sulle seguenti deduzioni.
A) La corte di appello, dopo aver rigettato la domanda risarcitoria proposta da essa ZZ per l'asserita assenza di colpa del AR, ha poi contraddittoriamente respinto la domanda di risarcimento danni avanzata da quest'ultimo riconoscendo infondate le causali dell'azione quanti minoris. La corte di merito, quindi, partendo dalla mancanza obiettiva. dei fatti addotti dal AR lo ha poi esonerato, da ogni responsabilità verso essa ZZ senza tener conto dell'impossibilità del riconoscimento del diritto di proprietà dell'acquirente in mancanza del previsto sinallagma contrattuale. Il AR, infatti, non ha corrisposto il prezzo per motivi non validi con obiettivo inadempimento come dedotto da essa ZZ con la domanda di risoluzione.
B) Il AR ha sempre concluso per l'accoglimento della quanti minoris senza mai precisarne l'entità e senza fornire la prova della diminuzione del prezzo, con conseguente irrilevanza della sua presunta buona fede mai invocata dall'acquirente e ravvisata dalla corte di merito ultra petitum.
Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 306, 310 e 340 c.p.c., si deduce che il marchi ha offerto la rinunci, agli atti del giudizio e non all'azione: tale rinuncia, quindi, non poteva essere ritenuta una valida proposta tale da giustificare il perpetuarsi del mancato pagamento del prezzo ed era priva dei requisiti prescritti per l'offerta formale. La Corte rileva l'infondatezza dei detti motivi che, per ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. ed interdipendenti riguardando, essenzialmente, l'asserito inadempimento del AR e la natura, oltre che le conseguenze, delle domanda da quest'ultimo proposta.
Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, nei contratti a Prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di lamentate inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente del sinallagma: tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile sede di legittimità se congruamente motivato (sentenze 1/3/1995 n. 2347; 28/10/1994 n. 8897 ). È inoltre compito del giudice del merito accertare, nel quadro complessivo dei rapporti e dei reciproci interessi dei contraenti, se l'inadempimento di una parte ( con una valutazione globale e non frammentaria del comportamento di detta parte sia talmente grave da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione per inadempimento non può infatti prescindere dalla valutazione del comportamento dell'obbligato e dell'importanza del suo inadempimento (sentenze di questa Corte 5/11/1997 n. 10844; 18/7/1997 n. 6618). Nel caso di specie la corte di appello, con motivazione appagante e persuasiva oltre che esente da vizi logici ed errori giuridici, ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo ed ha coerentemente affermato, sulla base di fatti qualificanti e nell'ambito dell'economia del rapporto, che il AR,. con la proposta domanda di riduzione del prezzo di acquisto, non ha implicitamente dichiarato di non voler adempiere atteso che la detta domanda è volta in direzione contraria "volendo conseguire la cosa ad un prezzo proporzionato al suo valore" ed è diversa dall'azione di esatto adempimento alternativa ed incompatibile con riferimento a quella di riduzione del prezzo. In particolare la corte territoriale, con insindacabile giudizio di merito, ha escluso che l'azione quanti minoris sia stata esercitata dal AR con intenti dilatori per giustificare il ritardo nell'adempimento.
La corte fiorentina è pervenuta alla detta conclusione, circa lo stato psicologico concernente la ravvisata buona fede del AR, dopo aver proceduto all'analisi dei dati accertati "in rapporto alla situazione fattuale al momento nel quale è stata proposta la domanda per verificare, con riferimento al parametro della buona fede, il grado di fondatezza o di speciosità della richiesta di riduzione", La corte di appello, al riguardo, non ha mancato di osservare che il lamentato vizio del bene in questione, relativo alla irregolare situazione edilizia per la costruzione abusiva del mezzanino, all'epoca della domanda "sussisteva realmente e che la più o meno esatta valutazione delle conseguenze giuridiche che ne potevano derivare, non può essere addebitata alla parte contraente come segno inequivoco della volontà di volersi sottrarre all'adempimento puntuale, specie quando non sia agevole la determinazione della portata delle pattuizioni contrattuali".
La corte territoriale ha quindi dato conto delle proprie valutazioni, circa gli elementi in fatto posti a base delle precisate conclusioni cui è pervenuta, con ampia e congrua motivazione, esaminando puntualmente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Nessuna contraddittorietà può poi ravvisarsi come sostenuto dalla ZZ nel terzo motivo di ricorso tra il rigetto della domanda di quanti minoris per la cui proposizione non è richiesta la precisazione dell'entità della pretesa diminuzione del prezzo avanzata dal AR e l'esclusione della colpa nell'inadempimento di quest'ultimo dell'obbligo di pagare l'intero prezzo. Infatti ben è compatibile il rigetto della domanda di riduzione del prezzo e la valutazione in ordine alla buona fede dell'attore al momento della proposizione di detta domanda.
È appena il caso di rilevare poi che, al contrario di quanto sostenuto dalla ZZ nel primo motivo di ricorso, il AR come risulta dalla parte narrativa dell'impugnata sentenza - non ha mai proposto la domanda ex articolo 2932 c.c. ma ha solo chiesto la dichiarazione di validità ed efficacia della vendita effettuata con la scrittura privata del 3/9/1988. con conseguente riconoscimento della facoltà di procedere alle formalità necessarie per la trascrizione della relativa sentenza. Peraltro, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, ben si può esperire l'azione di esecuzione e chiedere contemporaneamente e contestualmente la riduzione del prezzo (sentenze 18/6/1996 n. 5615;
17/11/1990 n.11126).
