Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 2
In tema di esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all'incanto l'art. 590 cod. proc. civ. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. Tra le parti che devono essere convocate è anche il debitore, la cui mancata audizione si configura pertanto come vizio della ordinanza che fissa il nuovo incanto e degli atti successivi che da essa dipendono, tra i quali l'ordinanza di aggiudicazione. Non si tratta, peraltro, di un vizio che dia luogo a nullità insanabile, e che perciò si sottragga all'onere della parte di denunciarlo nel termine, di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale della ordinanza che ha fissato il nuovo incanto, e cioè dal momento in cui ne sia stata informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compia nel processo un'attività che presuppone il provvedimento in questione. ( Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fatto decorrere detto termine dalla data dell'avviso della cancelleria relativo alla data ed al prezzo dell'avvenuta aggiudicazione).
In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.
Commentari • 13
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB IZ, nella qualità di accomandataria della ditta B.D.C. Immobiliare di NI IA & Co. con sede in La Spezia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MERLINO, difesa dall'avvocato BE LUCCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL PA DI TO & BE PA S.N.C., con sede in Reggio Emilia, in persona del suo legale rappresentante Alberto AL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato AURELIO LEONE, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GABRIELLA MARIANI CERATI, BENITO SPACCAPELO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MARUCCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO MARSIGLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 839/99 del Tribunale di REGGIO EMILIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 03/09/99 e depositata il 14/09/99 (R.G. 1832/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Alberto IN;
udito l'Avvocato Benito SPACCAPELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e l'accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è insorta in un processo di espropriazione immobiliare promosso dalla Cassa di risparmio di La Spezia nei confronti della società B.D.C. Immobiliare di NI IA e C.
Quando è insorta, il processo si trovava nella fase che va da un'aggiudicazione divenuta definitiva alla pronuncia del decreto di trasferimento.
2. - IA NI, dichiarando di agire per la società B.D.C. Immobiliare in quanto suo socio accomandatario, con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Reggio Emilia, depositato l'8.5.1998, proponeva una opposizione agli atti esecutivi. Riferiva le seguenti circostanze di fatto.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.12.1992, aveva disposto la vendita dell'immobile per il 10.6.1993 al prezzo di L. 151.000.000.
L'incanto era stato poi sospeso su richiesta del creditore procedente, ma, nella udienza del 10.6.1993, senza nulla disporre circa la sospensione, il giudice aveva fissato per l'incanto una nuova data.
Di lì in poi non aveva avuto comunicazioni del successivo sviluppo del processo.
In altro incanto, l'immobile pignorato era stato aggiudicato alla società F.LI AL al presso di L. 102.000.000, a seguite di aumento sul prezzo base di asta fissato a L. 97.000.000. L'opponente chiedeva di dichiarare l'invalidità dell'ordinanza di aggiudicazione perché giuridicamente inesistente o nulla. Quali ragioni della domanda indicava le seguenti.
Erano state violate le norme sulle forme di pubblicità e sullo svolgimento degli incanti.
In particolare, era stata disposta la sola pubblicazione dell'avviso dell'asta sul giornale La Gazzetta di Reggio, anziché anche l'affissione dell'ordinanza nel comune dove l'immobile si trovava, con la conseguenza che, mentre il bene avrebbe potuto essere venduto ad un prezzo anche superiore a L. 250.000.000, lo era stato ad un prezzo addirittura inferiore a quello che lo stimatore aveva indicato nel 1991.
Il modo in cui il procedimento si era svolto aveva dunque violato il diritto del debitore a che l'espropriazione sia fatta al maggior prezzo possibile.
3. - Il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 14.9.1999, ha dichiarato l'opposizione inammissibile.
Ha considerato che, quand'anche i vizi dell'aggiudicazione opposti dalla ricorrente ne avessero determinato la nuLItà, questa non si sarebbe sottratta alla applicazione della norma per cui l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta non oltre cinque giorni dalla data in cui la parte ha conoscenza legale dell'atto.
La conoscenza legale dell'aggiudicazione la parte l'aveva avuta al più tardi quando le era stato notificato, il 18.3.1998, un avviso della cancelleria con cui la si avvertiva che l'immobile era stato aggiudicato il 27.5.1997 al prezzo di L. 102.000.000 e le si chiedevano informazioni per la dichiarazione da farsi ai fini dell'applicazione dell'i.n.v.i.m.
Il ricorso in opposizione era stato invece depositato l'8.5.1998. Il tribunale ha poi condannato l'opponente a rimborsare le spese del giudizio alla Cassa di risparmio di La Spezia, creditore pignorante, ed alla società F.LI AL, l'aggiudicatario, in favore di questo liquidandole in tre milioni di lire.
