Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali era avvenuto dopo il deposito della sentenza e della scadenza del relativo termine di impugnazione, presenti in atti i soli verbali redatti in forma riassuntiva senza che su tale modalità di redazione vi fosse stato il consenso delle parti).
Commentario • 1
- 1. Stenotipia non depositata, nessuna sanzione (Cass. 12749/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2025
La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/10/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1722
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32751/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. IACONO ANTONIO, difensore di fiducia di IA ME, n. a Napoli il 18.7.1970, e di RA UI, n. a Barano d'Ischia l'1.11.1963;
avverso la sentenza in data 19.5.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 25.2.2008, vennero condannate alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda ciascuna, quali colpevoli dei reati: a) di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163,
unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di IA ME e RA UI in ordine ai reati: a) di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. c), e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, loro ascritti per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, uno sbancamento di terreno su una superficie di mq. 35 con la realizzazione di una recinzione metallica, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale le appellanti avevano dedotto che i lavori posti in essere non dovevano essere assentiti mediante il permesso di costruire, osservando che lo sbancamento risultava evidentemente predisposto per una futura edificazione. La sentenza ha inoltre respinto le deduzioni con le quali era stata affermata la risalenza nel tempo dei lavori ai fini della prescrizione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle imputate, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con otto mezzi di annullamento le ricorrenti denunciano:
1) la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 134 c.p.p., commi 1, 2 e 3, art. 136 c.p.p., comma 2, art. 139 c.p.p., commi 3, 5
e 6, art. 140 c.p.p., art. 510 c.p.p., commi 2 e 3, art. 559 c.p.p., comma 2, nonché l'omessa pronuncia della sentenza.
Si deduce, in sintesi, che la trascrizione della fonoregistrazione dell'attività dibattimentale svoltasi nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alle deposizioni dei testi, è stata depositata in data 26.3.2008, dopo il deposito della sentenza del Tribunale e la scadenza dei termini per impugnarla;
che, pertanto, le appellanti non hanno avuto la disponibilità del materiale probatorio acquisito nel corso giudizio al fine di poter esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Si aggiunge che al momento dell'impugnazione risultava presente in atti il solo verbale redatto in forma riassuntiva, modalità di redazione sulla quale non vi era stato neppure il consenso delle parti;
che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla doglianza espressa dalle appellanti sul punto.
2) violazione dell'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3, e art.546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Si deduce che la sentenza impugnata è affetta da nullità per carenza assoluta di motivazione;
che, infatti, detta pronuncia risulta motivata per relationem mediante il generico riferimento alla sentenza di primo grado, senza che siano stati esaminati e confutati i motivi di gravame avverso la stessa.
3) violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. c), e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, nonché carenza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che l'affermazione di colpevolezza delle imputate è stata fondata su elementi in ordine ai quali non è stata acquisita alcuna prova certa e ciò, in particolare, con riferimento alla appartenenza alle medesime dell'immobile oggetto dell'intervento abusivo, alla commissione dello stesso da parte delle imputate, avendo il teste della pubblica accusa riferito che al momento del suo accesso non vi erano lavori in corso e che le opere erano preesistenti da mesi, nonché in ordine alla stessa materialità del fatto.
4) difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p.. Con il motivo di gravame si denuncia la assoluta carenza di indicazione delle ragioni per le quali sono state svalutate le deposizioni dei testi addotti dalla difesa;
deposizioni delle quali, peraltro, sono stati utilizzati gli elementi sfavorevoli alle imputate. Si osserva inoltre che l'accertamento del fatto di cui alla contestazione risulta fondato esclusivamente su valutazioni del personale dell'ufficio tecnico comunale, desunte dal raffronto di risultanze mappali, senza che nessun esponente di tale ufficio sia stato esaminato come teste;
che inoltre l'accertamento del dato temporale afferente alla commissione del fatto non è supportato da alcuna motivazione e che, peraltro, lo stesso risulta in contrasto con le risultanze della deposizione dello stesso teste TR NI addotto dall'accusa.
