CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24275 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IF FA nato il [...] in [...] (ha rinunciato) LO BI NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni dell'Avvocato Gaspare Genova che nell'interesse di UG EL ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IF BI, Lo AN NZ, Au,GE EL e IF LV, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno impugnato la sentenza in data 14/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 21/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, che li aveva condannati per il reato di rapina pluriaggravata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24275 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 03/02/2023 2. IF BI ha successivamente fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione con richiesta di dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata. Gli altri ricorrenti deducono: 2. IF LV. 2.1. Violazione di legge e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod.pen.. A questo proposito il ricorrente assume che il rinvenimento di una pistola giocattolo nell'abitazione di UG non è sufficiente a far configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nella commissione della rapina, perché ciò non dimostra che quella sia stata effettivamente utilizzata nella perpetrazione del delitto. Aggiunge che le emergenze istruttorie non sono idonee a dimostrare che sia stata utilizzata un'arma per commettere la rapina. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le risultanze probatorie. 2.2. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche senza valutare le specifiche censure dedotte da ciascun imputato con i rispettivi atti di appello e senza considerare la condotta processuale tenuta da IF LV, né gli elementi positivamente valutabili, evidenziati con l'atto di appello. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata non restituisce una risposta esaustiva in relazione alle doglianze esposte con l'atto di appello in riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. LO BI NZ. 3.1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., per omessa risposta alle censure difensive. Il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità, per l'omissione di ogni valutazione con riferimento agli elementi a discolpa evidenziati dalla difesa con l'atto di appello. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., avuto riguardo all'aggravante dell'uso dell'arma. A questo proposito si deduce l'assenza di elementi che provino l'uso di un'arma nella commissione della rapina, ciò non risultando dalle dichiarazioni di ST e non essendo significativo il ritrovamento di due pistole giocattolo in casa di UG. 2 .Azi Si assume, dunque, il mancato superamento del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio. 3.3. Violazione di legge e vizio di mcitivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 2 cod.pen. e dell'art. 192 cod.proc.pen.. Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 cod.pen. si assume che dalle dichiarazioni delle persone offese non è possibile di ricavare una presunta limitazione della libertà personale e, dunque, dei presupposti richiesti per ritenere che le vittime fossero state poste nell'incapacità di volere o di agire, in quanto il loro accompagnamento in un locale adiacente non si è estrinsecato mediante violenza o minaccia. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. A tale proposito si assume che la Corte di appello ha liquidato con motivazione apodittica le questioni sollevate in relazione alle circostanze attenuanti generiche e non ha considerato gli elementi a tal fine positivamente valutabili, con particolare riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen.. Specifica che il vizio dedotto sulle circostanze attenuanti generiche riverbera i suoi effetti anche in punto di trattamento sanzionatorio. 4. AU EL. 4.1. Violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale processuale, vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia come dal compendio probatorio emerga che la rapina è stata commessa esclusivamente dai correi, senza la partecipazione di UG, che è entrato in scena solo quando l'episodio criminale si era del tutto esaurito, non essendo influenti per giungere a una diversa conclusione le dichiarazioni rese da IF LV. Vengono valorizzate le dichiarazioni di Lo AN al fine di dedurre l'assenza di una prova circa la partecipazione di UG alla rapina. 4.2. Violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione di una legge penale processuale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. A tale riguardo si sostiene che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di presupposti erronei e osservando che la pena era già assestata al minimo edittale, così violando i principi di diritto fissati in materia dalla Corte di cassazione, tanto più in assenza di una prova circa la partecipazione di UG al fatto di reato. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso di IF FA deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta dichiarazione di rinuncia. 1.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile 3 e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. :3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto, prevista dall'art. 123, cod.proc.pen.. 1.2. Tali forme e termini sono stati rispettati nel caso di specie, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è tempestivamente pervenuta ed è stata fatta personalmente dal ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di Palermo, con specifica indicazione del procedimento penale di riferimento. 2. I ricorsi di Lo AN NZ, UG EL e IF LV sono inammissibili perché propongono questioni di merito, per lo più reiterative delle medesime argomentazioni esposte con il gravame e disattese con motivazione adeguata dalla Corte di appello. 2.1. A tale riguardo, va anzitutto rilevato come la Corte di appello abbia fatto proprie le motivazioni della sentenza di primo grado in riferimento a tutti i temi prospettati dalle difese, con riguardo alla responsabilità di Lo AN, alla responsabilità di UG, alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Tanto vale per ribadire che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 -' Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 2.2. Ebbene nella motivazione della doppia sentenza conforme è stato evidenziato che: a) la responsabilità in testa agli imputati emerge -tra l'altro- dagli accertamenti di Polizia giudiziaria, che nell'immediatezza del fatto rinvenivano, nell'autovettura nella disponibilità di IF LV, la macchinetta cambia monete e monete di vario taglio, mentre nell'autovettura nella disponibilità di Lo AN rinvenivano 538 pacchi di sigarette;
