Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Come. ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.m06964 /02 Ogge tto Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente R.G.N. 5362/99 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere 19652 Cron. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' FITTIPALDI - Rel. Consigliere Ud. 28/01/2002 Dott. Onofrio - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. CESARE 95, presso l'avvocato CUTELLE' PANCRAZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUTELLE' ANDREA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CONSORZIO DI MARSIA, in persona del Presidente pro elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. tempore, 68, presso l'avvocato MELONI FRANCO, che lo BUOZZI rappresenta e difende, giusta2002 procura speciale per Roma rep. n. 14675 del 208 Notaio Giuseppe Pennacchio di 1 14.3.1994; controricorrente avverso la sentenza n. 73/98 del Giudice conciliatore di ROMA, depositata il 13/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cutellè Pancrazio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 4/3/99 ed il 19/3/99 e depositato il 24/3/99, la signora IO MA, nel 1994, proponeva, innanzi al giudice conciliatore di Ro- ma, opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Con- sorzio di Marsia per il pagamento di contributi consor- tili dovuti per il servizio di vigilanza istituito con delibera del 16/4/91. Allo scopo, la opponente deduce- va: a) la nullità del decreto, conseguente all'inammis- sibilità dello stesso ricorso, stante il difetto di prova scritta, posto che ai consorzi costituiti fra proprietari di immobili, per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, non sareb- 2 bero estensibili le disposizioni in tema di condominio, per il che il legale rappresentante del consorzio da parificarsi alla stregua di un'associazione non ricono- sciuta - non potrebbe avvalersi dell'art. 63 delle di- sposizioni di attuazione del c.c.; b) la nullità asso- luta ed insanabile sia della delibera assembleare del 18/1/93 che aveva approvato la ripartizione della spe- sia di quella con la quale era stato istituito il sa, servizio di vigilanza, non essendo quest'ultimo contem- plato fra gli scopi espressi nell'art. 2 dello Statuto, essendo esso consorzio nato quale ente destinato a pre- siedere e coordinare la urbanizzazione della località di Marsia, e non già per l'istituzione di servizi a tu- tela (come evincentesi dalla delibera) dei singoli qua- li la guardiania;
compito non spettante neppure ad un'assemblea condominiale;
c) un aspetto aggiuntivo di nullità, conseguente al profilo per cui la norma statu- taria attribuiva ai delegati stessi il potere di auto- rizzare impegni di spesa che comportassero un onere complessivo, in uno stesso esercizio, non superiore a lire 150.000.000 (limite decisamente superato con la delibera in questione); d) un ulteriormente aggiuntivo profilo di nullità, conseguente all'arbitrarietà del- l'approvazione dei criteri circa il riparto delle spese relative al servizio di guardiania, non essendo regola- mentato dallo statuto un criterio di ripartizione di spese con le relative tabelle millesimali, dal che la necessità dell'unanimità degli associati (profilo reso ancor più rilevante dall'arbitraria esclusione, dalla contribuzione, dei proprietari di aree non edificate); e) un ancora ulteriore profilo aggiuntivo di nullità, derivante dalla violazione degli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto, posto che: quanto all'art. 9, questo prevede- va, sì, la delegabilità dei poteri dell'assemblea gene- rale all'assemblea dei delegati, ma a tal fine rendeva occorrente il 25% dei voti favorevoli sul numero com- plessivo dei voti spettanti a tutti i consorziati, laddove invece l'assemblea dei delegati aveva delibera- to con soli 69.038 voti%;B quanto all'art. 11 ( preveden- te la validità dell'assemblea dei delegati, solo con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà dei de- legati non consiglieri, ed in seconda convocazione, di almeno un quarto dei suddetti delegati), l'assemblea dei delegati aveva deliberato con la presenza di un nu- mero di delegati non consiglieri del tutto inferiore ( 8 su 35 ); quanto all'art. 12, l'avvenuta violazione della previsione di cui al punto 10 secondo la quale le delibere dell'assemblea dei delegati debbano essere as- sunte con la maggioranza del 25%; f) la circostanza per cui tutti i consiglieri e gli amministratori del Con- sorzio, compreso il Presidente, erano stati rinviati a giudizio per falsità e truffa ai danni del consorziati con riferimento alla disinvolta contabilità e alla ge- stione. Si costituiva in giudizio il consorzio opposto, il quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. All'esito, il giudice conciliatore rigettava l'op- posizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando: a) come il consorzio non avesse richiesto ingiunzione né ex art. 642 c.p.c., né ex art. 63 disp. att. C.C.; b) come l'art. 633 c.p.c., nel fissare le condizioni di ammissibilità del ricorso per d.i., non escluda esplicitamente alcun soggetto creditore dalla facoltà di chiedere l'ingiunzione, purché dia prova scritta del credito;
c) come costituisca ius receptum quello relativo all'atipicità dei consorzi di urbaniz- zazione, ed in ordine al loro caratterizzarsi con ele- menti misti, discendenti sia dalle connotazioni delle associazioni non riconosciute ( in ragione del rapporto interessi ), sia daassociativo e della comunanza di connotazioni aventi più propriamente carattere di rea- lità ( esprimentesi sia a livello del titolo di parte- cipazione , sia e soprattutto a livello dei vincoli di reciproco asservimento dei fondi consorziati); d) come da ciò discenda l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 36 c.c. relativa agli accordi interni fra gli associati;
accordi interni in relazione ai quali l'opponente non aveva provato alcuna violazione statu- taria nella richiesta di ingiunzione;