Nè si può addebitare all'acquirente AR (come dedotto dalla ricorrente nel secondo motivo ) di non aver provveduto, al fine di ottenere l'effetto traslativo del contratto, di procedere all'offerta formale del prezzo: tale offerta è infatti mal conciliabile con l'azione di esatto adempimento esercitata dal citato acquirente. D'altra parte il AR "non poteva pagare il prezzo senza ricevere il possesso dell'immobile acquistato. Inoltre la corte di appello ha rilevato, per escludere un inadempimento colpevole del AR, che quest'ultimo ha dimostrato - dopo l'inizio della controversia di voler adempiere e di essere disposto a pagare il prezzo convenuto senza alcuna riduzione.
È opportuno segnalare infine con riferimento al quarto motivo del ricorso principale che dell'asserita rinuncia agli atti del giudizio (e non all'azione) da parte del AR non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza.
Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'articolo 675 c.p.c. per aver la corte di appello ritenuto efficace il sequestro giudiziario senza tener conto che agli accessi eseguiti dall'ufficiale giudiziario non possono attribuirsi effetti interruttivi del termine di cui al citato articolo: infatti per primo atto di esecuzione deve intendersi quello da cui derivi un effettivo assoggettamento all'esecuzione di un bene del debitore. Nella specie, deduce la ricorrente, l'esecuzione non ha mai avuto inizio. Anche questo motivo è privo di pregio.
Correttamente la corte di appello ha ritenuto infondata la tesi della ZZ relativa all'asserita inefficacia del concesso sequestro per non essere stato eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, come prescritto, dall'articolo 675 c.p.c.. In proposito la corte di merito ha rilevato, in fatto, che la misura cautelare era stata concessa in data .22/2/1989 e che, prima della scadenza del detto termine di trenta giorni, il AR aveva eseguito il sequestro con esito negativo perché il nominato custode non aveva accettato l'incarico per cui il G.I., in data 22/3/1989 (ossia prima della scadenza del termine in questione aveva nominato altro custode il quale non aveva rifiutato il compito affidatogli essendosi limitato a chiedere chiarimenti in ordine all'ampiezza dell'attività da dover svolgere.
La decisione della corte fiorentina - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente - è ineccepibile e conforme al principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui, al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'articolo 675 c.p.c., è sufficiente dare inizio all'esecuzione (come appunto nel caso in esame) entro il termine di trenta giorni e ciò anche se l'esito è infruttuoso e venga, quindi, redatto un verbale negativo di sequestro, restando ferma la possibilità di compiere successivi ed ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida (in tal senso, tra le ultime, sentenza 29/11/1993 n. 11789). Con l'unico motivo del ricorso incidentale il AR denuncia la violazione degli articoli 184, 189 e 345 c.p.c. Deduce il ricorrente incidentale che la corte di appello ha errato nel confermare la decisione del tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da esso AR "per assoluta mancanza di prova, non essendo stata ribadita, in sede di precisazione delle conclusioni, l'istanza di ammissione della prova per testi articolata in precedenza. Sostiene in proposito il AR che le richieste istruttorie erano state formulate nella stessa udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e non, come invece affermato dai giudici del merito, in un'udienza precedente: la corte fiorentina, quindi, avrebbe dovuto considerare come inclusa nelle conclusioni anche la detta domanda di ammissione della prova per testi articolata contemporaneamente e contestualmente alle istanze conclusive, Il motivo non può essere accolto per la sua genericità e per la non dimostrata neanche tentata decisività dell'asserito errore in cui sarebbe incorsa la corte di appello nel non ammettere la prova testimoniale chiesta dal AR. Il ricorso incidentale è al riguardo carente e generico.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente, che deduce l'errata omessa ammissione delle chieste prove testimoniali, ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare sia il contenuto dei capitoli di prova formulati sia i fatti sui quali i testi avrebbero dovuto deporre da porre in correlazione con gli atti di causa e con le deduzioni dei contendenti nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo e della rilevanza della prova in quanto influente sulla domanda ed astrattamente idonea ad accertarne la fondatezza: solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare - sulla base esclusivamente delle deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative l'incidenza causale del lamentato errore commesso dal giudice del merito nonché la rilevanza e la congruenza delle prove testimoniali non ammesse.
Nella specie il AR, nel ricorso incidentale, non ha precisato il nome dei testi indicati ne' ha specificato i fatti (neanche esposti nei loro elementi essenziali.) oggetto della chiesta prova testimoniale ne' ha illustrato la decisività della detta prova in quanto afferente a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.
Il AR, infatti, non ha neanche tentato di dimostrare - attraverso l'analisi del contenuto dei formulati capitoli di prova - la sussistenza dei requisiti di specificità e di rilevanza della prova testimoniale richiesta e l'astratta decisiva validità del risultato di detta prova ai fini della soluzione della vertenza relativa alla proposta domanda risarcitoria.
Deve pertanto ritenersi non sussistente il necessario requisito della decisività e della rilevanza dell'asserito errore commesso dalla corte di appello nel non ammettere la *prova testimoniale chiesta dal AR del cui contenuto non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza.
In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Ricorrono giusti motivi in considerazione, tra l'altro, della reciproca soccombenza - per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999