Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 2
Con l'istanza di revoca di una misura cautelare reale, ex art. 321, comma terzo cod. proc. pen., in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, non possono essere riproposti motivi già dedotti nel giudizio di riesame avverso il medesimo provvedimento e rigettati con decisione definitiva; inoltre, se l'istanza è presentata in dibattimento, non può essere fondata su elementi di prova consentiti, ma non ancora ritualmente acquisiti agli atti processuali.
La nozione di irripetibilità dell'atto coincide con l'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari e non va confusa con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto; sono pertanto irripetibili gli atti di osservazione e di constatazione di situazioni oggettive suscettibili di modificazione, espletati dalla polizia giudiziaria, i cui verbali possono concorrere a formare il fascicolo del dibattimento (Nel caso di specie, è stata ritenuta l'irripetibilità di un verbale di constatazione dello stato di mancata ultimazione di una costruzione abusiva, rilevante ai fini della determinazione della cessazione della permanenza del reato edilizio).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 28930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28930 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 706
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 7658/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AA, n. a Vallo della Lucania, il 13.6.1961;
avverso l'ordinanza 17.12.2003 del Tribunale per il riesame di Salerno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FAVALLI M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17.12.2003 il Tribunale per il riesame di Salerno rigettava l'appello proposto nell'interesse di NC AA avverso il provvedimento 11.11.2003 con cui il Tribunale monocratico di Vallo della Lucania aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso in data 16.5.2002 dal GIP. di quest'ultimo Tribunale in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt: 20, lett. b), legge n. 47/1985; 1, 4 e 14 legge n. 1086/1971; 17 e 20 legge n. 64/1974. Il sequestro ha ad oggetto una struttura edilizia completamente fuori terra composta da fondazioni, otto pilastri, due muri controterra, un solaio delle dimensioni di mt. 8,30 x 16,30 poggiante su pilastri e su uno dei muri controterra e due forni a legna, realizzati dall'imputata, anche con modifica della destinazione d'uso, in seguito a presentazione di denunzie di inizio attività (DIA.) originariamente relative alla realizzazione di un garage interrato ai sensi della legge n. 122/1989. Il Tribunale di Salerno - con ampio richiamo anche alle deduzioni già svolte in sede di rigetto dell'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento impositivo della misura di cautela reale - argomentava diffusamente circa la tipologia oggettiva delle opere sequestrate ed illustrava l'esistenza del fumus del reato edilizio contestato alla stregua sia della carenza dei presupposti e delle condizioni espressamente richiesti dall'art. 9 della legge n. 122/1989 sia dell'illegittimo esperimento dette procedure di DIA.
Rilevava, quindi, che già in precedenza era stata rigettata altra istanza di dissequestro e che non era intervenuto alcun elemento nuovo idoneo a comportare una diversa valutazione di quella già due volte operata in ordine al fumus dei reati ed alla finalità cautelare, di cui ribadiva l'attualità.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la NC, la quale ha eccepito:
a) violazione dell'art. 322 bis c.p.p., dovendo ritenersi sicuramente ammissibile l'ultima istanza di revoca della misura di cautela reale, poiché fondata su una relazione tecnica redatta da consulente di parte, costituente indubbio elemento di novità offerto alla vantazione del Tribunale;
b) violazione dell'art. 431 c.p.p., avendo il Tribunale fondato il provvedimento di rigetto su un atto di indagine indebitamente inserito nel fascicolo del dibattimento (verbale di accertamenti e rilievi urgenti in data 25.1.2002).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. In sede di istanza di revoca di una misura cautelare reale, ex art. 321, 3^ comma, c.p.p., non possono essere riproposti motivi che siano stati già dedotti in sede di riesame, ne' possono essere riproposte, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, richieste fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva.
Nei casi anzidetti, invero, sussistendo una pronuncia giurisdizionale non più soggetta a gravame intervenuta sulle medesime questioni, è configurabile una preclusione processuale alla reiterazione delle deduzioni e richieste già dedotte.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato, in proposito:
- che le ordinanze impugnabili, qualora siano state impugnate e si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta con sè il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Cass., Sez. Unite pen., 12.11.1993, Galluccio);
- e, con riferimento alle misure cautelari personali, che una preclusione alla revoca della misura può formarsi solo a seguito delle pronunzie emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze applicative delle stesse e riguarda le questioni trattate in forma sia esplicita che implicita (Cass., Sez. Unite pen., 28.7.1994, Buffa).
