Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10039 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 1 0039/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4972/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Presidente Giovanni Prestipino Cron22643 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 24 mag- Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere gio 2001 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IG, elettivamente domiciliata in Roma, via Marsala I.. 9, Ufficio centrale Legale dell'Associazione Invalidi e Famiglie Caduti F.S., presso gli avvocati Edoardo Di Bernardino e Francesco Vincenzo Papadia, che la rappresentano e difendono giusta delega n atti;
- ricorrente
contro
Società di Trasporti e Servizi Ferrovie DE TO S.p.A., in persona del procuratore speciale alle liti avv. Giancarlo Alvino, elettivamen- 2498 te domiciliata in Roma, via Ludovisi n. 35, presso l'avv. Gaetanɔ Veneto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 4016/98, decisa il 15 ottobre 1998 e pub- blicata il 3 dicembre 1998, resa dal Tribunale di Bari nel proce- dimento n. R.G. 2123/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 giugno 1992 CO IG vedova Di EO con- veniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giu- dice del Lavoro l'Ente Ferrovie DE TO al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio per il decesso del proprio marito, con ogni conseguenza di legge. Il Giudice adito, con sentenza in data 13 luglio 1995, accoglieva la domanda. Interponeva appello la società Ferrovie DE TO (tale divenuta a seguito di privatizzazione dell'Ente) e in esito il Tribunale ci Bari, con sentenza n. 4016/98, emessa in data 15 ottobre - 3 di- cembre 1998, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda ci parte attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la procura, rilasciata con atto autenticato dal nc - 2 taio Falcone il 26 maggio 1993, dall'avv. Antonio Lorenzo Necci, Amministratore Delegato della Società, in favore del dott. Raffae- le UB, era idonea a legittimare quest'ultimo a nominare avvo- cati e conferire agli stessi procura ad litem e pertanto il giudi- zio di appello era stato ritualmente introdotto. Osservava ancora che il CT nominato in grado di appello aveva escluso la sussistenza, del defunto, di qualsiasinell'anamnesi episodio di malattia cardio - vascolare e pertanto non era possi- bile ricollegare il decesso alla cardiopatia e sostenere la rela- zione con il servizio prestato. Avverso la sentenza, notificata in data 7 gennaio 1999, propone ricorso per cassazione CO IG, con atto notificato in data 8 marzo 1999; deduce due motivi. La società Ferrovie DE TO S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 15 aprile 1999 La ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 1704 CC, 75, 77, 83, 420 e 182 cpc;
si afferma che la procura Rubinc non è stata versata in atti;
la stessa, ancorchè riconosciuta re- golare dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4666 dell'anno 1998, dovrebbe esser considerata inficiata dal difetto di potere dell'Amministratore delegato, cui lo statuto sociale fa divieto di conferire procure ad litem se non per singoli giudizi. 3 La doglianza non è fondata. Premette la Corte che la così detta procura UB si rinviene nel fascicolo di parte della Società resistente e d'altro canto ad es- sa fa preciso riferimento la ricorrente, sia pure per sostenere che la stessa sarebbe stata rilasciata in carenza di potere e per- tanto è stato agevole per il giudice di appello l'esame del docu- mento ai fini della verifica della sussistenza, in capo al procu- ratore speciale, dei poteri che lo abilitano alla nomina del di fensore;
d'altro canto, in mancanza di contrari elementi si doveva presumere che il contenuto della procura in discorso fosse uguale a quello preso in considerazione, da questa Corte di legittimità, ed anche da vari Collegi di merito, in numerose altre controversie nelle quali la s.p.a. Ferrovie DE TO aveva assunto la quali tà di parte. In ordine alla validità di detta procura notarile si sono pronun- ciate le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza દ maggio 1998 n. 4666, ne hanno esaminato specificamente il contenu- to concludendo che al dottor UB erano stati attribuiti ade- guati poteri di rappresentanza non solo processuali ma anche so- stanziali;
