Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 35310
CASS
Sentenza 7 giugno 2011

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In tema di atti del P.M. (nella specie richiesta di sequestro preventivo), la prova dell'inoltro degli stessi ad altro ufficio (nella specie cancelleria del G.i.p.) può essere desunta, oltre che dal timbro di ricezione dell'atto da parte di quest'ultimo, anche dall'annotazione del medesimo sui registri di passaggio, aventi natura fidefaciente.

La giuridica esistenza di un atto dell'autorità giudiziaria dipende unicamente dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione, sicché non è inesistente la richiesta del P.M. di sequestro preventivo pur priva dell'attestazione della data di deposito nella segreteria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 35310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35310
    Data del deposito : 7 giugno 2011

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