dalle dichiarazioni rese dallo stesso UG e poi anche dagli altri imputati in sede di interrogatorio;
dal rinvenimento 4 delle autovetture nella disponibilità di IF e di Lo AN all'interno del cortile dell'abitazione di UG, dal che -secondo i giudici di merito- poteva desumersi il coinvolgimento di questi nella rapina messa in atto dai coimputati, che attendeva presso la propria abitazione con il flex per procedere al taglio della macchinetta cambiasoldi e per nascondere l'arma nel magazzino. I giudici hanno altresì valorizzato le dichiarazioni rese da RI IO, ST NO e NO PP. La motivazione della doppia sentenza conforme, inoltre, affronta e smentisce tutte le tesi difensive. b) Con riguardo all'aggravante dell'uso dell'arma, sono state ritenute conducenti le dichiarazioni di NO PP, che ha esplicitamente riferito che uno dei rapinatori brandiva una pistola. I giudici hanno altresì aggiunto che due pistole giocattolo venivano rinvenute nell'abitazione di UG. c) Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha negato la riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e ha ritenuto la congruità della pena in ragione della modalità violente della condotta e per la peculiare intensità del dolo da esse rilevato. In ciò collegandosi alla sentenza di primo grado che ha altresì posto l'accento sull'uguale contributo offerto da ciascun imputato alla perpetrazione del reato e sui precedenti penali gravanti su ciascuno di essi. 2.3. A fronte di ciò, le doglianze artic:olate nei ricorsi non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5 Anche sotto tale profilo, peraltro, va ribadito che la denuncia di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti è inammissibile per la stessa ragione ora evidenziata, in quanto tale doglianza si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazioni difensive. Si deve considerare, infat:ti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dei:. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 3. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. IF LV, Lo AN NZ e UG EL vanno altresì condannati al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti e ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Tale ultima condanna non viene irrogata nei confronti di IF BI, in ragione della tempestività della dichiarazione di rinuncia, pervenuta già ad agosto, con largo anticipo sulla fissazione dell'udienza di trattazione dei ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente IF BI al pagamento delle spese processuali e Lo AN NZ, UG EL e IF LV al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni dell'Avvocato Gaspare Genova che nell'interesse di UG EL ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IF BI, Lo AN NZ, Au,GE EL e IF LV, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno impugnato la sentenza in data 14/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 21/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, che li aveva condannati per il reato di rapina pluriaggravata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24275 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 03/02/2023 2. IF BI ha successivamente fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione con richiesta di dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata. Gli altri ricorrenti deducono: 2. IF LV. 2.1. Violazione di legge e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod.pen.. A questo proposito il ricorrente assume che il rinvenimento di una pistola giocattolo nell'abitazione di UG non è sufficiente a far configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nella commissione della rapina, perché ciò non dimostra che quella sia stata effettivamente utilizzata nella perpetrazione del delitto. Aggiunge che le emergenze istruttorie non sono idonee a dimostrare che sia stata utilizzata un'arma per commettere la rapina. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le risultanze probatorie. 2.2. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche senza valutare le specifiche censure dedotte da ciascun imputato con i rispettivi atti di appello e senza considerare la condotta processuale tenuta da IF LV, né gli elementi positivamente valutabili, evidenziati con l'atto di appello. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata non restituisce una risposta esaustiva in relazione alle doglianze esposte con l'atto di appello in riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. LO BI NZ. 3.1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., per omessa risposta alle censure difensive. Il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità, per l'omissione di ogni valutazione con riferimento agli elementi a discolpa evidenziati dalla difesa con l'atto di appello. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., avuto riguardo all'aggravante dell'uso dell'arma. A questo proposito si deduce l'assenza di elementi che provino l'uso di un'arma nella commissione della rapina, ciò non risultando dalle dichiarazioni di ST e non essendo significativo il ritrovamento di due pistole giocattolo in casa di UG. 2 .Azi Si assume, dunque, il mancato superamento del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio. 3.3. Violazione di legge e vizio di mcitivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 2 cod.pen. e dell'art. 192 cod.proc.pen.. Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 cod.pen. si assume che dalle dichiarazioni delle persone offese non è possibile di ricavare una presunta limitazione della libertà personale e, dunque, dei presupposti richiesti per ritenere che le vittime fossero state poste nell'incapacità di volere o di agire, in quanto il loro accompagnamento in un locale adiacente non si è estrinsecato mediante violenza o minaccia. