Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 7478
CASS
Sentenza 19 giugno 1996

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Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

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    1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …

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    1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …

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    1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …

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  • 5Sostituzione a catena dei difensori: abuso del processo? (Cass., 155/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2021

    L'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva costitusice comportamento abusivo se non ha altra funzione che ottenere una dilatazione dei tempi processuali. E' illegittmo ostacalare svolgimento e definizione del processo di primo grado con un numero esagerato di iniziative difensive, pur se ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, se sono in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute. Costituisce abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 7478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7478
Data del deposito : 19 giugno 1996

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