Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626/1994, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e di informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ., norma "di chiusura" del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Nella fattispecie, relativa alla responsabilità del preposto che non aveva impedito un'operazione pericolosa, la Corte ha sottolineato come la condotta si appalesa colpevole proprio in considerazione del fatto che il soggetto si era allontanato dal luogo dell'incidente pur sapendo che gli operai sarebbero ricorsi a mezzi di azione pericolosi per affrettare i lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2003, n. 49492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49492 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. DE BIASE ARCANGELO CONSIGLIERE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SÌ IU N. IL 28/04/1941;
avverso SENTENZA del 24/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Enrico FALCOLINI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SÌ IU è stato condannato dal Tribunale di Monza, 14 novembre 2001, alla pena di mesi otto di reclusione, doppi benefici, quale responsabile del reato di cui all'art. 589 Cp commesso per colpa, con violazione delle norme antinfortunistiche (comma secondo).
Fatto accertato in Biassano, addì 4 maggio 1996.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 24 ottobre 2002, ha riformato quella prima sentenza solo quoad poenam, riducendo la sanzione a mesi quattro di reclusione, e confermando nel resto. Quel secondo giudice è stato chiamato, in particolare, a pronunciarsi sulla tesi difensiva della carenza del nesso di causalità che sarebbe stato interrotto dal comportamento abnorme della vittima che scelse di praticare il rivestimento di verniciatura al pesante macchinario dopo averlo sollevato a mezzo di funi la cui capacità a sostenerne il peso, anche per un indimostrato stato di usura, era evidentemente insussistente.
Ha compiutamente risposto, La Corte di merito, facendo propria la argomentazione del Giudice di primo grado che aveva già adeguatamente esaminato tale profilo in sentenza, respingendo la tesi in questione sulla sintetica ragione che, invece, era ben prevedibile che, attesa l'urgenza rappresentata al lavoratore, questi ricorresse ad una procedura pericolosa del tipo di quella che ne causò la morte, procedura che era compito dell'imputato di impedire.
Esaminando le doglianze ulteriori formulate in appello, ha quindi riaffermato la posizione di garanzia costituita in capo all'imputato per effetto della sua posizione di preposto, fra l'altro, a quella particolare fase della lavorazione;
ed ha, anzi, smentito le argomentazioni tendenti a dimostrare che egli contrattualmente non vi fosse tenuto, anche per il suo asserito, mancato obbligo di presidiare il posto di lavoro nella giornata semifestiva del sabato. Ciò - secondo la tesi difensiva - proprio sulla base del contratto di diritto privato che legava l'imputato all'azienda, e che prevedeva espressamente tale possibilità ed addirittura, con puntigliosa descrizione, la retribuzione spettante per tale prestazione straordinaria.
Ciò, a parere della Corte territoriale, anche sulla base della osservazione secondo la quale, inoltre, l'organizzazione aziendale non prevedeva delega formale di responsabilità ad alcun soggetto, e tanto meno al UG, direttore responsabile del settore produttivo, non interessato per altro al presente procedimento. Con la conseguenza, invece, che la responsabilità appartenesse quanto meno anche (se non soltanto) al SÌ in quanto responsabile tecnico del settore, il quale, la mattina del fatto, impartite alcune disposizioni circa la esecuzione del lavoro (che avrebbe dovuto essere velocizzata ai fini di una immediata consegna) aveva abbandonato lo stabilimento.
Ha poi escluso, quel secondo Giudice, la dedotta violazione della norma di cui all'art. 521 Cpp, negando la radicale immutazione del fatto sì da violare il diritto di difesa dell'imputato, indicando la giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che fa consistere tale vizio nel radicale stravolgimento del fatto, talché l'imputato non sia stato messo in condizione di difendersi e controdedurre in ordine ad un elemento costitutivo del fatto contestato. Cosa che, nel caso di specie, non si è verificata.
In fine, e valorizzando alcune circostanze oggettive e soggettive, e particolarmente lo stato di incensuratezza dell'imputato, ha aderito alla richiesta di una sostanziale riduzione di pena nella misura qui prima indicata.
Ricorre il SÌ riproponendo il tema della causalità specifica, con riferimento al comportamento imprudente ed abnorme della vittima, condotta che avrebbe risolto il nesso ex art. 41 Cp, invocando, invece, la previsione di quel secondo comma.
Inoltre argomenta, in relazione alle previsioni di cui al D. L.vo n.626/94, a sostegno della mancata posizione di garanzia in capo al
SÌ. Questione in ordine alla quale denuncia anche carenza di motivazione.
