Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 17827
CASS
Sentenza 8 novembre 2001

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La sospensione dell'esecuzione della pena non è consentita qualora sopravvenga ulteriore titolo esecutivo nei confronti del detenuto in stato di espiazione di pena a nulla rilevando che le residua pena da espiare, come risultante dal cumulo disposto, rientri nei limiti previsti per la sospensione stessa dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'obbligatorietà della sua concessione prevista dal successivo comma 10 riguarda esclusivamente il detenuto che si trovi, al momento della condanna da eseguire, agli arresti domiciliari per il fatto oggetto di questa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 17827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17827
    Data del deposito : 8 novembre 2001

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