Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2011, n. 6664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6664 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/12/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2844
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 19213/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LP FI N. IL 19/12/1955;
avverso la sentenza n. 1659/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Aniello Pierfrancesco di Napoli (nuova nomina).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL OM propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la corte di appello di Napoli ha confermato quella del tribunale della medesima città, sezione di Pozzuoli, resa in data 7 maggio 2008, con la quale era stata condannata alla pena di giustizia per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); artt. 64, 71, 65, 72, 83 e 95; D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, art.734 c.p. e art. 349 c.p., comma 1 e 2, in riferimento alla realizzazione al secondo piano di un fabbricato preesistente di un manufatto in muratura di circa 130 metri quadrati alla stato grezzo. Deduce in questa sede la ricorrente l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 585 e 586 c.p.p. assumendo, con motivo unico, la tardività del deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado nella quale si era concentrata l'istruttoria dibattimentale. Si sostiene al riguardo, infatti, che il deposito non risultava effettuato alla data del 23 maggio 2008 in cui erano stati redatti i motivi di appello e si aggiunge che, avendo presenziato all'udienza un sostituto processuale, il difensore odierno non era stato posto in condizioni di preparare adeguatamente l'atto di appello, ne' di valutare le ordinanze dibattimentali anch'esse riportate sul verbale.
In udienza il difensore ha chiesto dichiararsi comunque prescritti i reati contravvenzionali in quanto la contestazione recava la data del 4.8.06.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque manifestamente infondato. Il verbale stenotipico risulta depositato otto giorni dopo il deposito della motivazione della sentenza impugnata.
La corte di appello si è già correttamente pronunciata evidenziando come dal tardivo deposito del verbale non possa derivare alcuna nullità della sentenza, peraltro non dedotta, ne' una compressione del diritto di difesa ben potendo essere proposto appello tenendosi conto delle dichiarazioni testimoniali rese nell'udienza alla quale aveva preso parte il sostituto processuale delegato del difensore. Inoltre, secondo i giudici di appello, ben avrebbero potuto il difensore - e la stessa imputata - presentare motivi aggiunti nei termini di legge essendo, come detto, stato depositato il verbale stereotipico ancora in tempo utile per l'impugnazione. Non vi è dubbio infatti che alla tardività del deposito si possa senz'altro fare fronte, con il deposito di motivi aggiunti o anche nuovi, in quest'ultimo caso, ove si tratti di questioni attinenti alle modalità della trascrizione o incentrate su circostanze emergenti unicamente dall'esame del verbale stenotipico. Si deve inoltre rilevare che: a) non ha pregio invocare la circostanza che all'udienza ha partecipato un sostituto processuale delegato ai sensi dell'art. 102 c.p.p. competendo a quest'ultimo pacificamente tutti i poteri ed i doveri del difensore di fiducia e con lo stesso ben potendosi raccordare il difensore ricorrente nella stesura dei motivi di impugnazione;
b) nella specie non si contesta l'esistenza ne' la completezza del verbale di udienza che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, prevale anche in caso di difformità su quello stenotipico (Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004 Rv. 228196); c) non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento ancorché il deposito sia avvenuto dopo il deposito della sentenza (Sez. 3, n. 514 del 15/10/2009 Rv. 245897). In questa sede non contesta la ricorrente la circostanza di essere ancora in termini per la presentazione di motivi aggiunti. Peraltro non venendo nemmeno indicati nella specie pregiudizi specifici all'attività defensionale, la doglianza si rivela del tutto astratta e non appare possibile nemmeno verificare, quindi, l'interesse concreto a ricorrere sul punto.
L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità di cause estintive del reato quali la prescrizione. Quest'ultima in ogni caso non può ritenersi maturata nemmeno alla data odierna tenuto conto delle sospensioni del termine per l'astensione del difensore dal 27 gennaio al 31 marzo del 2010 ed, in precedenza, dal 5 giugno 2007 al 7 maggio 2008.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna ili ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012