Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione. (Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre esponeva ai passanti la merce contraffatta su una bancarella).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2009, n. 9925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9925 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 192
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2647/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DI RA, nato nel Senegal il 13 gennaio del 1963;
avverso la sentenza della corte d'appello di Milano del 12 maggio del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di popolo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Milano, con sentenza del 12 maggio del 2008, in parziale riforma di quella resa con il rito abbreviato il 6 dicembre del 2005 dal tribunale di Como, riduceva a mesi sei di reclusione la pena che era stata inflitta a DI RA, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del delitto di cui all'articolo 171 ter comma secondo lettera a), per avere detenuto per la vendita 540 CD e 454 DVD. Fatto commesso fino al 14 maggio del 2004;
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della norma incriminatrice per la mancanza di prova in ordine al compimento della condotta materiale della vendita;
la violazione dell'articolo 56 c.p. in relazione all'art. 171 ter, comma 2, lett. a) poiché, mancando la prova di un atto di vendita, poteva tutt'al più essere configurato il tentativo. IN DIRITTO
Va preliminarmente precisato ex officio che nella fattispecie non esplica alcun effetto la sentenza della corte di Giustizia CE del novembre del 2007, Schwibert, in quanto questa incide sulle violazioni formali della L. n. 633 del 1941 e più precisamente sull'obbligo di apposizione del contrassegno nei casi in cui questo sia imposto dalla legge nazionale, ma non incide sulle violazioni sostanziali come l'illecita duplicazione o la messa in commercio di prodotti illecitamente duplicati. In definitiva la sentenza non incide sulla tutela del diritto d'autore in quanto tale ed, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell'autore o su quelli relativi alla utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno; in altre parole non incide sulla pirateria cosiddetta sostanziale ma solo su quella formale elusiva dell'obbligo del contrassegno. Era ed è vietata, infatti, anche dopo la sentenza, qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno.
Fatta questa premessa, il ricorso va respinto perché infondato. La corte ha ritenuto che per le modalità del rinvenimento era stata integrata la condotta materiale della vendita o della messa in commercio.
È ben vero che la norma presuppone un atto di vendita o la messa in commercio e che la mera detenzione per la vendita potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità del tentativo, ma è altrettanto certo che la prova della vendita o della messa in commercio non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ossia non presuppone necessariamente che l'imputato sia stato colto proprio nel momento in cui vendeva i supporti abusivamente duplicati. Tale prova, come ritenuto dalla corte, può desumersi in via indiziaria anche dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione. Il prevenuto era stato sorpreso ad un mercato rionale mentre esponeva ai passanti su una bancarella la merce posta in commercio. In base a tale obiettiva circostanza si è ritenuta che la merce era stata posta in commercio.
Siffatta valutazione, non essendo manifestamente illogica o giuridicamente erronea, non è censurabile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009