Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2011, n. 6664
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Sentenza 20 dicembre 2011

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Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2011, n. 6664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6664
    Data del deposito : 20 dicembre 2011

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