e) come, nella fattispecie dovesse altresì intendersi applicabile, per analogia, la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1137 C.C. il quale dispone che l'impugnativa delle delibere debba essere proposta, a pena di deca- ( deldenza, nei trenta giorni dalla data di adozione che l'opponente non aveva dato prova ). Ricorre per Cassazione la IO sulla base di 4 motivi. Resiste, con controricorso, il consorzio di Mar- sia. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso come vada ribadito ancora una volta come, contro le sentenze emesse dal Conciliatore ai sensi dell'art. 113 c.p.c. nel testo di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399, il ricorso per cassazione si rendesse proponibile solo nelle ipotesi di violazio- : ne delle norme processuali, delle norme costituzionali e dei principi regolatori della materia, il ricorso proposto dalla IO non può, conseguentemente, trovare alcun ingresso. Ed infatti esso si rivela, tanto per incominciare, del tutto inammissibile con riguardo al I ed al II mo- tivo ( con i quali la ricorrente deduce, rispettivamen- te, OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ( art. 360 n. 5 relazione agli artt. 132 n. 4, 633, 634 e 642 in c.p.c., nonche' agli artt. 63 e 118 disp. att. c.c.) e NULLITA' DELLA SENTENZA ( art. 360 n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonché VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, PER AVER RITENUTO AMMISSIBILE IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AD ISTANZA DEL CONSORZIO SEDICENTE CREDITORE ( art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c., 63 disp. att. c.c e art. 14 delle preleggi al c.c.). Ed, infatti, da un lato, nessuna violazione né delle norme processuali né di principi costituzionali o regolatori della materia dei consorzi è dato di rinve- nire nell'avere - del tutto ineccepibilmente, fra l'al- il conciliatore ritenuto aperto anche ai consor- tro - zi fra i proprietari di immobili l'accesso alla proce- dura monitoria di cui agli artt. 633 e ss c.p.c.. Quan- to poi alle doglianze sollevate intorno ad un dedotta- mente indebito utilizzo della disciplina di cui agli 7 artt. 63 disp. att. C.C. e 642 c.p.c., ogni ulteriore considerazione si rende assorbita dalla osservazione per cui lo stesso contenuto testuale della impugnata sentenza smentisce che qualsivoglia applicazione delle disposizioni in esame sia stata operata dal giudice conciliatore di Roma, posto che il decreto non risulta essere stato munito della clausola di provvisoria ese- cutività. E quanto, infine, ai profili relativi alla idoneità - in concreto - della documentazione offerta dal consorzio ( i piani di riparto delle spese approva- ti in sede assembleare ? ), ad esaurire i termini di una prova scritta, idonea a sorreggere la emissione, in via ordinaria, del decreto ingiuntivo, prima, ed il ri- getto della opposizione, poi, trattasi di profilo di puro merito il cui esame è del tutto precluso in questa sede d'altronde, la stessa ricorrente si limita a de- durre una generica irriferibilità della disciplina con- dominiale alla tematica dei consorzi;
irriferibilità la quale, oltre a non involgere di per sé i principi rego- latori della materia consortile e condominiale, trova smentita in numerose pronunce di questa Suprema Corte le quali hanno avuto, invece, espressamente e ripetuta- mente a sancire, proprio la estensibilità della norma- tiva in tema di condominio, ai consorzi costituiti fra proprietari di immobili per la gestione delle parti e 8 dei servizi comuni ( vedi, da ultima, in tal senso, Cass. n. 3665/2001). Non miglior sorte meritano i motivi III e IV, con i quali la ricorrente lamenta, rispettivamente, OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU ALTRO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ( art. 360 n. 5 PUNTO c.p.c. in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c., 21, 23, 36, 1135 E 1137 C.C. ), nonché VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, PER AVER RITENUTO COME ANNULLABILE UNA DELIBERA CHE INVECE ERA RADICALMENTE NULLA SOTTO UN TRIPLICE ASPETTO ( art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 21, 23, 1135 e 1137, non- ché 1362 e 1363 c.c., per omessa ed errata interpreta- zione dello statuto ). Ed infatti, ribaditi -ancora una volta i limiti propri al sindacato della corte di cassazione avversO le sentenze del conciliatore, per il che ad esempio - con riguardo ad esse, il vizio di motivazione non può venire in considerazione se non sotto il profilo del difetto assoluto e radicale, va sottolineato come, an- che con riguardo ai motivi in questione, vada dichiara- ta l'inammissibilità del ricorso, atteso che le do- glianze, laddove si indirizzano a censurare il supposto malgoverno degli artt. 21, 23, 1135, 1137, 1362 e 1363 c.c. in relazione alla, dedotta, mancata valutazione di 9 supposte violazioni di dedotte disposizioni statutarie del consorzio di Marsia, e dei conseguenti riflessi delle violazioni in questione, di tutta evidenza non tendono a sollecitare una verifica dell'avvenuta appli- cazione dei principi regolatori della materia ( non po- tendo di certo ascriversi a questi neppure la sottoli- neata distinzione fra delibere assembleari nulle ed an- nullabili ), né tanto meno delle norme costituzionali. Quanto poi alle doglianze sollevate invocando la supposta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si rende del tutto evidente come, con esse, al di là del- l'apparente denuncia della violazione di norme proces- suali, la ricorrente non faccia altro che - ancora una volta - sollecitare un sindacato sulle valutazioni del- le prove compiute dal giudice conciliatore, del tutto precluso a questa Corte. Il ricorso va pertanto rigettato. Ricorrono, peraltro, giusti motivi per la compensa- zione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della 1 se- zione civile della Suprema Corte di cassazione del 28 gennaio 2002. Il consigliere estensore Il Presidente 10 % pegue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAG. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo б бного IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo Кайе эт ного