Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6988 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' j 0 6 98 8/02 IN NO ELE POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro j indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Buonuscita - Presidente Dott. AT SENESE R.G.N. 23936/00 Cron. 19676 Consigliere FIGURELLI Dott. Donato Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CELENTANO Consigliere - Dott. Attilio Ud.17/01/02 Dott. Federico ROSELLI -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 83 SENTENZA sul ricorso proposto da: ER OR, NI ND, AT OS (vedova CAPUANO ALFONSO), ND CO, EN MA, GR ND, RO GE (vedova RO ELIODORO), IS AL, IA TO, TR LI, TI IN, PO DO, ZZ GI, ZI AN, AN LO, RN RI, TT ARNDO, MA PI (vedova ANTONIO), elettivamente domiciliati in ROMA, NIBBI S. CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio P.ZZA dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 254
- ricorrenti -
-1- :
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 26889/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/12/99 R.G.N. 19921/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PUCCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SENTENZA ricorso al Pretore di Roma Ritenuto che con AT AR ed altri ex dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato chiedevano dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita loro erogata all'atto del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale per il triennio 1990-1992, ancorché essi fossero cessati dal servizio nel corso dello stesso triennio;
essi chiedevano altresì la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore veniva accoglieva la domanda e la pronuncia riformata con sentenza 14 dicembre 1999 dal Tribunale, il quale riteneva che nella detta base potessero essere comprese solo le di calcolo retribuzioni percepite dagli appellanti fino al luglio 1991, ossia "l'ultimo stipendio mensile" ai sensi dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n.829; che contro questa sentenza ricorrono per cassazione il AR e litisconsorti, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato che
l'istanza di rinvio, formulata 3 in udienza dal ricorrente, si fonda sull'eventuale e futura entrata in vigore di una norma di legge, che risolverebbe la questione attualmente favorevole ai lavoratoricontroversa in senso pensionati, ma non può trovare accoglimento poiché nel procedimento giudiziario rilevano le norme già in vigore e non lo ius condendum;
che con. i due motivi i ricorrenti lamentano l'errata interpretazione del contratto collettivo del 1990 per i ferrovieri, che stabiliva aumenti graduali di stipendio per il triennio 1990-1992, e sostengono che l'indennità di buonuscita avrebbe dovuto essere calcolata sullo stipendio "spettante" alla fine del triennio, e non su quello ultimo effettivamente percepito da loro nel 1991, alla cessazione dal servizio (la censura del primo motivo è riferita agli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. e quella del secondo a vizi di motivazione); che i motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 cit., sull'ultimo stipendio, sulla cui base sono stati versati i contributi 4 previdenziali, poiché l'ammontare dell'indennità in non proporzionale alla contribuzionemisura squilibrio finanziario della provocherebbe lo relativa gestione;
che non sono computabili nell'indennità gli aumenti di stipendio previsti in relazione al periodo successivo alla cessione del rapporto di lavoro, i quali non furono effettivamente pagati al momento della cessazione del rapporto e sui quali i contributi perciò versati non vennero previdenziali (Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8558); che da questa consolidata giurisprudenza non è ora motivo di discostarsi, onde il ricorso va rigettato;
che le spese possono essere compensate a causa delle oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso e compensa le La spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002 H Cous. extensore: Teduico Rovell Je Presidente: Тайк ру рее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, *1.4 MBB. 2002 IL CANCELLIERE, enserpe: CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, E IL CANCELLIERE M E R P U ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533