Nella fattispecie, risulta dal provvedimento impugnato che la NC, dopo il rigetto dell'istanza di riesame:
- già in data 4.4.2003, aveva avanzato istanza di dissequestro, corredata da una relazione tecnica a firma dell'ingegnere Pappalardo, con cui aveva prospettato che: i lavori di cui alla contestazione erano stati eseguiti non da lei bensì dal suo genitore frattanto deceduto;
i lavori erano ultimati già all'epoca del primo accertamento, sicché non poteva profilarsi alcuna fondata esigenza di cautela;
-- con l'ulteriore istanza di dissequestro del 28.10.2003 (quella che riguarda la presente impugnazione) aveva altresì prospettato - attraverso l'allegazione di un'ulteriore consulenza tecnica di parte a firma dell'ingegnere Abate - che l'unica violazione effettivamente riscontrabile, ma comunque pur sempre imputabile al genitore defunto, riguardava le dimensioni dell'opera ed era sanzionabile soltanto in via amministrativa in quanto l'intervento edilizio, per la sua tipologia, era in ogni caso sottratto al regime del permesso di costruire e riconducibile a quello della mera denuncia di inizio dell'attività.
In entrambi i casi le richieste di dissequestro sono state rigettate sul rilievo che i lavori edilizi risultavano "in corso d'opera" dal verbale di accertamenti urgenti redatto in data 25.1.2002 dalla polizia giudiziaria di Vallo della Lucania. Il Tribunale monocratico, inoltre, ha argomentato di non potere valutare la relazione redatta dall'ingegnere Abate, allegata all'istanza di dissequestro, poiché non ancora acquisita al giudizio in corso di trattazione.
2. Deve ritenersi, pertanto, una mera petizione di principio la ricorrenza di un effettivo completamento delle opere abusive, risultando invece allo stato, in punto di fatto, che - alle date non solo del 25 gennaio ma anche del 9 maggio 2002 - "non erano stati ancora eseguiti i lavori di tompagnatura, pavimentazione ed impiantistica".
Va ricordato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la permanenza del reato edilizio cessa soltanto con la ultimazione effettiva dei lavori, che deve farsi coincidere con l'ultimazione di tutte le opere del fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi (vedi, tra le tante pronunzie, Cass., Sez. 3^, 3.8.2000, n. 8775, Schiazza). Il giudizio sulla responsabilità personale dell'imputata (che pur risulta essersi inserita in un'articolata reiterazione di denunzie di inizio dell'attività) resta ovviamente demandato al giudice della cognizione, ma l'immanenza delle esigenze di cautela non è influenzata dall'imputabilità soggettiva della condotta illecita. Va affermato, altresì, il principio che, allorquando una istanza di revoca di misura cautelare reale viene presentata al giudice del dibattimento, essa non può fondarsi su elementi di prova consentiti ma non ancora ritualmente acquisiti agli atti processuali, poiché ciò si traduce nella mancata osservanza delle disposizioni di legge che disciplinano l'ammissione e l'acquisizione delle prove (artt. 190, 468 e 495 c.p.p).
3. Con il secondo motivo di gravame si eccepisce che non avrebbe potuto essere allegato al fascicolo del dibattimento, e sarebbe perciò inutilizzabile, il "verbale di accertamenti urgenti e rilievi urgenti" redatto dalla polizia giudiziaria in data 25.1.2002, a distanza di oltre due settimane da un'ispezione dei luoghi, disposta dal P.M. ed eseguita l'11.1.2002, in occasione della quale sarebbero state verificate "la inesistenza di attività edificatoria in corso e la mancanza di opere di recente fattura".
La difesa prospetta che il secondo verbale, illegittimo poiché redatto in assenza di contraddittorio, attraverso l'attestazione che il manufatto si presentava "in corso di opera", si porrebbe incongruamente in contrasto con quel primo accertamento, compiuto in presenza del difensore, da cui emergeva che non vi erano lavori in corso di esecuzione.
Deve premettersi, al riguardo, che il concetto di mancata ultimazione dell'opera, significativo ai fini della determinazione della "permanenza" del reato edilizio - in ipotesi (corrispondente a quella in esame) in cui non risulti dimostrata la definitiva interruzione dei lavori, per abbandono degli stessi - è ben diverso da quello di attività edificatoria in atto, stante l'assoluta irrilevanza di una sospensione temporanea dell'attività medesima.
La doglianza anzidetta è inoltre infondata, poiché l'atto di cui si contesta l'utilizzabilità appare inserito nel fascicolo del dibattimento secondo la previsione dell'art. 431, 1^ comma - lett. b), c.p.p. e devono considerarsi irripetibili gli atti descrittivi di situazioni oggettive suscettibili di modificazione, tra i quali rientrano quelli della polizia giudiziaria e del pubblico ministero attinenti a perquisizione, sequestro, accertamenti e rilievi. Il concetto di irripetibilità coincide con quello di impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e non va confuso con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto, cosa ben diversa dalla non ripetibilità dell'originaria attività materiale eseguita, che esiste e si esaurisce nel momento stesso in cui viene compiuta: non può dubitarsi, pertanto, circa l'assunzione dei connotati di irripetibilità anche degli atti di osservazione e di constatazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini (vedi Cass., Sez. 1^, 8.8.2000, n. 8860). Dal provvedimento impugnato emerge, infine, resistenza di un ulteriore accertamento, eseguito in data 9 5.2002, in relazione al quale nessuna osservazione ha proposto la difesa.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 127, 607 e 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro Cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004