Sentenza 19 giugno 1996
Massime • 1
Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Commentari • 10
- 1. questioni operative | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …
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1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …
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1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …
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- 5. Sostituzione a catena dei difensori: abuso del processo? (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2021
L'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva costitusice comportamento abusivo se non ha altra funzione che ottenere una dilatazione dei tempi processuali. E' illegittmo ostacalare svolgimento e definizione del processo di primo grado con un numero esagerato di iniziative difensive, pur se ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, se sono in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute. Costituisce abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Piero CALLÀ Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Francesco SIMEONE Componente del 19.06.1996
2. " LE TR " SENTENZA N. 5
3. " IC UL " REGIS. GENER.
4. " AN PIOLETTI Rel. " N. 34784/95
5. " NO TT "
6. " EP IA OS "
7. " AN ST "
8. " BE MO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA AL n. a Corridonia il 20 luglio 1958;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 3 ottobre 1995;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere AN Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Italo Castaldi del foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 3 ottobre 1995, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AC AL avverso la sentenza del Pretore di Pesaro del 29 luglio 1994 che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione e £. 600.000 di multa per il reato di cui all'art. 644 c.p., perché proposto fuori termine.
Ha rilevato infatti la corte che la sentenza è stata depositata il l° agosto 1994 e l'impugnazione è stata presentata il 27 ottobre 1994 mentre doveva avvenire entro il 15 ottobre 1994, cioè ai sensi dell'art. 585 l° co. lett. b) c.p.p. entro il termine di trenta giorni decorrente dal 15 settembre, data questa di cessazione della sospensione dei termini nel periodo feriale. Contro tale provvedimento il AC ricorre per cassazione denunciando l'erronea applicazione dell'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742 perché la sospensione ivi prevista per il periodo feriale è applicabile anche al termine per la redazione delle sentenze di cui all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che l'appello erroneamente è stato ritenuto intempestivo.
La Seconda Sezione di questa Corte, cui è stato assegnato il ricorso, rilevato che vi è contrasto sul punto nelle decisioni della Corte stessa, ne ha rimesso la risoluzione a queste Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione, controversa tra le Sezioni Semplici della Corte, la cui soluzione è stata rimessa a queste Sezioni Unite, è quella di stabilire se i termini per la redazione della sentenza posti dall'art. 544 c.p.p., e decorrenti dalla pronuncia, siano o non soggetti alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, che dispone (art. 1, 1° co.) che il loro decorso è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
È evidente infatti che, qualora il termine di redazione della sentenza scada nel periodo feriale, nel caso che sia applicabile la sospensione di diritto del suo decorso, e ciò appunto sostiene il ricorrente , i giorni che occorrono per la redazione, sospesi il 1° agosto, riprendono a decorrere nella parte residua dopo il 15 settembre, con l'effetto che solo dopo la loro scadenza iniziano i termini di impugnazione di cui all'art. 585 c.p.p.; termini di impugnazione che invece decorrono dopo il 15 settembre se quelli per la redazione della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, come appunto ritenuto dalla Corte di Ancona che ha dichiarato inammissibile l'appello perché fuori termine. La soluzione della questione richiede ulteriore menzione dei dati normativi di riferimento.
Si è già detto che il primo comma dell'art. 1 della legge sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dispone che il loro decorso è sospeso di diritto in tale periodo.
Conviene però subito notare che il secondo alinea dello stesso primo comma stabilisce che "Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
I successivi articoli (l'art. 2 è stato sostituito dall'art. 240 bis - con la rubrica: "sospensione dei termini processuali nel periodo feriale" - delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale) dettano disposizioni particolari in materia penale
(art. 2) per i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, di criminalità organizzata, con prescrizione imminente, e per quelli in cui sussistono altre ragioni di urgenza;
nei procedimenti relativi ad applicazione di misure di prevenzione;
e infine, ulteriori disposizioni, regolanti anche la materia civile (artt. 3 e 4), fanno espresso rinvio agli artt. 91 e 92
dell'ordinamento giudiziario, rispettivamente relativi agli affari penali e agli affari civili da trattare nel periodo feriale dei magistrati.
Il periodo feriale dei magistrati a sua volta è determinato dall'art. 90 dell'ordinamento giudiziario in quarantacinque giorni, ed è fissato ogni anno per i magistrati delle corti e dei tribunali con decreto ministeriale e per i magistrati addetti alle preture con decreto del presidente della corte d'appello.
Le due normative hanno, quindi, un loro ragionevole punto di confluenza laddove stabiliscono che dati affari urgenti si trattano anche durante il periodo feriale dei magistrati, periodo in cui l'attività giudiziaria prosegue solo per tali affari, sicché ad essi non si applica la sospensione di diritto dei termini processuali. Qui giunti conviene porre le due tesi in contrasto a raffronto nelle ragioni poste a loro fondamento.
L'indirizzo interpretativo prevalente ritiene che la disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale attiene alla attività dei difensori e delle parti (pubblica e privata) in relazione a termini previsti per le impugnazioni delle parti e per il compimento di atti processuali correlati ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori.
