Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3665
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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Le disposizioni in materia di condominio - e non quelle in tema di associazioni non riconosciute - possono legittimamente considerarsi applicabili al consorzio costituito tra proprietari d'immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo indiscutibilmente il consorzio alla categoria delle associazioni, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti, ed assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione contenuta nelle norme statutarie.

Commentario1

  • 1Il recesso dal consorzio di urbanizzazione
    Cristina Vanni · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2022

    Indice Il consorzio di urbanizzazione Natura giuridica Prassi giurisprudenziali Il recesso del consorziato Clausola di esclusione del recesso: ammissibile 1. Il consorzio di urbanizzazione Attraverso il consorzio di urbanizzazione, i proprietari di terreni situati in aree destinate ad insediamenti industriali, abitativi o turistici, si associano, al fine di realizzare su tali aree i servizi e le opere imposte dalla normativa urbanistica. La normativa urbanistica prevede, quale condizione per consentire lo sfruttamento edilizio dei comparti edificatori, definiti dall'art. 870 c.c., intese come unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, la realizzazione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3665
Data del deposito : 14 marzo 2001

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