Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata previsto per la concessione dei permessi premio ai condannati, deve tenersi conto dell'effettiva durata dell'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2008, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/12/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3654
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 026335/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN RE, N. IL 26/09/1970;
avverso ORDINANZA del 30/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 30.6.2008, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo contro il provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta presentata da AI FR al fine di ottenere la concessione di un permesso premio, essendo insussistente la condizione dell'avvenuta espiazione di un quarto di pena.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sul rilievo che ricorrevano le condizioni per l'accoglimento della domanda di permesso premio. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Deve premettersi che il tribunale di sorveglianza ha dato adeguatamente conto, con motivazione immune da errori logici e giuridici, delle specifiche ragioni che hanno portato alla pronuncia di inammissibilità della domanda di permesso premio, rilevando che il condannato ha espiato la pena inflittagli in misura inferiore ad un quarto e che, quindi, non sussiste la condizione prescritta dall'art. 30 ter cvp. C.p., comma 4, lett. b) Ord. Pen.. Ciò posto, poiché la disposizione da ultimo indicata fa riferimento alla pena "espiata", è da ritenere che il quarto debba essere calcolato tenendo conto dell'effettiva durata dell'esecuzione, le censure formulate dal ricorrente devono considerarsi manifestamente infondate, onde il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge processuale, con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 110 febbraio 2009