Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 28930
CASS
Sentenza 27 maggio 2004

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Con l'istanza di revoca di una misura cautelare reale, ex art. 321, comma terzo cod. proc. pen., in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, non possono essere riproposti motivi già dedotti nel giudizio di riesame avverso il medesimo provvedimento e rigettati con decisione definitiva; inoltre, se l'istanza è presentata in dibattimento, non può essere fondata su elementi di prova consentiti, ma non ancora ritualmente acquisiti agli atti processuali.

La nozione di irripetibilità dell'atto coincide con l'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari e non va confusa con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto; sono pertanto irripetibili gli atti di osservazione e di constatazione di situazioni oggettive suscettibili di modificazione, espletati dalla polizia giudiziaria, i cui verbali possono concorrere a formare il fascicolo del dibattimento (Nel caso di specie, è stata ritenuta l'irripetibilità di un verbale di constatazione dello stato di mancata ultimazione di una costruzione abusiva, rilevante ai fini della determinazione della cessazione della permanenza del reato edilizio).

Commentario1

  • 1Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 28930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28930
Data del deposito : 27 maggio 2004

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