Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 49492
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Sentenza 29 ottobre 2003

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In materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626/1994, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e di informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ., norma "di chiusura" del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Nella fattispecie, relativa alla responsabilità del preposto che non aveva impedito un'operazione pericolosa, la Corte ha sottolineato come la condotta si appalesa colpevole proprio in considerazione del fatto che il soggetto si era allontanato dal luogo dell'incidente pur sapendo che gli operai sarebbero ricorsi a mezzi di azione pericolosi per affrettare i lavori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 49492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49492
    Data del deposito : 29 ottobre 2003

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