Argomenta, inoltre, a margine, in ordine all'affermato errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito avendo ritenuto implicata la posizione di responsabilità nella mera qualità di sovrintendente alla esecuzione dei lavori rivestita dall'imputato. Denuncia, in fine, violazione del principio di legalità posto che il venir meno all'obbligo del controllo dei lavoratori, anche fuori orario di lavoro, e fuori da obblighi contrattuali privati, si risolve in previsione di responsabilità al di fuori di una previa, espressa, previsione di legge penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento perché infondato in tutti i suoi motivi. Premesso che non può proporsi il ricorso per Cassazione sulla base delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendo, tali motivi, considerarsi non specifici (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. Il, n. 24296/2003, Curcillo), deve appena osservarsi, in ordine al primo motivo di ricorso, che non era affatto imprevedibile che la vittima ricorresse al sollevamento del macchinario onde rendere più agevole, e "velocizzare", come richiesto dalla proprietà e per essa dallo stesso imputato, la fase di completamento del lavoro. La mancanza di tale requisito (della imprevedibilità della condotta del dipendente) non consente di ritenere integrata la eccezionale ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 41 Cp, non sostanziandosi, tale condotta, in causa sopravvenuta ed autonomamente idonea a determinare l'evento. Ove l'imputato non avesse abbandonato, per altro, il luogo di lavoro, certamente avrebbe impedito quella manovra imprudente, dalle conseguenze tragiche.
Ma tali argomenti sono stati già affrontati e compiutamente risolti già nei giudizi di merito, e la sentenza impugnata si mostra sui punto del tutto esauriente e convincente, avendo, a parte il richiamo alla motivazione di primo grado pur consentita, esposto le ragioni del convincimento in maniera del tutto corretta, e nel rispetto delle disposizioni di legge che presiedono all'obbligo della motivazione.
È bene, inoltre, chiarire che il citato D. Lvo n. 626/1994, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria del tutto sconosciuta prima della sua introduzione, non esime per nulla il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e di informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperarsi al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 CC, norma "di chiusura" del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale condotta, dovuta certamente, non è assolta da chi, a conoscenza, per di più, del maggiore rischio insito nella richiesta di abbreviazione di tempi di lavorazione, una volta fornite generiche indicazioni in ordine alla normale prassi da seguire, si allontani dal luogo di lavoro senza controllare in che termini si vada poi a sostanziare la richiesta concentrazione dei tempi di lavorazione che presuppone, in re ipsa, deroghe alle procedure normali (diversamente opinando, sarebbe stata del tutto inutile una richiesta di rapidità, laddove le procedure avessero rispettato i normali canoni già noti e praticati). E del resto, come asserisce lo stesso ricorrente, la invocata disciplina di cui a D. Lvo n. 626/94 implica la necessità che il lavoratore cooperi, insieme a tutti gli altri soggetti, al prevenire i rischi di infortunio sul luogo di lavoro, adoperando la "normale diligenza" astenendosi dal compiere di propria iniziativa operazioni pericolose, il cui carattere di rischio il singolo addetto sia in grado, però, di conoscere e valutare;
ciò che è escluso tutte le volte in cui l'imposizione di una tempistica abbreviata esige di per sé di "sorvolare" su tale prudenza, avventurandosi così in manovre la cui pericolosità un lavoratore può anche sconoscere, non rientrando nelle proprie nozioni tecniche. Come si è puntualmente verificato nel caso di specie. E dunque l'argomento non può trovare ingresso ed accoglimento, a giustificazione della grave negligenza di cui invece il SÌ si è reso responsabile in primo luogo nell'assecondare la richiesta di velocizzazione del lavoro -sempre foriera di potenziamento del rischio - e poi non controllando in qual modo (e con quale pericolo) a tale velocizzazione sarebbero dovuto pervenire i sottoposti. Cosicché rimane esclusa, anche per la mancanza di autonomia della causa sopravvenuta (ricadendo proprio nella esecuzione del lavoro ordinato, sia pure secondo modalità impropria) la ipotesi, richiamata in maniera per vero del tutto fuorviante, di cui al secondo comma dell'art. 41 Cp. Quanto alla posizione di garanzia del SÌ, va detto che costui, quale preposto (e tale è qualifica di fatto, e non giuridica, né tipizzata, come si vorrebbe, dal D. L.vo n. 626/94, per escluderla dal novero delle responsabilità, in mancanza di formale delega di funzioni in ordine alla sicurezza) alla fase di lavorazione nell'ambito della quale si verificò l'infortunio mortale, o comunque soggetto dotato dei poteri di organizzazione del lavoro (poteri che egli pienamente svolse anche quella mattina, impartendo, egli e non altri, disposizioni circa la esecuzione della fase finale del lavoro), bene è stato considerato in posizione di debito di garanzia perché al SÌ, e non ad altri, spettava, conseguentemente agli ordini impartiti, di verificarne le modalità di esecuzione. Non certo al responsabile della sicurezza, figura nemmeno esistente nell'organigramma aziendale (ma la cui mancata istituzionalizzazione non vale certo ad escludere la responsabilità di altri soggetti, come il SÌ), né al datore di lavoro che tali mansioni (di direzione dello specifico settore) aveva delegato al SÌ - il quale tali mansioni esercitava anche di fatto - e né ad altre figure pure richiamate dal ricorrente, la cui responsabilità avrebbe potuto semmai concorrere insieme a quella del SÌ, ma senza in alcun modo escluderla per il sol fatto che egli era il capo diretto e riconosciuto degli operai addetti al settore ove si verificò l'infortunio.
