Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 514
CASS
Sentenza 15 ottobre 2009

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Massime1

Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali era avvenuto dopo il deposito della sentenza e della scadenza del relativo termine di impugnazione, presenti in atti i soli verbali redatti in forma riassuntiva senza che su tale modalità di redazione vi fosse stato il consenso delle parti).

Commentario1

  • 1Stenotipia non depositata, nessuna sanzione (Cass. 12749/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2025

    La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 514
Data del deposito : 15 ottobre 2009

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