4. - IA NI, nella qualità, ha chiesto la cassazione della sentenza.
Hanno resistito con controricorso il creditore procedente e l'aggiudicatario.
Ambedue hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene due motivi.
Il primo riguarda la decisione sull'opposizione, il secondo la liquidazione delle spese processuali in favore della F.LI AL. 2. - Il primo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 617, 176, 570, 574, 576 e 490 dello stesso codice).
La tesi che vi è svolta si compendia in queste proposizioni. L'ordinanza di aggiudicazione presenta il vizio d'essere stata pronunciata in un incanto, successivo al primo e ad altri andati deserti, che il giudice avrebbe dovuto fissare solo dopo avere nuovamente sentito le parti: ciò le aveva impedito di fare osservazioni a proposito del prezzo d'asta e delle forme di pubblicità.
Si tratta di un vizio che determina la inesistenza giuridica dell'aggiudicazione.
Peraltro, non essendo stata convocata per essere sentita a proposito di un nuovo incanto, neppure aveva potuto avere notizia dell'aggiudicazione, di cui era venuta a conoscenza solo quando le era stata comunicata, il 5.5.1998, dall'aggiudicatario, tramite il suo legale.
Aveva bensì ricevuto in precedenza una comunicazione della cancelleria con i dati relativi alla intervenuta aggiudicazione. Ma quella comunicazione non poteva essere considerata idonea a determinare la conoscenza legale dell'aggiudicazione, perché era stata fatta a fini fiscali.
2.1. - Il motivo non è fondato.
2.2. - L'art. 590 cod. proc. civ. dispone che, decorsi dieci giorni dall'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Più d'uno gli scopi cui questa udienza è preordinata:
- deliberare a proposito delle domande di assegnazione che siano state presentate una volta andato deserto l'incanto (artt. 588, 589, 590 secondo comma, 591 primo comma);
- determinare se soprassedere così all'assegnazione come ad un nuovo esperimento di vendita e passare per l'amministrazione giudiziaria (art. 591 primo comma).
- disporre un nuovo incanto, nel qual caso il giudice, pur fissando un prezzo inferiore di un quinto a quello precedente (art. 591, secondo comma), può stabilire nuove condizioni di vendita e nuove forme di pubblicità.
Dunque, tra le parti che debbono essere convocate, prima di disporre un incanto successivo a quello andato deserto, è anche il debitore, perché ha interesse a fornire elementi di giudizio circa i provvedimenti che il giudice deve prendere, provvedimenti pur quando si concretino nel disporre un nuovo incanto, possono apportare modifiche all'ordinanza di autorizzazione della vendita. La mancata convocazione del debitore si configura così come vizio dell'ordinanza che fissa l'incanto.
Siccome la nuLItà di un atto del processo si estende a quella degli atti successivi che ne dipendono (art. 159 cod. proc. civ.), la dichiarazione della nuLItà della ordinanza che fissa un nuovo incanto senza avere precedentemente sentito il debitore provoca la caduta degli atti che ne dipendono, primo tra i quali l'ordinanza di aggiudicazione.
2.2.1. - Non si tratta tuttavia di un vizio che dia luogo a nuLItà non sanabile e che perciò si sottragga all'onere della parte di denunciarlo nel termine di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale dell'ordinanza che ha nuovamente fissato l'incanto.
Secondo i principi di diritto enunciati nella sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178, non si è in presenza di nuLItà non sanabile, perché deriva dalla violazione delle norme che regolano uno specifico atto del processo e non da una situazione invalidante eguale a sè stessa, che infici continuativamente il processo come tale e gli impedisca di attingere il suo scopo, che è quello di pervenire all'espropriazione del bene ed alla distribuzione della somma ricavata.
Il vizio dell'ordinanza che aveva fissato l'incanto avrebbe dovuto quindi essere denunciato nel termine previsto dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. 2.2.2. - Quando un provvedimento del giudice dell'esecuzione è pronunciato in una udienza in cui gli interessati sono stati invitati per essere sentiti, essi sono considerati aver conosciuto il provvedimento nella data in cui sì è tenuta l'udienza.
Quando il provvedimento è pronunciato in un'udienza in cui una parte interessata, che avrebbe dovuto esservi convocata, non lo è stata, questa parte può essere considerata avere avuto conoscenza dell'atto a partire dal momento in cui ne è informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compie nel processo una attività che presuppone il provvedimento in questione (tra le altre decisioni in argomento, Cass. 6 agosto 2001 n. 10841). Il tribunale ha ritenuto che la parte abbia avuto conoscenze legale della ordinanza che aveva fissato il nuovo incanto, una volta che dalla cancelleria le è stato comunicato l'avviso che in una data determinata e ad un prezzo determinato era stata disposta l'aggiudicazione.