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. A tale proposito si assume che la Corte di appello ha liquidato con motivazione apodittica le questioni sollevate in relazione alle circostanze attenuanti generiche e non ha considerato gli elementi a tal fine positivamente valutabili, con particolare riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen.. Specifica che il vizio dedotto sulle circostanze attenuanti generiche riverbera i suoi effetti anche in punto di trattamento sanzionatorio. 4. AU EL. 4.1. Violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale processuale, vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia come dal compendio probatorio emerga che la rapina è stata commessa esclusivamente dai correi, senza la partecipazione di UG, che è entrato in scena solo quando l'episodio criminale si era del tutto esaurito, non essendo influenti per giungere a una diversa conclusione le dichiarazioni rese da IF LV. Vengono valorizzate le dichiarazioni di Lo AN al fine di dedurre l'assenza di una prova circa la partecipazione di UG alla rapina. 4.2. Violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione di una legge penale processuale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. A tale riguardo si sostiene che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di presupposti erronei e osservando che la pena era già assestata al minimo edittale, così violando i principi di diritto fissati in materia dalla Corte di cassazione, tanto più in assenza di una prova circa la partecipazione di UG al fatto di reato. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso di IF FA deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta dichiarazione di rinuncia. 1.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile 3 e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. :3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto, prevista dall'art. 123, cod.proc.pen.. 1.2. Tali forme e termini sono stati rispettati nel caso di specie, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è tempestivamente pervenuta ed è stata fatta personalmente dal ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di Palermo, con specifica indicazione del procedimento penale di riferimento. 2. I ricorsi di Lo AN NZ, UG EL e IF LV sono inammissibili perché propongono questioni di merito, per lo più reiterative delle medesime argomentazioni esposte con il gravame e disattese con motivazione adeguata dalla Corte di appello. 2.1. A tale riguardo, va anzitutto rilevato come la Corte di appello abbia fatto proprie le motivazioni della sentenza di primo grado in riferimento a tutti i temi prospettati dalle difese, con riguardo alla responsabilità di Lo AN, alla responsabilità di UG, alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Tanto vale per ribadire che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 -' Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 2.2. Ebbene nella motivazione della doppia sentenza conforme è stato evidenziato che: a) la responsabilità in testa agli imputati emerge -tra l'altro- dagli accertamenti di Polizia giudiziaria, che nell'immediatezza del fatto rinvenivano, nell'autovettura nella disponibilità di IF LV, la macchinetta cambia monete e monete di vario taglio, mentre nell'autovettura nella disponibilità di Lo AN rinvenivano 538 pacchi di sigarette;
dalle dichiarazioni rese dallo stesso UG e poi anche dagli altri imputati in sede di interrogatorio;
dal rinvenimento 4 delle autovetture nella disponibilità di IF e di Lo AN all'interno del cortile dell'abitazione di UG, dal che -secondo i giudici di merito- poteva desumersi il coinvolgimento di questi nella rapina messa in atto dai coimputati, che attendeva presso la propria abitazione con il flex per procedere al taglio della macchinetta cambiasoldi e per nascondere l'arma nel magazzino. I giudici hanno altresì valorizzato le dichiarazioni rese da RI IO, ST NO e NO PP. La motivazione della doppia sentenza conforme, inoltre, affronta e smentisce tutte le tesi difensive. b) Con riguardo all'aggravante dell'uso dell'arma, sono state ritenute conducenti le dichiarazioni di NO PP, che ha esplicitamente riferito che uno dei rapinatori brandiva una pistola. I giudici hanno altresì aggiunto che due pistole giocattolo venivano rinvenute nell'abitazione di UG. c) Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha negato la riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e ha ritenuto la congruità della pena in ragione della modalità violente della condotta e per la peculiare intensità del dolo da esse rilevato. In ciò collegandosi alla sentenza di primo grado che ha altresì posto l'accento sull'uguale contributo offerto da ciascun imputato alla perpetrazione del reato e sui precedenti penali gravanti su ciascuno di essi. 2.3. A fronte di ciò, le doglianze artic:olate nei ricorsi non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5 Anche sotto tale profilo, peraltro, va ribadito che la denuncia di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti è inammissibile per la stessa ragione ora evidenziata, in quanto tale doglianza si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazioni difensive. Si deve considerare, infat:ti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dei:. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 3. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. IF LV, Lo AN NZ e UG EL vanno altresì condannati al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti e ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Tale ultima condanna non viene irrogata nei confronti di IF BI, in ragione della tempestività della dichiarazione di rinuncia, pervenuta già ad agosto, con largo anticipo sulla fissazione dell'udienza di trattazione dei ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente IF BI al pagamento delle spese processuali e Lo AN NZ, UG EL e IF LV al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore