Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
Non costituisce causa d'incompatibilità del giudice nè, conseguentemente, motivo di ricusazione, la mera circostanza che lo stesso abbia avuto conoscenza, in occasione dell'apposizione del visto sulla corrispondenza dell'imputato, di alcune comunicazioni tra questo ed i suoi difensori, quando tale potere non sia stato esercitato in violazione delle disposizioni di ordinamento penitenziario ovvero in modo da esprimere opinioni tali da far ipotizzare un'anticipazione del giudizio nei confronti dell'imputato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2014, n. 45167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45167 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 10/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2889
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 24454/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IC N. IL 30/08/1958;
avverso l'ordinanza n. 18/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 9 luglio 2013 la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'istanza depositata all'udienza del 5 giugno 2013 con cui CO ME ricusava la Corte di assise di Palmi nel procedimento n. 2/11 R.G. Ass., nel quale era imputato.
La ricusazione era fondata sui seguenti motivi: le decisioni assunte dalla corte di assise sulla richiesta di accesso del CO al supporto informatico degli atti processuali;
il mancato approfondimento istruttorio, sollecitato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., sulle dichiarazioni rese dallo stesso CO nel suo esame;
l'atteggiamento di ostilità manifestata dal presidente della corte di assise durante le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 15 marzo 2013; la conoscenza, tramite del visto sulla corrispondenza, delle comunicazioni intercorse tra il ricorrente e il suo difensore.
Nell'ordinanza impugnata l'inammissibilità veniva motivata dal fatto che l'istanza di ricusazione era stata presentata dopo che, all'udienza del 24 aprile 2013, l'istruttoria dibattimentale era stata dichiarata conclusa, tanto è vero che era in corso di svolgimento la discussione del pubblico ministero. Ne conseguiva che, al momento dell'istanza, al CO era precluso il potere di ricusare la corte di assise che lo processava.
Nonostante l'inammissibilità, la Corte di appello di Reggio Calabria entrava nel merito delle doglianze, escludendone la fondatezza e osservando che i provvedimenti assunti dai giudici ricusati, lungi dal risultare malevoli, rientravano nella normale fisiologia processuale. Si affermava, in particolare, che era difficile "non intravedere nella gran parte dello sviluppo argomentativo posto a fondamento della dichiarazione in esame ... una malintesa concezione della terzietà del giudice che implica, nel modello del giusto processo delineato dalla Costituzione e dal sistema C.E.D.U. l'obbligo gravante sullo stesso e derivante dalle norme processuali di utilizzare ai fini della decisione solo gli elementi di prova ritualmente assunti e utilizzabili".
2. Avverso tale ordinanza, il difensore del CO ricorreva per cassazione, deducendo quale primo motivo che, in sede di ricusazione, il ricorrente non era stato messo nella condizione di consultare gi atti delle captazioni, selezionando il materiale probatorio utile alla sua difesa.
Quale secondo motivo si eccepiva l'esistenza di un pregiudizio della corte di assise nei confronti del CO, fondato sul mancato approfondimento istruttorio ex art. 507 cod. proc. pen. relativo alle dichiarazioni rese dal CO nel corso del suo esame. Si eccepiva, infine, la conoscenza, tramite il visto sulla corrispondenza, delle comunicazioni intercorse tra il CO e il suo difensore, evidenziandosi la disarmonia con il dettato costituzionale dell'art. 18 ter Ord. Pen e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 38. Si deduceva, inoltre, che l'attività di censura della corrispondenza era permanente e non possedeva effetti limitati nel tempo, aggravando tale disarmonia sistematica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da CO ME deve essere dichiarato inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, si verte in un'ipotesi di ricusazione richiesta dall'imputato, ai sensi dell'art. 38 c.p.p., comma 2, conseguente a tre condotte processuali riguardanti: le decisioni assunte dalla corte di assise sulla richiesta di accesso del CO ai supporti informatici contenenti gli atti del processo;
il mancato approfondimento istruttorio sollecitato dall'istante ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; la conoscenza, per il tramite del visto sulla corrispondenza, delle comunicazioni intercorse tra il CO e il suo difensore. In ordine alle prime due condotte processuali deve rilevarsi che il CO non ha rispettato i termini previsti dall'art. 38 c.p.p., comma 2, che fissano in tre giorni dalla conoscenza della causa della ricusazione il limite temporale per l'esercizio di tale prerogativa, fatta salva l'ipotesi in cui la causa sia divenuta nota nel corso dell'udienza, atteso che, in quel caso, l'istanza deve essere proposta prima della conclusione della stessa udienza. Com'è noto, questi termini devono riferirsi a una conoscenza effettiva e completa della relativa causa, nei suoi ambiti fattuali e giuridici e non a una mera situazione di conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 1, n. 16671 del 27/02/2013, dep. 12/04/2013, Testa, Rv. 255845).
Nel caso di specie, le emergenze processuali rendono evidente che le due cause, a prescindere dallo loro sussistenza, si erano verificate in epoca notevolmente antecedente alla formulazione dell'istanza di ricusazione, che veniva depositata all'udienza del 5 giugno 2013, in epoca posteriore alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, che veniva dichiarata all'udienza del 24 aprile 2013.
Ne discende che le prime due cause di ricusazione sollevate dal ricorrente devono ritenersi inammissibili.
Quanto al terzo motivo di doglianza, il ricorrente faceva riferimento al pregiudizio alla neutralità cognitiva del giudice rappresentato dalla conoscenza, per il tramite del visto sulla corrispondenza, delle comunicazioni intercorse tra il CO e il suo difensore di fiducia, in ordine al quale, in astratto, non sussisterebbe il limite temporale previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 2, trattandosi di un potere che può essere esercitato per tutto il periodo della durata del processo.
In questo caso, secondo le deduzioni del ricorrente, veniva portata all'attenzione del presidente della corte di assise la corrispondenza intercorsa tra il difensore e l'imputato e tra questi e altri imputati, nella quale venivano trattate questioni strettamente processuali attinenti alle strategie difensive da seguire, in un'occasione riferendosi a una deposizione di un teste d'accusa. Ne consegue che, in senso stretto, l'istanza di ricusazione non veniva proposta in relazione all'esercizio del visto di controllo sulla corrispondenza genericamente inteso, quanto piuttosto in relazione al visto esercitato su specifiche comunicazioni, la cui conoscenza veniva ritenuta idonea a perturbare la terzietà dell'organo giudicante.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, in questo caso, il potere in questione risulta esercitato dal presidente della Corte di assise di Palmi in modo conforme alle disposizioni degli artt. 18 ter Ord. Pen e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38 rispetto alle quali non può ritenersi ipotizzabile alcuna violazione del diritto alla difesa del CO. Nemmeno, per altro verso, emerge dagli atti che il presidente della corte di assise, cui il potere è demandato, lo abbia esercitato in modo da esprimere opinioni tali da fare ipotizzare un'anticipazione del giudizio nei confronti del CO, che sarebbe censurabile anche nelle ipotesi in cui fosse stato formulato in via incidentale (cfr. Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007, dep. 21/05/2007, Bidognetti, Rv. 236588).
Ne discende che anche la terza causa di ricusazione eccepita dal ricorrente deve ritenersi inammissibile.
2. Per le ragioni che si sono esposte il ricorso proposto da CO ME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014