Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO lentineusality in oren 0 1 6 1 6 / 03 Геолорийные LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE possess collettivo Oggetto on purchase a -possess it wh Composta dagl Ma strati: singust. Wheth Presidente R.G.N. 5532/00 PONTORIERI Dott. Franco Cron. 3713 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 528 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere ud. 19/06/02 Dott. Rosario DE JULIO - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ha pronunciato la seguente печеRefil Thorenia, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: BR GI, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso 10 studio Richiesta copi Richiesta copia esecutiva dell'avvocato GIANRC GREZ, difeso dall'avvocato dal Sig. SAVONE per dirit € 16.52 LO FANZINI, giusta delega in atti;
03.03.03 it IL CANCELLIERE ricorrente
contro
LIRE 1500 CANCELLERIA MO TO, DI LE MI, OL SA, IN ER, ES MA, NA IO, TE LA, SA LL ER, IN AN MA, A109005 SC GI, IA MA NA, AR NINO, A109028 TI MA SA, TR RC, AG IVONNE,2002 麻麻 975 | UT MI IC, AL AN, elettivamente 09029 ; A103030 -1- domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio BO C. difesi dagli avvocati ANGELO SCAVONE, AN IPPOLITA SCHIAVI, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 2234/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 11/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato FANZINI Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato SCAVONE Angelo e SCHIAVI AN Ippolita, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 22.12.1995 Dal Monte Renato, Di IA IO, OL IA, LI RI, ES AR, NN IO, EF CA, ER ER WA, IN AN AR, OV SE, IA AR LE, ZZ NI, SS AR LU, LA AR, OL IV, UT CH, ON AN esponevano di essere condomini di un fabbricato posto in Idice di San Lazzaro di Savena alla via Emilia n.319, il cui costruttore venditore era BB GI;
che tra la facciata dell'edificio e la via pubblica esisteva una striscia di terreno da sempre adibita a parcheggio degli autoveicoli ed a passaggio pedonale a favore di tutti i condomini e del pubblico;
che il BB GI, nell'ottobre 1994, nella suddetta area aveva apposto dei ceppi di interclusione dei posti auto ivi ubicati, in modo da impedire di fatto ai condomini l'utilizzo dell'area a parcheggio. Gli attori pertanto chiedevano la riduzione in pristino di quanto realizzato dal convenuto e la condanna alla cessazione di qualsivoglia futura turbativa. Costituitosi in giudizio, il BB resisteva alle domande proposte dagli attori. 3 Veniva acquisito il fascicolo del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. nel corso del quale il BB era stato temporaneamente esonerato dall'obbligo di rimozione, con l'avvertenza tuttavia di rendere non sollevabili i ceppi di interclusione. Venivano escussi alcuni testi ed espletato l'interrogatorio formale di IN BB, in qualità di procuratrice generale di BB GI. Il Pretore, con sentenza in data 12.5-7.10.1998 i condannava BB GI alla reintegrazione dei condomini nel possesso dell'area in contestazione, nonché alla rimozione dei ceppi, ordinandogli di non ostacolare ulteriormente la utilizzazione dell'area da parte di costoro. Con atto di citazione notificato in data 18.2.1999 BB GI proponeva appello avverso la sentenza n.969/98 del Pretore di Bologna, chiedendo, in riforma della predetta, e revocata l'ordinanza interdittale in data 1.12.1995, che venissero respinte tutte le domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei suoi confronti, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese di lite. Con sentenza in data 6.7-11.10.1999 la Corte d'appello di Bologna respingeva l'impugnazione. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione BB GI con due motivi di gravame;
resistono con controricorso i condomini. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.2697 cod. civ., art. 1140 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e contraddittoria c.p.c.; nonché insufficiente determinante della motivazione su un punto controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la impugnata sentenza, in assoluta carenza di prove, accordato tutela all'azione di reintegrazione del possesso avanzata dagli attuali controricorrenti non su elementi di fatto, ma su elementi di diritto, riconoscendo una tutela possessoria relativa ad un diritto, civico o di uso pubblico, non richiesta neppure dagli attori, con motivazione illogica ed insufficiente. Deduce il ricorrente che gli attori non hanno fornito la prova di una loro ingerenza non saltuaria о meramente episodica sulla intera superficie dei mappali 169, 170 e 171 per passaggio 5 pedonale e carrabile e per parcheggio, al fine di dimostrare il compossesso civilistico di detti diritti reali;
che erroneamente il tribunale ha ritenuto sufficienti per documentare l'esistenza di una situazione di compossesso una lettera del convenuto BB GI e la testimonianza dell'amministratore del vicino condominio, al quale facevano riferimento le proprietà degli attori;
che detto testimone ha confermato “l'utilizzazione sia per il transito dell'area in questione, dapedonale e veicolare, sia per il parcheggio, parte di chiunque ne avesse necessità, nei limiti dei posti disponibili, anche da parte dei condomini dello stabile;