L'avviso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, era idoneo a determinare in lei la conoscenza della esistenza dell'ordinanza che aveva fissato il nuovo incanto.
Invero, la comunicazione notificata dal canceLIere alla parte espressamente la informava del fatto che l'immobile pignorato nel processo esecutivo di cui si tratta era stato aggiudicato in una certa data e ad un certo prezzo.
La parte ne è risultata posta in grado di sapere che l'aggiudicazione era stata pronunciata all'esito di un nuovo incanto, senza che fosse stata invitata a comparire per essere sentita nell'udienza in cui era stato fissato, e di sapere che era stata pronunciata per un prezzo inferiore a quello fissato nella ordinanza di autorizzazione della vendita: perciò di rappresentarsi gli elementi essenziali della opposizione poi proposta. La comunicazione aveva bensì lo scopo di invitare la parte a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 per l'applicazione dell'i.n.v.i.m.
Ma questo non la privava della idoneità a produrre la conoscenza legale dell'aggiudicazione.
Questa comunicazione è un atto che l'ufficio esecutivo deve:
indirizzare al debitore quando il bene è stato venduto e si tratta di pronunciare a suo riguardo il decreto di trasferimento: esso si inserisce dunque nella sequenza degli atti di cui il processo consta.
Nè questa soluzione, come è stato sostenuto dalla ricorrente, è in contrasto con quanto la Corte ebbe a ritenere nel caso deciso con la sentenza 2 marzo 1982 n. 1288, perché in quel caso il biglietto di cancelleria, relativo ad adempimenti fiscali, mancava di qualsiasi indicazione atta ad identificare il processo esecutivo. 3. - Il secondo motivo deduce un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).
Si rivolge contro la pronuncia con cui il tribunale ha liquidato le spese dovute dalla opponente ed attuale ricorrente all'aggiudicatario.
La ricorrente sostiene che il giudice non può liquidare alla parte somma superiore a quella che la stessa abbia richiesto. 3.1. - La F.LI AL, resistendo anche su questo punto al ricorso, non contesta il dato di fatto allegato dalla ricorrente. Sostiene, però, che, siccome il giudice deve liquidare le spese del giudizio anche di ufficio e perciò pure in assenza di istanza di parte, non può trovare limite al suo potere di liquidazione delle spese sulla base della tariffa, quando la parte ne richiede il rimborso in somma minore nella nota delle spese.
3.2. - La tesi svolta dalla resistente non può essere accettata. Il motivo è dunque fondato.
Una cosa è che, pure in mancanza di una espressa istanza in tal senso, il giudice abbia il potere di riconoscere alla parte vittoriosa il diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute nel processo.
Altra cosa è che egli abbia il potere di liquidare spese ed onorari in misura superiore a quella di cui la parte chiede il rimborso nella nota delle spese.
La giurisprudenza della Corte ha sempre riconosciuto che, attraverso la nota delle spese, la parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice, sì che, tutte le volte che il giudice liquidi spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta, la pronuncia deve essere sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole voci della nota (Cass. 21 luglio 2001 n. 9947; 2 luglio 1999 n. 9947). Non si giustifica, allora, che alla nota delle spese sia negata analoga efficacia quanto alla determinazione dell'oggetto della pronuncia di liquidazione in rapporto ad un esercizio del potere che si svolga nel senso di oltrepassare la misura di quanto è domandato.
Che ciò non sia appare del resto conforme al principio che informa il processo civile, principio per cui il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (art. 112 cod. proc. civ.). Si può allora affermare che, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese somma di entità superiore. 4. - Il ricorso è in parte rigettato ed in parte accolto. All'accoglimento del secondo motivo può seguire una pronuncia sul diritto al rimborso delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra l'opponente e l'aggiudicatario nel senso di una loro riduzione alla somma complessiva di L. 1.500.000, oggi corrispondente a 774,69 Euro oltre gli accessori (CNAP e IVA). 5. - La ricorrente è condannata a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione sia alla Cassa di risparmio di La Spezia sia, in ragione della prevalente soccombenza, alla società F.LI AL. Le spese sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e, provvedendo sulle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra la ricorrente e la società F.LI AL condanna la prima al pagamento della somma complessiva di Euro 774,69 oltre gli accessori;
condanna la ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in favore della F.LI AL in complessivi 3.000 Euro, dei quali 2.900 per onorari di avvocato, e in favore della Cassa di risparmio di La Spezia in complessivi 2.200 Euro, dei quali 2.100 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003