Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie, era stato effettuato sul prelievo ematico l'accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte ha chiarito che tale esame, indipendentemente dalla richiesta della polizia giudiziaria, era funzionale ad escludere eventuali patologie del guidatore che potevano aver causato l'incidente stradale).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2009, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - rel. Consigliere - N. 2750
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 30734/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC GU N. IL 20/05/1953;
avverso la sentenza n. 2920/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Corradori Cinzia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/3/2007 il Tribunale di Pistoia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato OR DO colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 e lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 500,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per giorni 30. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Firenze in data 19/2/2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al OR, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito speciale, a giorni venti di arresto ed Euro 340,00 di ammenda, escludendo la sospensione della patente di guida e confermando nel resto la pronuncia del Tribunale. Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il OR deducendo che non aveva prestato il consenso al prelievo ematico a fine di accertare il tasso alcolemico e che l'ottenimento del consenso stesso era indispensabile in quanto il quinto comma del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 doveva essere interpretato, tenendo conto anche del successivo comma 7 che punisce il rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4, 5. Inoltre, il rilascio agli organi di Polizia della certificazione costituiva violazione del rispetto della riservatezza.
Il ricorrente ha poi censurato il diniego delle attenuanti generiche, l'entità della pena inflitta e la contestazione della recidiva configurabile solo con riferimento ai delitti non colposi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Quanto alla prima doglianza, si osserva che, nella specie, il prevenuto è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pistoia, ove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso;
per fare fronte al trauma cranico subito che ha poi portato al suo ricovero. Vi è stato, tra l'altro, prelievo venoso;
che ha avuto per oggetto diversi esami, tra cui anche l'accertamento del tasso alcolemico, compiuto, quest'ultimo, secondo la previsione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art.186, comma 5, su richiesta degli operanti. Il ricorrente sostiene che per il solo esame alcolemico occorreva il suo consenso. Sul punto, va ribadito il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso immediatamente successive ad incidente stradale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza del consenso dell'interessato (tra le tante, cfr. Sez. 4, Sent. 4118 del 9/12/2008 Ud, Ahmtovic;
Sez 4, Sent. 10286 del 4/11/2008 Ud, Esposito;
Sez. 4, Sent. 38537 del 21/9/2007 Ud, Saltari). Correttamente la Corte di appello ha, quindi, rilevato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 2865 del 1992, art. 186, comma 5 è norma speciale la cui applicazione prescinde, nei casi come quello in esame, dalla necessità del consenso dell'interessato. Nella fattispecie, il OR ha compromesso in maniera seria la regolarità della circolazione sulla strada, creando con la sua condotta un situazione di pericolo per gli utenti in genere, oltre che per se stesso. E proprio per l'esigenza di salvaguardare anche la integrità fisica del Baraco, a prescindere da ogni richiesta della Polizia Giudiziaria, l'effettuazione dell'accertamento del tasso alcolemico si presentava necessaria per i sanitari che prestavano il primo soccorso, per chiarire e spiegare le ragioni per le quali il prevenuto aveva perso il controllo del ciclomotore a tre ruote Piaggio, modello Ape 50, da lui guidato, al fine di escludere la ricorrenza di eventuali patologie, che potevano avere determinato l'incidente. Il referto relativo agli esami compiuti secondo i normali protocolli medici del pronto soccorso era, quindi, utilizzabile ai fini probatori come documento, prevedendo l'art. 186 C.d.S., comma 5 il rilascio della acquisita certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Ciò si spiega anche con l'esigenza di garantire la salvaguardia dell'interesse primario alla sicurezza della circolazione stradale, la quale va tutelata in tutti i modi, accertando ogni eventuale causa che la ponga in pericolo. I giudici di appello, poi, hanno dato conto dell'esercizio del loro potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, in quanto hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche, e quindi il mantenimento della pena posta dal primo giudice a base del trattamento sanzionatorio fissato, all'esito di una valutazione in termini negativi della personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, e della entità del fatto commesso. Quanto all'ultima censura, è vero che la recidiva reiterata non poteva essere contestata, essendo stato il prevenuto condannato per una contravvenzione mentre, invece, l'art. 99 c.p. richiede la commissione di un nuovo delitto non colposo. La fondatezza della doglianza, però, non ha alcuna rilevanza nella specie posto che, come emerge dalla sentenza di primo grado, il Tribunale non ha apportato alcun aumento per la contestata recidiva alla pena fissata in un mese di arresto ed Euro 500,00 di Ammenda, il che dimostra che la ha, sia pure implicitamente esclusa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del OR al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processi.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010