Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, la detenzione, sia pure a scopo di vendita, di oltre cinquanta copie di opere tutelate dal diritto d'autore, non configura il reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, delle legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, in quanto per la sua integrazione è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. VII, sentenza 29/05/2008 n° 21579Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2007, n. 15060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15060 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/01/2007
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 70
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27164/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina;
avverso l'ORDINANZA 18/02/2006 pronunziata dal Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina;
nei confronti di:
1 - SI CIRO, n. a Napoli il 15.9.1966;
2 - LE AN, n. a Napoli il 27/11/1966;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina presentava SP IR e AL AN davanti al Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina per il giudizio direttissimo e la convalida dell'arresto degli stessi, operato dalla polizia giudiziaria in Sperlonga il 17.2.2006, in relazione al reato di cui:
- all'art. 110 c.p., e L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. c) e d), e succ. modif, perché, in concorso tra loro, a fini di lucro, detenevano per la vendita n. 240 DVD cinematografici e n. 250 CD musicali contraffatti e privi del contrassegno SIAE. Il Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina, con ordinanza del 18.2.2006, non convalidava l'arresto osservando che:
- gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa;
- l'art. 381 c.p.p. consente l'arresto facoltativo peti delitti puniti con la pena della "reclusione superiore nel massimo a tre anni, sicché non si sarebbe potuto procedere all'arresto in difetto della contestazione dei fatti di cui al medesimo articolo 171 ter, comma 2, - ai sensi dell'art. 381 c.p.p., comma 4, inoltre, l'arresto facoltativo in flagranza è consentito soltanto allorché la misura sia "giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".
Nella specie, invece, non sussistevano tali condizioni, in quanto "gli imputati detenevano custoditi all'interno della loro autovettura i CD e di DVD, talché la loro attività non destava alcun allarme sociale, anzi tali oggetti sono stati rinvenuti solo grazie ad una perquisizione accurata. Inoltre gli imputati hanno precedenti relativi a reati della stessa indole di quello per cui è causa, che non denotano una pericolosità sociale bensì difficoltà economiche e sociali Lo scarso allarme sociale deriva anche dal fatto che il reato è stato commesso in Sperlonga, zona notoriamente interessata a gravi reati in materia ambientale, cosicché non può destare preoccupazione per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini il mero transito di una vettura con all'interno prodotti contraffatti". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il quale - sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione - lamenta che:
a) risulta contestata in fatto la detenzione per la vendita di complessivi n. 490 CD e DVD contraffatti: fattispecie rientrante ad evidenza nell'ipotesi delittuosa di cui di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, in quanto il numero dei supporti abusivamente duplicati è superiore a 50;
b) il fatto deve considerarsi grave, per l'elevato numero delle copie illecite, e proprio i precedenti specifici degli imputati (ai quali è stata contestata la recidiva reiterata e specifica) evidenziano la loro pericolosità sociale;
mentre del tutto irrilevanti sono le asserite difficoltà economiche e sociali degli arrestati e la circostanza che il luogo di commissione del reato sia notoriamente interessato da gravi reati in materia ambientale.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Sicuramente irrilevanti sono - nella vicenda che ci occupa - le asserite difficoltà economiche e sociali degli arrestati e la circostanza che il luogo di commissione dei fatti in relazione ai quali si procede sia notoriamente interessato da gravi reati in materia ambientale.
Correttamente, però, il Tribunale (con riferimento all'imputazione formulata dal P.M.) ha qualificato la condotta oggetto di contestazione come rientrante nella fattispecie del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, (per la quale è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa, e non è quindi consentito l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.) e non invece nella più grave fattispecie di cui al medesimo articolo, comma 2.
Secondo l'ordinanza impugnata, infatti, gli imputati erano stati arrestati perché "detenevano custoditi all'interno della loro autovettura" i CD ed i DVD contraffatti: essi, quindi, non avevano compiuto nessun concreto atto di vendita o di cessione dei supporti stessi. Il comma 1, del citato art. 171 ter, alle lettere c) e d), prevede le ipotesi di chi, a fini di lucro, "detiene per la vendita" o pone in commercio le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché "detiene per la vendita... pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo ..." supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive privi del contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto, punendole con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa.
Il comma 2 del medesimo articolo, alla lettera a), invece, prevede una ipotesi più grave, ossì a quella di chi (tra l'altro) "vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi", punendola con la reclusione da uno a quattro anni e con la medesima multa.
Perché sia integrata la seconda e più grave ipotesi di reato, quindi, non soltanto occorre che i supporti o gli esemplari abusivi venduti o ceduti siano di numero superiore a 50 ma è necessario, altresì, che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o di esemplari. Il legislatore, infatti, ha escluso - deve ritenersi consapevolmente e nel quadro di una ratio ben precisa e ragionevole - che questa più grave ipotesi di reato possa essere integrata anche dalla semplice "detenzione per la vendita", sufficiente invece per configurare l'ipotesi di cui al comma 1.
In altre parole - come già evidenziato da questa 3^ Sezione, con la sentenza n. 15516 del 4.5.2006, P.M. in proc. Diop - la detenzione, sia pure a scopo di vendita, dei supporti abusivi in questione non rientra nella fattispecie tipica di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, comma 2. L'equiparazione alla vendita o alla cessione delle condotte di semplice detenzione, sia pure a fini di commercio, deve ritenersi non consentita alla stregua dei fondamentali principi di legalità, di cui all'art. 1 c.p., e di divieto di analogia in materia penale, di cui all'art. 14 preleggi. Nè può operarsi una interpretazione estensiva del precetto penale, attraverso il raffronto con la fattispecie delineata dal medesimo art. 171 ter, comma 1 (nella quale è espressamente prevista, tra le altre, la condotta della detenzione per la vendita); con le modifiche apportate alla norma incriminatrice dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, infatti, il legislatore ha operato una precisa scelta: consapevolmente anticipando il momento consumativo esclusivamente per i reati di cui al primo comma, ma escludendo tale anticipazione per la nuova e più grave ipotesi introdotta con la lettera a) del comma 2 (ubi volui dixit, ubi noluit non dixit).
Nel caso di specie, quindi, essendo configurabile solo il reato di cui al citato art. 171 ter, comma 1, per il quale non è prevista una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione, non ricorrevano i presupposti richiesti dall'art. 381 c.p.p. per procedere all'arresto in flagranza.
P.Q.M.
visti gli artt. 608 e 611 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007