che il tribunale aveva configurato una sorta di possesso collettivo di uso pubblico, concludendo che "il BB non ha portato alcun elemento utile ad escludere, in capo ai ricorrenti in prime cure, una situazione di compossesso", invertendo il principio probatorio per il quale erano gli attori a provare il compossesso. Secondo il ricorrente la deposizione dell'amministratore del condominio prova soltanto l'esistenza di un uso di passaggio e di parcheggio da parte di soggetti indifferenziati;
B mentre la rammenta semplicemente ai lettera del BB 6 condomini il dovere di rispetto del contenuto e dei limiti delle servitù pattizie, ma non prova affatto una effettiva, continuata e non episodica ingerenza degli attori. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., per essere il tribunale incorso in un vizio di ultrapetizione ed in difetti motivazionali. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non considera che compossesso di più soggetti uti singuli ed uso pubblico di una collettività di cives sono fenomeni diversi che implicano presupposti diversi e tra loro anche contrastanti;
che la servitù di uso pubblico o collettivo muove da presupposti completamente diversi da quelli che reggono una situazione di compossesso da parte di soggetti uti singuli;
che una rivendicazione di compossesso da parte di soggetti uti singuli, se non provata singolarmente come nel caso concreto, non può finire ammessa e giustificata con un preteso uso collettivo, trattandosi di situazioni 7 differenziate sul piano giuridico e tra loro incompatibile. Deduce, infine, il ricorrente che la appare contraddittoriamotivazione del tribunale quando, preso atto dell'insufficienza, anzi della totale assenza di prova sull'ingerenza degli attori, parla di un possibile uso uti cives, anch'esso indimostrato ed in ogni caso incompatibile con un compossesso da parte di 1 soggetti uti singuli;
che gli attori non avevano affatto rivendicato l'uso pubblico, ma proprio il compossesso uti singuli, riconosciuto come tale dalla sentenza di primo grado;
che il tribunale, riconosciuta la mancanza di fondamento probatorio di quel dispositivo, "ha spostato il tiro dell'argomentazione ed ha deviato sulla genericità di un uso collettivo non richiesto in causa e mai discusso in tali termini, con una motivazione che viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. I due motivi per la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. La sentenza impugnata ha correttamente precisato che la situazione di fatto, di cui gli 8 attori hanno chiesto ed ottenuto tutela, si fonda nell'affidamento indotto da BB GI nei propri aventi causa, poi costituitisi in condominio, circa la pertinenzialità dell'area in questione rispetto all'edificio edificato e venduto dallo stesso BB;
che per gli attori in reintegrazione l'area della controversia è sempre stata adibita a parcheggio pertinenziale del condominio;
che l'animus possidendi degli attori sulla res è stato sempre quello del dominus. Pertanto entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto il compossesso vantato dagli attori su prove certe, precise e concordanti. La sentenza impugnata (cfr. a pagg. 6 e 7) ritiene fondata la domanda degli attori per la testimonianza di ET, amministratore del condominio, il quale ha confermato l'utilizzazione dell'area in questione sia per il transito pedonale e veicolare, sia per il passaggio da parte di chiunque ne avesse necessità, nei limiti dei posti disponibili, in particolare da parte dei condomini dello stabile;
che la situazione di possesso degli attori prescindeva "completamente dall'esistenza di un rapporto pertinenziale tra l'area oggetto di causa e l'edificio condominiale discutendosi 9 nella presente vertenza della tutela di una situazione di mero fatto", cioè "dell'utilizzazione, anche se saltuaria, in addirittura abusiva, dell'area in contestazione, corrispondente all'esercizio di un diritto modo reale". In ordine all'onere della prova il tribunale ha affermato che il BB non ha dimostrato che l'utilizzazione dell'area in questione sia avvenuta grazie alla propria tolleranza, prova che a lui incombeva. Pertanto il riferimento del giudice di appello ad un compossesso uti cives deve considerarsi un obiter dictum ovvero una motivazione ad colorandam possessionem, che non inficia la prova del compossesso uti singuli data dagli attori e posta a fondamento della decisione da parte del tribunale. Ed in merito al secondo motivo del ricorso, vi è stata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché la domanda degli attori accolta dai giudici di merito è stata quella della tutela della situazione possessoria di fatto e non l'accertamento del diritto di servitù privata o di uso pubblico. La sentenza impugnata è correttamente ed 10 ampiamente motivata. Il ricorrente, in definitiva, muove censure di fatto in ordine alla valutazione delle prove, debitamente esaminate dai giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici о da errori di diritto. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente 1612 50 giudizio, che liquida in euro di cui euro 1500 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 19.6.2002. brendente De est.Consigliere Metal Romanisпеч DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 4 EES 2003 Oggi, AR Di ZZ Marie DI блого IL CANCELLIERE AR Di UZ От виго CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13.06.2003 serie 4 al n. 23133 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) ferrane II