Quanto fin qui osservato, è sufficiente a fondare una decisione di rigetto di tutte le censure formulate in ricorso, dovendosi ritenere assorbita, nell'ambito della sopra esposta motivazione, ogni altra censura;
con la sola eccezione di quanto qui di seguito. Nella, in vero, non agevole articolazione di quelle che il ricorrente definisce come "argomentazioni" ,vi è un punto (5) riservato alla esplicazione della dedotta ed enunciata violazione del principio di legalità.
Tale violazione il ricorrente fa consistere (anche sotto il profilo della carenza di logica motivazione) nell'aver esteso, il Giudice di merito, "responsabilità d'impresa quale violazione dell'obbligo di vigilanza sui lavoratori, che vada oltre l'orario di lavoro ed addirittura la presenza in azienda", ad un lavoratore con contratto "parasubordinato". Egli sostiene che, per contro, tale "obbligo, considerate le conseguenze sul piano penale, deve essere normativo e tassativo, pena la violazione del principio di legalità...", ragione per la quale avrebbero errato i primi Giudici assimilando la figura del lavoratore parasubordinato a quella del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti, facendolo destinatario della posizione di sicurezza. Tale obbligo sarebbe gravato, invece, sul direttore generale o sul datore di lavoro, insomma su figure apicali, e non sul SÌ, dal momento che costui rivestiva una posizione del tutto marginale.
La sentenza impugnata è, sul punto, quanto mai puntuale affermando che "Il SÌ è stato correttamente ritenuto responsabile... non solo perché aveva il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, ma anche perché pacificamente risulta (ed è lo stesso imputato ad ammetterlo) che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro".
Quale, dunque, che fosse il rapporto di lavoro privato che legava il ricorrente alla azienda, certo è che tale rapporto era caratterizzato sia dal potere gerarchico superiore rispetto ai lavoratori subordinati, e sia dal fatto che tale potere egli aveva concretamente esercitato (ed esercitava) rispetto al settore ove si è verificato l'infortunio, avendone assunto la responsabilità sotto ogni profilo, ivi compresa la responsabilità della sicurezza;
responsabilità, quest'ultima, che, in mancanza di specifica delega nei modi e termini di cui al D. Lvo n. 626/94, fa capo al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti alle varie fasi in cui consistono i cicli di lavorazione. Né, va detto, la esistenza di un responsabile per la sicurezza, costituito nei modi e nelle forme di cui al citato D. Lvo n. 626/94 è tale, ex sé, da esimere da responsabilità concorrente, o eventualmente anche autonoma, di altri soggetti che in qualche modo siano investiti di poteri direttivi o di ingerenza nella lavorazione (secondo i principi generali dell'ordinamento penale), posto che funzione essenziale del responsabile per la sicurezza - la cui istituzione ed i cui compiti sono individuati nei termini di cui agli artt. otto, comma secondo ed art. nove del decreto legislativo n. 626/94 - è quella di assicurare il rispetto del documento di rischio, di provvedere ad "educare" i lavoratori ad una politica della prevenzione dei rischi, ma non certo quello di impartire disposizioni in ordine alla esecuzione dei processi lavorativi nel cui espletamento è comunque sempre necessario attivare, da parte dei soggetti a ciò addetti (preposti o delegati alle funzioni, ed addetti) le norme prudenziali specifiche (date dal documento di rischio, dalle direttive conseguentemente ricevute, e da norme specifiche, quali, appunto, quelle di cui al DPR 547/1955 tuttora vigente ove non derogato dalle successive norme), nonché quelle generiche di diligenza, perizia e prudenza. Norme che, tutte insieme, concorrono a realizzare una idonea prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tanto più tale comportamento "responsabile" è richiesto, in assenza dei presidi configurati dalla disciplina generale di cui al ripetuto decreto legislativo quadro n. 626/94.
Tale sistema, così delineato, configura la generale responsabilità di tutti i soggetti investiti di funzioni gestionali, direttive e comunque organizzative nell'ambito della ripartizione dei compiti, in azienda (datore di lavoro, in primo luogo, ma anche soggetti da questi delegati) nei termini di cui all'art. 2087 CC, che, come detto, costituisce "norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate...atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori" dalla lesione della integrità fisica e psichica nell'ambiente di lavoro" (Cass. civ. sezione lavoro, 22 marzo 2002, n. 4129). Deve dunque concludersi per il rigetto anche della specifica doglianza. Al rigetto del ricorso, in tutti i suoi motivi, segue la soccombenza per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 CPP, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CACELLERIA IL 31 DICEMBRE 2003.