sicché, in base ai principi enunciati dalle Sezione Unite, che questo Collegio condivide, deve ritenersi del tutto rituale il conferimento da parte del dott. UB di procura spe- ciale in favore dell'avvocato Gaetano Veneto per agire in grado di appello contro la CO IG. Nello stesso senso si è espressa questa Corte di legittimità con 4 numerose pronunce successive, (ex pluribus sent. 364 del 14 ger - naio 1999, sent. 545 del 23 gennaio 1999, sent. 3085 del 30 marzo 1999, sent. 3712 del 14 aprile 1999, sent. 8589 del 23 giugro 2000). La ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 12363 del 5 dicembre 1998 ed afferma che in quella sede sarebbe stata eviden- ziata l'inosservanza delle norme statutarie in tema di poteri de..- l'Amministratore delegato. Peraltro detta pronuncia non contiene alcun argomento utile a sostenere la tesi svolta dalla CO po..- ché in essa non si configura alcun contrasto о comunque divergen- za, sia pure limitata ad aspetti particolari, rispetto alla pro- nuncia delle Sezioni Unite n. 4666/1998. Invero la Corte, nella sentenza 12363/98, dato atto che il ricor- rente sostiene che lo statuto della Società FFSS consentirebɔe all'Amministratore Delegato di nominare procuratori per singoli giudizi e non per una generalità di cause, non prende in alcun modo posizione sull'argomento, che viene anzi riconosciuto non ri- levante poiché la società FFSS era allora convenuta e la validità della costituzione poteva solamente influire sul regime delle spe- se;
la questione, non rilevabile di ufficio siccome non attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, doveva quindi formare oggetto di ricorso mentre era stata sollevata solamente in memoria. È solo il caso di aggiungere, per completezza, che lo Statuto So- ciale e la delibera di nomina dell'Amministratore delegato, attri- 5 buiscono allo stesso la facoltà di nominare procuratore per sinco- le liti a mero scopo esemplificativo, non certo tassativo, come si desume dall'affermazione che sono conferiti allo stesso i poteri più ampi per la gestione della Società. Esattamente dunque il Tribunale ha affermato essere ammissib le l'appello. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione su un punto essenziale della controversia individuato nell'assenza di qualsiasi comparazione rispetto alle consulenze espletate in primo grado e nell'omesso esame da parte del CT del- la "copiosa documentazione esistente in atti". Osserva la Corte che il Tribunale ha in effetti usato una formu a- zione del tutto generica, facendo richiamo ad un "accurato esame clinico", certo non effettuato dal consulente in grado di appello, officiato molto tempo dopo l'exitus ed a "specifici esami strumen- tali", anch'essi mai compiuti per le stesse ragioni. Peraltro l'uso di una formula di stile, non attinente al caso pre- so in esame, non inficia la validità dell'argomentazione in prece- denza svolta con il richiamo al rilievo del Consulente tecnico of- ficiato dal Collegio di merito, nel senso che in mancanza di qual- siasi dato anamnestico circa una pregressa malattia cardiovascola- re non vi sono elementi per affermare che il decesso sia ricondu- cibile ad una cardiopatia dovuta a causa di servizio. Afferma il ricorrente che è stata così disattesa 'copiosa documen- 6 tazione presente in atti e peraltro, in violazione al principio ci autosufficienza, non richiama e neppure indica in modo analitico il materiale che il consulente di secondo grado avrebbe trascurato ed ancora non chiarisce in quale atto del giudizio di merito sa- rebbe stato prospettato l'insufficiente approfondimento, o il mar- cato esame, in ordine a detto materiale. Il rilievo non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revi- sione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non SOILO proponibili nuove questioni di diritto о temi di contesta- zione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne ne..-che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio 0, l'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di dirit o compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, L5 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, 1. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 feɔ- braio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, 1. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 7 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e terie- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 cli- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 24 maggio 2001 ما IL PRESIDENTE пей IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancalleria E ough 24 LUG 2001 R P U IL CANCELLIERE OSTA DI FOLLO, DI SA, TASSA L'ART. 10 M 8