Sentenza 8 novembre 2001
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione della pena non è consentita qualora sopravvenga ulteriore titolo esecutivo nei confronti del detenuto in stato di espiazione di pena a nulla rilevando che le residua pena da espiare, come risultante dal cumulo disposto, rientri nei limiti previsti per la sospensione stessa dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'obbligatorietà della sua concessione prevista dal successivo comma 10 riguarda esclusivamente il detenuto che si trovi, al momento della condanna da eseguire, agli arresti domiciliari per il fatto oggetto di questa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 17827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17827 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 08/11/2001
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - N. 6146
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 49964/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UK SA, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza dal gip del Tribunale di Genova in data 24 ottobre 2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Edoardo Fazzioli Lette le conclusioni del Pubblico Ministero Dr. Bruno RANIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 24 ottobre 2000 il gip del tribunale di Genova - giudice dell'esecuzione - rigetta a la richiesta presentata da MA SA al fine di ottenere, dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal p.m. in data 10 agosto 2000.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, il MA denunziando la violazione dell'art. 656 c.p.p.. Espone il ricorrente che durante il tempo in cui si trovava detenuto in espiazione di pena era sopravvenuto un nuovo titolo esecutivo per cui il p.m. aveva proceduto al cumulo delle pene concorrenti, determinando la pena complessiva da espiare, per tutte le sentenze in esecuzione, in anni uno, mesi due e giorni 11 di reclusione. Il p.m., tuttavia, non aveva sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art.656, comma 5 c.p.p. come avrebbe dovuto fare rientrando il residuo di pena nei limiti previsti da tale disposizione e non ricorrendo condanne per reati ostativi.
Assume, in particolare, il ricorrente che è errata l'interpretazione fornita dal gip, secondo il quale la disposizione in esame non è applicabile ai condannati già in espiazione di pena al momento in cui interviene il nuovo titolo esecutivo, in quanto all'infuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma (comma 9, lett. a e b) deve essere sempre sospesa la esecuzione dei provvedimenti del p.m., quando si riferiscono a pene rientranti nei limiti indicati dal citato art. 656, comma 5, c.p.p., come sarebbe confermato dalla circostanza che l'ordine di carcerazione deve essere sospeso anche nei confronti di persona che si trova agli arresti domiciliari, "essendo la dimostrazione che la volontà del legislatore è quella in carcere non solo alla persona libera, ma anche a quella che si trovi, comunque, in uno stato privativo della libertà personale". Cita a conforto della tesi sostenuta la sentenza, sez. 5^, 20 gennaio 2000, n. 295 di questa corte.
3. Il motivo idi ricorso è infondato.
Da quanto è dato dedurre il ricorrente incentra il ragionamento (peraltro, mutuato dalla citata sentenza di questa corte) sulla circostanza che avendo il legislatore espressamente previsto che l'ordine di carcerazione deve essere sospeso anche quando il "condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire" (art. 656, comma, c.p.p.) risulterebbe per tabulas l'applicabilità della sospensione dell'ordine di carcerazione a qualsiasi condanna non superiore ai limiti indicati, salvo le ipotesi tassative di cui al comma 9.
La affermazione in esame muove da un presupposto errato quello di ritenere gli arresti domiciliari uguali e sovrapponibili alla custodia cautelare in carcere senza avvertire la profonda differenza, ben percepita, invece, dal legislatore.
Gli arresti domiciliari, infatti, anche se costituiscono una forma certamente pregnante di privazione della libertà personale, impediscono il verificarsi di quell'effetto che la norma altamente diseducativo e criminogeno: il contatto di coloro che sono stati condannati a pene detentive il carcere, quando è ancora dubbio se, per effetto della concessione di una misura alternativa alla reclusione, tale contatto potrà o meno verificarsi. E del tutto spiegabile quindi nella logica del legislatore - e non in quella indicata dal ricorrente- che una persona che non è ancora entrata in carcere perché si trova in stato di privazione della libertà nella sua abitazione o, in ogni caso, in un luogo diverso dal carcere, e che forse non vi farà mai ingresso, rimanga ancora "fuori" dalle mura del penitenziario, mentre è inutile l'applicazione di tale beneficio nei confronti del condannato che già si trova in carcere in stato di custodia cautelare (comma 9, lett. b).
D'altra parte se fosse fondata la interpretazione preposta, il legislatore avrebbe dovuto dare disposizioni in ordine alla scarcerazione del condannato in vinculis, previsto per l'ipotesi di presentazione della richiesta di misura alternativa da parte di persona in stato di detenzione (art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 e 91, comma 4, t.u. 9 ottobre 1000, n. 309), per cui a meno di non dover ritenere inapplicabile, pur in mancanza di qualsiasi disposizione al riguardo, il principio sostanziale e processuale della unicità dell'esecuzione, si verificherebbe ad accogliere l'interpretazione proposta - che, pur sussistendo un unico provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e di conseguenza una pena considerata unica dal codice (art. 76, comma 1, c.p.), il condannato rimarrebbe in carcere fino al momento della completa espiazione del titolo già in esecuzione, mentre dovrebbe essere immediatamente scarcerato al momento dell'inizio della frazione di pena relativa al nuovo titolo.
Inoltre, dovrebbe ammettersi, contrariamente a qualsiasi principio, che una misura alternativa, il cui presupposto è costituito dalla sussistenza delle condizioni previste dalle legge al momento in cui viene concessa ed eseguita, possa essere disposta ora per allora, rilasciando all'interessato una specie di cambiale in bianco su quello che sarà il suo effettivo grado di rieducazione nel momento in cui avrà finito di espiare la pena per il precedente titolo.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002