Lo scopo di tale istituto è quello di assicurare un periodo di riposo agli avvocati ed ai procuratori legali, come risulta dai lavori parlamentari, e da decisioni della Corte Costituzionale che, a tutela dei diritti della difesa, ne hanno esteso la disciplina ai termini c.d. sostanziali di rilevanza processuale (tra le altre C.Cost. 2 febbraio 1990 n. 49; 13 luglio 1987, n. 255; 3 marzo 1982, n. 53). Ne consegue che non è soggetto alla disciplina della sospensione il termine entro il quale il giudice deve redigere la motivazione della sentenza a norma dell'art. 544, co. 2° c.p.p., e il deposito della sentenza, in periodo feriale e nel prescritto termine fissato dalla legge o dal giudice, tiene luogo di notifica per il p.m. e per gli imputati non contumaci: pertanto, da tale scadenza, in base al meccanismo automatico del nuovo codice di rito, inizia a decorrere il termine di impugnazione assegnato alle parti, che è però soggetto a sospensione in periodo feriale (cfr., fra le altre, Sez. VI, 5 novembre 1991, n. 178, Sannino, 189.41 6 e motivazione, e da ultimo, Sez. VI, 26 ottobre 1995, n. 613, D'Agostino, 203.370). Il contrario orientamento interpretativo, quello cioè che ritiene che la sospensione si applichi anche al termine per la redazione della sentenza, è sostenuto da due decisioni.
La prima (Sez. VI, 17 marzo 1992, c.c., Lentini) rileva innanzi tutto che la sospensione, data la sua lata eccezione, è applicabile a qualsiasi termine processuale, e non è dubitabile che quello di deposito della sentenza sia un termine processuale, e inoltre che il termine per la redazione della sentenza (art. 544), per il suo collegamento diretto e immediato con quello per impugnare, che decorre automaticamente dalla scadenza del primo, riguarda una attività giurisdizionale inscindibilmente correlata con quella di assistenza e di patrocinio dei difensori, con la conseguenza che anche per il termine di redazione delle sentenze sono ravvisabili le medesime esigenze per le quali la sospensione dei termini nel periodo feriale opera sul termine per impugnare.
La seconda decisione (Sez. I, 22 marzo 1995, n. 5193, Mancuso) dà rilievo anch'essa alla latitudine della formula legislativa sulla sospensione dei termini processuali, applicabile quindi anche al termine di redazione delle sentenze, ed inoltre trae argomentazioni dall'art. 90 dell'ordinamento giudiziario che disciplina le ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.
Il ragionamento è il seguente. L'art. 90 ord. giud. è stato modificato dall'art. 8 L. 2 aprile 1979, n. 97, che ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da sessanta a quarantacinque giorni, sopprimendo il preesistente obbligo di impiegare i primi quindici giorni per la definizione degli affari e degli atti in corso. Pertanto al diritto dei magistrati alla integrale fruizione del periodo feriale, senza che possa essere ridotto per la definizione degli affari in corso, consegue la necessaria sospensione del termine per la redazione delle sentenze ai sensi della legge n. 742 del 1969. Ritengono le Sezioni Unite della Corte che deve essere confermato l'orientamento prevalente secondo cui il termine per la redazione delle sentenze non è soggetto alla sospensione di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742. A diversa conclusione infatti non possono condurre le ragioni poste a fondamento del contrario indirizzo.
Invero dalla esatta considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la sua ragione d'essere per termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono nel caso quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. Del resto, che la legge si riferisca alle parti e ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea del primo comma dell'art. 1 che, come già notato, stabilisce che quanto il decorso del termine abbia inizio "durante il periodo feriale", l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. E siccome emblematico della situazione è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale ciò vuol dire che in tale periodo non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze.
Né ha rilievo il pur suggestivo argomento circa l'intangibilità del periodo feriale dei magistrati, correttamente desunto dall'eliminazione dello spazio di tempo da dedicare alla definizione degli affari in corso.
Infatti, anche se la legge sulla sospensione dei termini e le disposizioni sulle ferie dei magistrati dell'ordinamento giudiziario hanno dei punti di contatto nelle già ricordate deroghe, perché unitari sono i criteri che ad esse presiedono, da ciò non può dedursi alcuna conseguenza, perché le due discipline operano in ambiti diversi.
E a questo proposito basti notare che l'articolo 90 ord. giud. sulle ferie dei magistrati stabilisce che tale periodo è fissato con decreto ministeriale all'inizio di ogni anno per i magistrati della Corte Suprema di Cassazione, delle Corti di appello, dei Tribunali, mentre è stabilito con provvedimento del Presidente della Corte di appello entro il mese di maggio per i magistrati addetti alle Preture. Da ciò consegue che il periodo annuale di ferie dei magistrati è fissato secondo criteri che contemperano il diritto alle ferie con le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e che, quindi, tale periodo può non coincidere con quello fissato per legge dal 1° agosto al 15 settembre per la sospensione dei termini processuali, che ha il diverso scopo di assicurare un periodo di riposo agli avvocati e procuratori legali.
Concludendo: non essendo applicabile al termine per la redazione delle sentenze la legge sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, correttamente la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, perché intempestivo, l'appello proposto il 27 ottobre 1994 avverso la decisione del Pretore di Pesaro del 29 luglio 1994, depositata il successivo 1° agosto;
ne consegue che il ricorso contro la sentenza della Corte di Ancona deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 616 c.p.p.:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 19 giugno 1996.