Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
Il reato di ingiuria non rimane assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale, del quale non costituisce elemento costitutivo, nonostante la condotta ingiuriosa sia diretta allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, essendo tale intenzione irrilevante ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 594 cod. pen., che invece si riduce alla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2013, n. 49478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49478 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/10/2013
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2515
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 2901/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IG, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/04/2012 del Giudice di pace di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata IG RE veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 594 cod. pen., commesso in Piacenza il 14/10/2006 in danno dell'Ispettore della polizia di Stato Davi Giuseppe, e condannato alla pena di Euro 200 di multa. Con la stessa sentenza il Giudice di pace di Piacenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di RE in ordine all'ulteriore imputazione di cui all'art. 612 cod. pen. per essere stato il RE già giudicato per tale fatto dal Tribunale di Piacenza con sentenza di condanna del 21/01/2008 per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.
L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul diniego dell'assorbimento anche del reato di ingiuria in quello di resistenza separatamente giudicato, e comunque sull'affermazione di responsabilità per il primo reato, il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la condotta ingiuriosa era finalizzata anch'essa ad opporsi all'azione del pubblico ufficiale nella sua funzione, e non ad offendere l'onore della persona dello stesso, e mancanza di motivazione sulla sussistenza, in questa stessa prospettiva, del dolo del reato.
2. Il ricorrente deduce altresì violazione di legge nella mancata sospensione del presente procedimento in attesa della celebrazione del giudizio di appello nel procedimento per il reato di resistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo al diniego dell'assorbimento anche del reato di ingiuria in quello di resistenza separatamente giudicato ed all'affermazione di responsabilità per il primo reato è inammissibile per manifesta infondatezza.
La direzione della condotta ingiuriosa allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale è infatti chiaramente irrilevante ai fini dell'assorbimento del reato di cui all'art. 594 cod. pen. in quello di resistenza aggravata, del quale l'ingiuria, a differenza della minaccia, non è elemento costitutivo, come correttamente osservato nella sentenza impugnata. Ed è altrettanto evidentemente irrilevante per l'esclusione dell'elemento psicologico del reato, che si riduce alla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive (Sez. 5, n. 7597 dell'11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Arcadi, Rv. 254390), a prescindere dai particolari motivi che ne abbiano determinato l'azione.
2. Manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, è anche il motivo di ricorso relativo all'omessa disposizione della sospensione del procedimento, in nessun modo prevista per la pendenza di altro procedimento per reati diversi pur se commessi nello stesso contesto, quale nella specie quello di resistenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013