Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 40024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40024 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
40024/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1260 Giacomo Paoloni -Presidente- Sent. n. UP 15/09/2016 Andrea Tronci - R.G.N. 11606/2015 Angelo Capozzi 14757/2015 Emilia Anna Giordano LA Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GO CK, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2014 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del prevenuto, avv. Armando Attigliò, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia resa dal Tribunale di Roma, ha condannato CK GO alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 171-ter, comma 2, lett. a) 1. n. 633 del 1941 per avere egli posto in vendita programmi per elaboratore elettronico e n. 161 tra CD e DVD su 1 cui erano illegalmente duplicate opere cinematografiche e musicali -, e dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (artt. 337, 582-585 cod. pen.).
2. Con il ministero di difensore di fiducia, il prevenuto propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per un unico articolato motivo, con cui denuncia violazione della legge penale. La Corte di merito avrebbe errato nell'apprezzare, di contro a consolidata giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del contestato reato (art. 171-ter, comma 1, come esplicitato dalle modifiche introdotte dalla legge n. 248 del 2000) che, pur qualificandosi nell'impugnata sentenza a consumazione anticipata, avrebbe richiesto per la sua integrazione un effettivo atto di vendita. Quest'ultimo non sarebbe stato individuabile nella condotta di mera detenzione, sia pure finalizzata alla vendita, assunta dall'imputato, accanto al quale era rinvenuto un lenzuolo bianco su cui erano esposti supporti audiovisivi (DVD e CD) parzialmente coperti e quindi difficilmente visibili al pubblico quale preteso, sollecitato acquirente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo con cui vengono riproposte nell'introdotto giudizio di legittimità, censure in diritto alle quali la Corte di merito ha dato corretta risposta. In tema di tutela penale del diritto di autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171-ter, comma secondo, lett. a) I. n. 633 del 1941) è configurabile, in quanto reato a consumazione anticipata, non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione (Sez. 3, n. 9925 del 27/01/2099, Diop, Rv. 243110; Id., n. 2907 del 19/11/2008 (dep. 2009), Zorkani, Rv. 242279). In applicazione dell'indicato principio la Corte romana ha correttamente apprezzato, per i necessari e concorrenti requisiti di gravità, precisione e concordanza, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra come integrativa della contestata vendita. L'ostensione al pubblico della merce integra una proposta di vendita ai terzi, e configura, come tale, nella ritenuta natura dell'illecito a consumazione anticipata, una detenzione finalizzata alla vendita. 2 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro 1.500,00 in ragione dei profili di colpa che connotano l'assunta iniziativa giudiziaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni LA Scalia Tac klin e v a h DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 26 SET 2016 AL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 3