5) carenza di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi sui quali è stata fondata l'affermazione di colpevolezza. 6) violazione dell'art. 530 cpv. c.p.p., e carenza di motivazione. Si deduce che dalle risultanze processuali non è emersa alcuna prova relativamente alla recinzione ed al cancello che si affermano apposti dalle imputate;
che la sentenza è totalmente carente di motivazione in ordine alla censura sul punto. Si aggiunge che l'eventuale realizzazione di uno sbancamento non integra la violazione edilizia di cui alla contestazione, non essendovi alcuna prova che lo stesso fosse destinato alla esecuzione di un'attività edificatoria. 7) omessa verifica e carenza di motivazione in relazione al motivo di gravame con il quale era stata dedotta la carenza di offensività per il paesaggio dell'attività di cui alla contestazione. 8) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Si deduce che al momento dell'accesso del verbalizzante non vi erano lavori in corso e che quest'ultimo ha affermato che le opere preesistevano da mesi. Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio, in relazione al primo motivo di gravame, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "In tema di documentazione degli atti, l'omissione della trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 c.p.p., (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, ne' il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista:' (sez. 3^, 199406151, Bottero, RV 199194; conf. sez. 4^, 200239656, P.O. in proc. Grimaldi ed altro).
È stato, peraltro, anche affermato che "La mancata trascrizione delle riproduzioni fonografiche di cui all'art. 134 c.p.p., pur in assenza del consenso delle parti previsto dall'art. 139 c.p.p., comma 5, non rientra nelle cause di nullità dei verbali, quali indicate nell'art. 142 c.p.p., ne' è inquadratile in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p." (sez. 1^, 199111984, Roero, RV 189321).
Sicché, a maggior ragione, non costituisce motivo di nullità il tardivo deposito della trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso del dibattimento, e, stante l'infondatezza della censura di natura processuale, si palesa irrilevante l'omesso esame della stessa da parte della Corte territoriale.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, con i quali sostanzialmente si censura la valutazione delle risultanze processuali, in base alle quali è stata affermata la colpevolezza delle imputate, nonché la motivazione della sentenza impugnata sul punto, osserva preliminarmente il Collegio che la pronuncia della Corte territoriale, stante l'uniformità della decisione, è integrata da quella del giudice di primo grado.
Orbene, esaminando quest'ultima si rileva che l'accertamento del fatto di cui alla affermazione di colpevolezza e l'attribuzione del medesimo alle imputate ha formato oggetto di motivazione adeguata e del tutto immune da vizi logici, fondata sulla valutazione delle risultanze processuali richiamate in detta pronuncia. In particolare l'accertamento della natura dell'intervento eseguito, quale sbancamento del terreno mediante l'uso di mezzi meccanici, è stata fondata sulle risultanze dei rilievi fotografici, mentre la commissione del fatto da parte delle imputate è stata fondata non solo sulle risultanze della visura catastale circa l'appartenenza dell'immobile, ma altresì su quelle delle deposizioni dei testi escussi e la circostanza che la stessa imputata IA venne nominata custode in sede di sequestro.
Inoltre, l'affermazione di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati risulta giuridicamente corretta, avendo questa Corte reiteratamente affermato che lo scavo o sbancamento del terreno, che si renda indispensabile per l'esecuzione di un'attività edificatoria, come ritenuto dai giudici di merito nel caso in esame, costituisce una condotta inscindibilmente connessa con quella successiva, alla quale funzionalmente tende, e, pertanto, integra il reato di costruzione senza concessione edilizia ovvero il permesso di costruire (sez. 3^, 199603134, Peretti, RV 204292; conf. sez. 3^, 199810505, Caravello, RV 211984; sez. 3^, 199405337, Costantini, RV 197454). È stato inoltre reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che "Integra il reato di cui al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies, convertito in L. 8 agosto 1985, n. 431, lo sbancamento, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi". (sez. 3^, 200201172, Totaro, RV 220855; conf. sez. 3^, 199404424, Capparelli, RV 197599). Peraltro, è noto che la fattispecie contravvenzionale afferente alla violazione paesaggistica non richiede l'accertamento della effettiva esistenza di un danno per il paesaggio, essendo sufficiente che la condotta posta in essere sia potenzialmente lesiva dell'interesse tutelato dalla norma, sicché deve essere esclusa la rilevanza penale solo di quelle condotte di entità minima che neppure astrattamente appaiono idonee a modificare l'assetto paesaggistico del territorio. Orbene, uno sbancamento di rilevanti dimensioni non può, in nessun caso, essere considerato un fatto inidoneo ad incidere sia pure astrattamente sull'interesse tutelato dalla norma. Il motivo di gravame relativo a tale assunto, pertanto, si palesa manifestamente infondato, con la conseguente irrilevanza della carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. Nel resto le doglianze delle ricorrenti, anche con riferimento all'accertamento della data di commissione del fatto, in ordine alla quale vi è stato il rigetto delle deduzioni delle appellanti mediante il puntuale riferimento alle risultanze processuali, costituiscono mere censure di carattere valutativo e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 15 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010